Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36009 del 08/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36009 Anno 2015
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALBANELLI LUCIANO N. IL 15/11/1978
avverso l’ordinanza n. 35/2015 TRIB. LIBERTA’ di
CALTANISSETTA, del 17/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Det.pERAy.D0 SdiBEerE ;
let4elsentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 08/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Caltanissetta, con ordinanza del 24 febbraio
2015, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di Albanelli Luciano, indagato

avverso l’ordinanza del 29 gennaio 2015 del Tribunale di Gela con la quale era
stata rigettata l’istanza di revoca della misura personale della custodia cautelare
in carcere.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del proprio difensore, lamentando una violazione di legge e una
contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta mancanza di novità nei
diversi elementi proposti dalla difesa per superare il giudicato cautelare di cui al
precedente procedimento.
3. Risulta, altresì, pervenuta memoria difensiva, redatta nell’interesse del
ricorrente, con la quale si ribadisce la palese violazione di legge per il difetto
assoluto di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.
2. In primo luogo e in diritto, sul punto dell’immutabilità assoluta del c.d.
giudicato cautelare in difetto di novum si osserva come, a partire dalle Sezioni
Unite 19 dicembre 2006 n. 1435 e da ultimo fino a Sez. VI 22 aprile 2010 n.
17269 e alla citata Sez. V 2 ottobre 2014 n. 1241 si affermi, dalla pacifica
giurisprudenza di legittimità, come tale preclusione di natura endoprocessuale
allo stato degli atti e per il c.d. dedotto, avente pertanto minore efficacia rispetto
al giudicato di merito, possa sicuramente essere superata dall’evidenziazione di
nuove circostanze, rientranti nella nozione delle questioni non soltanto dedotte
bensì meramente deducibili nella sede cautelare, idonee a provocare una
riconsiderazione della precedente decisione.
Nella specie, questa volta in fatto, il preteso novum sarebbe costituito
dall’esaurimento della fase delle indagini preliminari e dal trovarsi l’indagato
ormai in una fase processuale diversa, quale quella del dibattimento con
rilevanza più delle esigenze cautelari che dei gravi indizi di colpevolezza.
1

per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa e tentata estorsione,

3. Tale assunto defensionale non è meritevole di accoglimento in quanto
non basta il mero esaurimento di una fase processuale a far ritenere sussistente
una diversità nella valutazione delle esigenze cautelari e degli indizi di prova se
non in presenza dell’evidenziazione di circostanze effettivamente nuove, idonee,
pertanto, a giustificare un nuovo intervento valutativo dell’organo giudicante.
A ciò si aggiunga, con assorbente considerazione, come gli elementi nuovi

custodia cautelare sarebbero gli stessi già evidenziati nelle pregresse fasi
cautelari e cioè lo stato d’incensuratezza dell’indagato, l’assenza di carichi
pendenti e la provenienza da un ambiente familiare sano che, in ogni caso, sono
stati tenuti presenti nell’impugnato provvedimento.
Quanto all’incidenza del trascorrere del tempo si osserva che il tempo
trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione (a
norma dell’articolo 292 cod.proc.pen., comma 1, lett. c)) da parte del Giudice
che pronuncia l’ordinanza di custodia cautelare; analoga valutazione non è
richiesta nel momento successivo in cui si discute di revoca o di sostituzione
della misura (articolo 299 cod.proc.pen.).
Va, infatti, ribadito che “il “fatto nuovo” rilevante ai fini della revoca
ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve
essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al
mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all’inizio del trattamento
cautelare con riferimento all’indagato (o imputato), risultando all’uopo
inconferente il mero decorso del tempo dall’inizio dell’applicazione della misura
(v. Cass. Sez. V 2 febbraio 2010 n. 16425 e Sez. H 30 novembre 2011 n.
47416).
Correttamente è stato, pertanto, valutato come ininfluente il mero
decorso del tempo.
Per completezza, deve aggiungersi come nella memoria difensiva redatta
sempre nell’interesse del ricorrente, si evidenziano inesistenti violazioni dei
precetti costituzionali sia con riferimento all’obbligo motivazionale del
provvedimento impugnato, che per quanto dianzi espresso appare sicuramente
rispettato, che con riferimento al rispetto delle decisioni del Giudice delle Leggi
che, di converso, ha ritenuto conforme alla Costituzione il sistema cautelare
riferito ai delitti associativi di stampo mafioso.
4. Il ricorso va, in definitiva, rigettato e il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali.

che il Giudice a quo avrebbe dovuto ritenere idonei ad eliminare lo stato di

Devono disporsi, altresì, le comunicazioni di cui all’articolo 94 disp. att.
cod.proc.pen.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter
disp. att. c.p.p.

Così deciso l’8 maggio 2015.

spese processuali.

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