Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36008 del 18/07/2014


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 36008 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Marsella Tiziana
avverso la sentenza n. 27310/2011 pronunciata dalla Corte di Cassazione 1’8.9.2011;
sentita nella camera di consiglio del 18.7.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
sentito il Procuratore Generale, in persona del doti. E. Scardaccione,
che ha concluso per la correzione dell’errore materiale denunciato;
udita per la ricorrente l’avv.to M. Nardone del foro di Cassino, che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 18/07/2014

Trattandosi di errore materiale emendabile con la procedura di correzione di cui all’art. 130 c.p.p., non ricorrendo circostanze
ostative — e rilevata l’effettività dell’errore materiale segnalato — va
disposta la correzione del dispositivo relativo alla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 46758/2011 del
8.9.2011 emessa nei confronti degli imputati Flavio Emilio Buttarelli
e Francesco Fanelli, così come indicato nell’istanza.
2. —

Per questi motivi
Si procede anzitutto a correzione del ruolo di udienza nel senso che parte ricorrente è Tiziana Marsella.
Dispone la correzione della sentenza 46758/2011 di questa
Corte nel senso che alla condanna dei ricorrenti alla rifusione delle
spese sostenute dalla parte civile, deve aggiungersi l’espressione “in
favore dell’erario”.
Annotazioni a cura della Cancelleria.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.7.2014.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto
i. – Con ricorso in data 7.1.2014, a mezzo del proprio difensore,
Tiziana Marsella ha richiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza della Terza Sezione Penale della
Corte di Cassazione n. 46758/2011 del 8.9.2011 emessa nei confronti
degli imputati Flavio Emilio Buttarelli e Francesco Fanelli, là dove, in
detto dispositivo, i ricorrenti sono stati condannati alla rifusione delle
spese sostenute in giudizio dalla parte civile, senza la specificazione
che tale condanna è stata pronunciata in favore dell’erario, attesa
l’avvenuta ammissione della Marsella, parte civile in detto giudizio, al
patrocinio a spese dello Stato.

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