Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36008 del 08/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36008 Anno 2015
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONTALBANO GIUSEPPE N. IL 26/03/1969
avverso l’ordinanza n. 39/2015 TRIB. LIBERIA’ di PALERMO, del
05/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 08/05/2015

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gabriele Mazzotta, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore di fiducia dell’imputato avv. Giuseppe Oddo che ha concluso
riportandosi al ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palermo, Sezione Riesame, con ordinanza in data 5.2.2015,
ha rigettato l’appello proposto da Montalbano Giuseppe avverso l’ordinanza del
G.I.P. presso il Tribunale di Trapani del 7 gennaio 2015 di reiezione dell’istanza

confronti di Montalbano Giuseppe, amministratore unico della società G.M. Inerti
s.r.I., (dichiarata fallita dal Tribunale di Trapani in data 13.3.2014), per il
periodo dalla costituzione (15.6.2009) sino al 24.09.2011, nonché dal
22.11.2011 al maggio 2012, ed infine dall’8.8.2012 alla data del sequestro,
disposto dal Tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione il 16.9.2013,
nei confronti dell’indagato per i reati di bancarotta fraudolenta documentale- per
avere tenuto le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la
ricostruzione del patrimonio, indicando in esse versamenti di imposte del tutto
omessi, per il periodo successivo al 2010, riducendo in tal modo fittizio
l’esposizione in contabilità delle perdite e della situazione debitoria, verso l’erario
e verso gli enti previdenziali- nonché di bancarotta fraudolenta per distrazioneper aver sottratto l’intero importo della cassa della società, di C 141.526,27, non
rinvenuto dall’amministrazione giudiziaria, e mediante fittizie cessioni alla
società Unique Diamond Lcc, con sede in Oman, di mezzi e veicoli industriali.
1.1.11 Tribunale, dopo aver premesso che andava ricostruita ed esaminata la
complessa vicenda oggetto del procedimento, essendo in contestazione il
quadro indiziario nel suo complesso, alla luce della documentazione prodotta
dalla difesa, non avendo l’indagato fatto richiesta di riesame, in sintesi, ha
evidenziato, tra l’altro, che:
-quanto alla bancarotta documentale, il coadiutore dott. Francesco Cavasino,
nella sua relazione del 29 gennaio 2014, ha rilevato che il marcato trend
negativo nell’ultimo triennio di attività della società fallita (stando alla contabilità
aziendale, la G.M. Inerti sarebbe passata_da un utile di C 15.724,00 nel 2011,
ad una perdita esercizio di C 268.678,51 per il 2012), non era veritiero, atteso
che i risultati positivi registrati nelle annualità precedenti al 2012 erano
fortemente viziati dalla mancata contabilizzazione di una pluralità di oneri (in
particolare quelli connessi agli omessi versamenti fiscali e contributivi), che, se
correttamente imputati, avrebbero sicuramente determinato un diverso risultato
d’esercizio e

la perdita da contabilizzare nell’esercizio 2012 – inizialmente

indicata in C 268.678,51 – avrebbe

raggiunto il maggiore importo di C
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di revoca della custodia cautelare in carcere, disposta in data 29.12.2014, nei

414.255,23 ed il patrimonio netto sarebbe risultato interamente azzerato
assumendo il valore negativo di € 295.318,20; inoltre, a partire dal 2010, nelle
scritture contabili erano stati indicati come effettuati versamenti periodici IVA, in
realtà mai avvenuti;
-quanto alla bancarotta fraudolenta per distrazione, oltre al mancato
rinvenimento della somma di euro 141.526,27, nelle casse sociali è da
considerare il dato che i mezzi sono stati oggetto di vendita ed il prezzo della
cessione, pari a oltre settecentomila euro, non è stato incassato, mentre le

alcuni mezzi erano già stati inviati in Oman per ivi continuare l’attività di impresa
edile con una società di fatto tra il Montalbano ed il Calandra, con sede in Oman;
-quanto alle esigenze cautelari la sussistenza del pericolo di reiterazione e di
inquinamento delle prove, nonché l’adeguatezza della misura in atto trovano
piena conferma nelle condotte poste in essere dal Montalbano.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso ex art. 311 c.p.p. il Montalbano,
affidato a due motivi, con i quali lamenta:
-con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui 606, primo comma, lett. b),
c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 273, 125, 546, primo comma, lett. e), 192
e 299 c.p.p. nonché agli artt. 110 c.p. e 223; in particolare, il Tribunale non ha
considerato quanto lamentato dal deducente circa la trasmissione al Gip di una
documentazione incompleta del fascicolo di prevenzione, non rinvenendosi tutta
quella a discolpa; inoltre, il Tribunale ascrive all’indagato la mancata
predisposizione di una consulenza tecnica, laddove ben potevano i decidenti
valutare il materiale prodotto, invece, di allinearsi acriticamente
all’interpretazione del consulente dell’amministrazione giudiziaria, che quegli atti
non conosceva e che si era reso autore di evidenti errori ed incomprensioni
denunciati ai giudici di merito; il Tribunale, poi, non tiene conto del fatto che i
crediti vantati dalla società erano maggiori dei debiti e nessuno dei creditori
aveva chiesto il fallimento della società, ed anzi, gli stessi fornitori avevano
continuato ad avere rapporti commerciali con l’azienda; quanto alla bancarotta
documentale è mancato il controllo sulla circostanza, secondo cui il Montalbano
avrebbe indicato nelle scritture contabili versamenti di imposte (i.v.a.) del tutto
omessi per il periodo successivo al 2010 (primo addebito della contestazione
provvisoria), atteso che trattavasi di una situazione debitoria e non di un
occultamento delle poste, in base alla voce analizzata dallo stesso consulente
dell’amministrazione giudiziaria (“Debito vs Erario c/Iva ed Altri Tributi” con
riferimento ai debiti per i.v.a. degli anni 2010 e 2011 e per ires/irap del 2010); il
tribunale, poi, pur valutando gli argomenti prospettati alla Corte d’appello per
chiedere la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, ai sensi dell’art. 18
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operazioni hanno trovato parziale riscontro documentale nelle fatture in atti;

L.Fall., considerano una «grezza pluralità dei dati contabili» la documentazione
che il Montalbano proponeva a sua discolpa, ritenendo – in tal modo – di
sollevarsi dall’onere del loro esame; inoltre, il Tribunale non considera che la
situazione direttamente riferibile all’indagato si fermava al 24.9.2013 con
l’immissione del rag. Sanfilippo nella gestione dell’azienda in un momento in cui
il ricorrente non aveva neppure ancora redatto il bilancio; quanto alla
bancarotta per distrazione, l’indagato non ha negato di avere usato il denaro
contenuto nella cassa della società, ma ha escluso di aver fatto ciò per recare

certamente, se non fosse intervenuta l’amministrazione giudiziaria, la situazione
sarebbe presto tornata alla normalità; peraltro, l’entità della presunta distrazione
– anche a volerla riferire alla totalità del denaro risultante in cassa – sarebbe tale,
anche in rapporto alle attività sociali, da non apparire significativa di un disegno
appropriativo; il Tribunale, poi, non ha considerato che, secondo quanto
accertato dal medesimo consulente Cavasino, il ricorrente effettuò finanziamenti
in favore della sua società per C 89.200,00, fatti questi antitetici rispetto alla
presunta volontà distrattiva; per quanto riguarda, poi, la distrazione dei veicoli
industriali, ebbene il Tribunale non considera che l’amministrazione giudiziaria,
immessasi nella gestione dei beni del ricorrente, contestualmente all’arrivo in
Oman dei veicoli che G.M. Inerti s.r.l. aveva venduto alla Rental Car Division di
Unique Diamond Trading Llc, non ha ritenuto di adempiere alle obbligazioni
assunte, provocando gravissime conseguenze in capo al soggetto affidatole; in
particolare, non è stato affrontato il tema della triangolazione dei contratti di
acquisto dei beni, acclarabile attraverso la semplice lettura delle fatture di
vendita: nel loro oggetto, invero, era espressamente evidenziato che i mezzi
erano stati comprati da G.M. Inerti s.r.I., ma solo per procedere alla loro
successiva cessione all’estero e ciò comportava rilevanti risparmi d’imposta e
rendeva particolarmente conveniente l’affare, atteso che su di essi non andava a
gravare l’i.v.a. ma solo la tassa d’importazione stabilita dallo Stato
mediorientale; se i Giudici territoriali avessero controllato, oltre all’emissione
delle fatture di detta società a quella omanita, anche il loro contenuto e,
soprattutto, se avessero guardato le fatture di acquisto da parte di G.M. Inerti
s.r.l. dai concessionari dei mezzi industriali (precipuamente Mavi s.p.a. di
Palermo), non avrebbero potuto non accorgersi che si era trattato, non di una
liquidazione dei propri beni da parte della società alcamese, ma di una
triangolazione ex art. 8 D.P.R. 633/72, per la quale si procedeva all’acquisto di
veicoli e rimorchi nuovi in Italia, per inviarli direttamente nella penisola arabica e
di ciò era, appunto, inequivoca prova quanto esposto in tal senso nei documenti
fiscali emessi, sia dai fornitori, sia da G.M. Inerti s. r. I.; il Tribunale, inoltre, non

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pregiudizio ai creditori; in ogni caso egli non si è appropriato di somme e

ha considerato le spiegazioni fornite dal ricorrente, secondo cui risultava di
ostacolo alla possibilità di operare con una nuova società in Oman il regime
normativo ivi esistente e, pertanto, egli dovette optare per l’acquisizione di un
ramo di azienda di una ditta che si prestava a consentire l’ingresso di
imprenditori stranieri – alle prese con i medesimi problemi operativi del
ricorrente – nel mercato di quel paese (la Unique Diamond Trading Llc, appunto)
ed a tal fine fu stipulato con tale società, rappresentata dal suo direttore, Hadi
Ali Ahmed Al-Sarhani, un contratto di affitto (prodotto in copia in sede di

Divisione Noleggio Auto (Rental Car Division), che consentiva al ricorrente una
completa autonomia operativa, senza bisogno di sottostare ai consistenti oneri
che avrebbe comportato la creazione di una nuova compagnia; fu tale soggetto e
non Unique Diamond Trading Llc, società alla quale l’indagato è sempre rimasto
estraneo, a procedere all’acquisto dei beni elencati nel provvedimento custodiale
e fu lo stesso ricorrente, ancora non formalmente responsabile di quel ramo di
azienda, prima di acquistare i veicoli industriali in Italia, a stipulare con un altro
imprenditore arabo un conveniente accordo per l’affitto dei medesimi mezzi e
attraverso i ricavi che tale convenzione avrebbe consentito, plausibilmente, il
prevenuto contava di completare il loro pagamento, corrispondendone
l’ammontare all’originario venditore, previo assolvimento del debito con G.M.
Inerti s.r.I.; il Tribunale ha censurato tale contratto, evidenziando che esso sia
stato prodotto solo in copia non autentica, ma l’originale non era custodito in
Italia, bensì nei suoi uffici in Oman, sicchè non era possibile mostrarlo, se non
con i mezzi consentiti dall’ordinaria trasmissione telematica dei documenti;
l’ordinanza di custodia cautelare ha quasi descritto l’indagato come un soggetto
contiguo alla criminalità organizzata, mentre tutti i suoi comportamenti di questi
anni dimostrano il contrario ed il Tribunale della Libertà non dedica nessun
accenno al fatto documentato dall’appellante che subito dopo il suo arresto, la
Autotrasporti Ariete s.r.l. – nella quale il ricorrente, dopo l’inizio del
procedimento di prevenzione, aveva riversato la sua capacità tecnica ed
imprenditoriale – aveva subito l’incendio di un suo veicolo industriale Fiat Iveco,
sintomo della rescissione di qualsivoglia rapporto che non fosse di contrasto con
ambiti malavitosi;
-con il secondo motivo, i vizi di cui all’art. 606, primo comma, lett. c) ed e)
c.p.p., in relazione agli artt. 274, 275, 125 e 299 c.p., atteso che il Tribunale
non ha accolto nessuna delle notazioni difensive riguardo alla sussistenza di
esigenze cautelar’ e, comunque, alla mancanza, per quelle ipotizzabili, di ogni
carattere di concretezza; quanto al pericolo di inquinamento probatorio, esso è
asserito per la mera circostanza che l’indagato ed il Calandra abbiano insistito
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interrogatorio di garanzia) per 3 anni del ramo di azienda costituito dalla sua

nel prospettare, anche nel confronto con l’Amministrazione Giudiziaria, come
reale la vendita dei mezzi industriali che, invece, i Giudici di merito ritengono
fittizia, ma non pare che l’argomento supporti validamente la motivazione sul
punto; inoltre, i reperti probatori sui quali è ancorata l’accusa hanno natura
eminentemente documentale e la loro conservazione è nelle mani
dell’amministrazione giudiziaria; in relazione al supposto pericolo di fuga, non è
stato considerato che sebbene l’indagato avesse avuto la possibilità di
allontanarsi liberamente dall’Italia, nessun atto dal quale dedurre una tale

Montalbano – dopo la visita in Oman con l’Amministratore Giudiziario – ebbe a
recarsi altre due volte in quel Paese, nel tentativo di sbloccare i mezzi confinati
nell’area franca del porto di Muscat e così riavviare l’iter economico intrapreso
prima del sequestro di prevenzione, sicchè se avesse voluto rendersi
irreperibile ne avrebbe ben avuto la possibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
1. Giova ribadire, innanzitutto, che l’ordinamento non conferisce alla Corte di
Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle
vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di
riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso
l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate,
trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del
giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del
tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò,
circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo
di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro
negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni
rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6 sent. n. 2146 del
25/05/1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840; Sez. IV n. 26992 del 29/05/2013).
Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame è diretto
a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato
argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile
colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi, ma
tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio
ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità
delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio,
quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e

5

volontà ha posto in essere; in più si è prodotta in sede di appello la prova che il

giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del
riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere
sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti “prima facie” dal testo del
provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza
e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del
20.03.1998).
2. Tanto precisato, si osserva che in relazione al primo motivo di ricorso,
l’ordinanza impugnata non appare rispondente ai requisiti sopra enunciati non

alle questioni sottoposte all’attenzione del Tribunale, traducendosi tale
omissione nel vizio di violazione di legge.
2.1. Va premesso in fatto che a carico di Montalbano Giuseppe veniva emesso
decreto di sequestro dalla Sezione misure di prevenzione in data 16 settembre
2013, avente ad oggetto compendi aziendali, partecipazioni societarie, beni
immobili ed altro, facenti capo allo stesso ed, eseguito il sequestro di
prevenzione, venivano delegate alla P.G. indagini volte a verificare l’eventuale
stato di insolvenza delle società sequestrate, all’esito delle quali, la G.M. Inerti
s.r.I., amministrata dal Montalbano veniva dichiarata fallita, su istanza
presentata dall’amministratore giudiziario Giuseppe Sanfilippo ex art. 6 L.F. ,
avendo quest’ultimo denunciato lo stato di decozione e presunte condotte
distrattive di beni strumentali; tale società, con sede ad Alcamo, veniva
costituita il 22 aprile 2008 dai soci fondatori Sebastiana Darà e Rosa Maria
Montalbano- rispettivamente moglie e sorella dell’ indagato Giuseppe
Montalbano-, ciascuna delle quali era titolare del 50% delle quote; l’oggetto
sociale era l’attività di trasporto merci su strada, cui si aggiungeva, dal 31 marzo
2011, l’attività di trasporto su strada e commercio all’ingrosso di materiali da
costruzione ed era stata fin dalla costituzione anche a volte e per brevi periodi
in via di fatto, amministrata da Montalbano Giuseppe (cfr. relazione del
coadiutore contabile dott. Cavasino).
2.2.Tanto precisato in fatto, gli elementi sui quali risulta fondato il grave
quadro indiziario, in merito alle due ipotesi di bancarotta ascritte all’indagato,
come da imputazione provvisoria, consistono, quanto alla bancarotta
documentale, nella tenuta delle scritture contabili, in guisa da non rendere
possibile la ricostruzione del patrimonio, indicando versamenti di imposte del
tutto omessi, per il periodo successivo al 2010, riducendo in modo fittizio
l’esposizione in contabilità delle perdite e della situazione debitoria, verso l’erario
e verso gli enti previdenziali e, quanto alla bancarotta fraudolenta per
distrazione, nella sottrazione dell’intero importo della cassa della società, di €
141.526,27, non rinvenuto dall’amministrazione giudiziaria, e nelle fittizie
6

contenendo risposte, o, comunquei non contenendo risposte congruenti, rispetto

cessioni alla società Unique Diamond Lcc, con sede in Oman, di mezzi e veicoli
industriali.
2.3. Quanto alla bancarotta documentale va censurata/ innanzitutto r l’omessa
valutazione in concreto della ricostruzione prospettata dal Montalbano, sul
presupposto che tale “argomento poteva essere speso solo se alla base di esso vi
fosse stata una consulenza contabile che avesse ragionato come fatto dall’accusa
del complessivo sistema di rapporti negoziali costituenti l’intero asse
patrimoniale della società” (cfr. pg . 6 del provvedimento impugnato), così come

per la Sezione Misure di Prevenzione si contrappone “la grezza pluralità dei dati
contabili” dell’indagato (cfr. pg . 7 del provvedimento impugnato), senza che
dalla motivazione della sentenza impugnata emerga lo sforzo di valutare,
interpretare e dare risposta precisa in merito alla ricostruzione dei fatti effettuata
dell’indagato ed alla documentazione contabile prodotta.
Sul punto l’ordinanza impugnata pare limitarsi a riproporre asetticamente le
conclusioni del coadiutore Cavasino, senza svolgere autonome valutazioni, pur
dando atto della complessità della vicenda, specie con riguardo, come si vedrà
innanzi alla bancarotta distrattiva. In particolare, meritavano specifiche
valutazioni le circostanze pure dedotte in questa sede, secondo cui l’indicazione
nelle scritture contabili di versamenti di imposte (i.v.a.), del tutto omessi per il
periodo successivo al 2010 (primo addebito della contestazione provvisoria),
attiene alla situazione debitoria e non ad un occultamento delle poste, in base
alla voce analizzata dallo stesso consulente dell’amministrazione giudiziaria
(“Debito vs Erario c/Iva ed Altri Tributi” con riferimento ai debiti per i.v.a. degli
anni 2010 e 2011 e per ires/irap del 2010) e che la situazione direttamente
riferibile all’indagato si fermava al 24.9.2013 con l’immissione del rag. Sanfilippo
nella gestione dell’azienda, in un momento in cui il ricorrente non aveva neppure
ancora

redatto

il

bilancio.

Sotto il profilo, poi, della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta
documentale nella fattispecie in esame, il Tribunale avrebbe dovuto analizzare
la vicenda, in relazione ai principi più volte espressi da questa Corte, secondo
cui l’elemento oggettivo della fattispecie è integrato quando la ricostruzione del
patrimonio sia resa impossibile dalle modalità di tenuta delle scritture contabili,
ed anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati
ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. V,
05/06/2014, n. 37436), mentre l’elemento soggettivo deve essere ricostruito in
termini di dolo generico, essendo sufficiente la consapevolezza che la confusa
tenuta della contabilità renderà impossibile la ricostruzione del patrimonio Sez.
V, 15/10/2014, n. 9250).
7

la valutazione, secondo la quale all’esame esaustivo operato dall’amministratore

2.4. In merito poi alla bancarotta fraudolenta per distrazione del denaro
contenuto nella cassa della società, non risulta dalla motivazione del
provvedimento impugnato che il Tribunale abbia considerato i dedotti
finanziamenti del Montalbano in favore della società per C 89.200,00, fatti questi
espressione dell’insussistenza di una volontà distrattiva e / comunque/ rilevanti ai
fini della gravità dei fatti,
2.5. Complessa si presenta, invece, la vicenda relativa alla cessione dei
veicoli industriali da parte della G.M. Inerti s.r.l. alla Unique Diamond Trading

fatto che, alla cessione degli automezzi a tale ultima società non è poi
corrisposto l’incameramento del prezzo di cessione, pari a circa 710.000,00 da
parte della G.M. Inerti. Sul punto, il Montalbano ha dedotto, come peraltro
evidenziato nello stesso provvedimento impugnato, che la vicenda andava
inserita in un contesto più ampio, da inquadrarsi in una triangolazione di
contratti ex art. 8 D.P.R. 633/72, acclarabile attraverso la semplice lettura delle
fatture di vendita, essendo stato nel loro oggetto, invero, espressamente
evidenziato che i mezzi erano stati comprati da G.M. Inerti s.r.I., ma solo per
procedere alla loro successiva cessione all’estero con rilevanti risparmi
d’imposta, gravando su di essi solo la tassa d’importazione stabilita dallo Stato
mediorientale, fatto questo peraltro ricavabile anche dalle fatture di acquisto da
parte di G.M. Inerti s.r.l. dai concessionari dei mezzi industriali (es. la Mavi s.p.a.
di Palermo).
2.5.1. L’esatta comprensione dell’operazione posta in essere dal Montalbano,
decisiva ai fini della valutazione della ricorrenza della condotta distrattiva,
ascritta all’indagato, sebbene a livello di gravità indiziarla, risulta in sostanza
omessa sul presupposto che il documento che avrebbe dovuto dimostrare
l’accordo tra le varie società coinvolte nell’operazione, circa l’acquisto finalizzato
al noleggio, consiste in un “contratto in copia con firme illeggibili la cui
traduzione in italiano non ha alcuna crisma di ufficialità e che non può essere
preso in esame da questo Collegio giusta il divieto dell’art. 143 comma
c.p.p.”.

III

Tale valutazione, oltre a presentarsi non corretta, tralasciando l’ esame

di un preciso elemento addotto dalla difesa, con motivazione che richiama una
norma inconferente, trattandosi di un documento proveniente dall’indagato,
omette di considerare il dato evidenziato dal Montalbano, anche in questa sede,
secondo cui era ben possibile, sulla base delle fatture acquisite, ricavare che la
cessione era parte della più ampia operazione del noleggio dei veicoli ed
eventualmente parametrare i fatti complessivamente emergenti, all’ipotesi di
reato in contestazione.

8

Llc, condotta questa, ritenuta distrattiva, in sostanza, in base al mero dato di

2.5.1. In definitiva,

la motivazione del provvedimento impugnato a

fondamento della gravità indiziaria, in merito alla bancarotta distrattiva dei
veicoli, nell’omettere di considerare elementi essenziali, limitandosi in
sostanza iprediligere il dato materiale della cessione dei beni e della mancata
corresponsione del prezzo, senza intendere affrontare ed analizzare gli elementi
addotti dalla difesa e, comunque, ricavabili dagli atti, circa l’inserimento della
cessione degli automezzi in una vicenda più complessa, da analizzare e valutare
compiutamente in termini di incidenza sulla prospettata ipotesi delittuosa, è

testo del provvedimento impugnato.
3. La fondatezza, nei limiti precisati, del primo motivo di ricorso sulla gravità
indiziaria assorbe ogni valutazione in merito alle deduzioni di cui al

seconde

motivo di ricorso circa q.à sussistenza delle esigenze cautelari.
4. In definitiva l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di
Palermo per nuovo esame.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
Palermo..
Così deciso il 9.1.2015

incorsa nel vizio di mancanza della motivazione risultante “prima facie” dal

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