Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36006 del 08/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36006 Anno 2015
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRECO ROBERTO N. IL 19/06/1983
avverso l’ordinanza n. 73/2015 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del
10/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere D tt G2A/r0 S;kiBEe2NE ;
1M-e/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 08/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Torino, con ordinanza del 10 febbraio 2015,
decidendo a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, che con sentenza del 3
dicembre 2014 aveva annullato l’ordinanza, emessa dal medesimo Tribunale il 23

di Torino con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in
carcere nei confronti di Greco Roberto, indagato per il delitto di cui all’articolo
416 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 cod.pen. per aver fatto parte di un’associazione
mafiosa denominata ‘ndrangheta, operante da anni sul territorio piemontese
quale referente della ‘ndrina calabrese di San Mauro Marchesato con a capo
Greco Angelo.
Oggetto dell’annullamento erano state, da un lato, le dichiarazioni del
collaborante Oliverio Francesco ai fini della sussistenza della grave pregnanza
indiziaria.
D’altra parte, non erano state ritenute sufficienti a dimostrare la
partecipazione dell’indagato alla ‘ndrina di San Mauro Marchesato neppure i sette
elementi sintomatici richiamati nell’impugnata ordinanza ed emergenti dalle
captazioni ambientali acquisite nel corso delle indagini preliminari.
2. Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame ha proposto ricorso
per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentandone, quale
unico sebbene articolato motivo, una violazione di legge e la manifesta illogicità
della motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine
al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. L’obbligo del Giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di
Cassazione in punto di difetto di motivazione, del tutto pacifico a norma
dell’articolo 627, comma 2 cod.proc.pen., non è circoscritto, infatti, a questa sola
situazione.
In linea di principio (v. Cass. Sez. V 11 novembre 1998 n. 6004) si è,
infatti, affermato che il Giudice del rinvio mantenga integri i poteri di
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luglio 2014, che aveva confermato l’ordinanza 5 aprile 2014 del GIP del Tribunale

accertamento e valutazione, non essendo vincolato in ordine alla scelta dei mezzi
atti alla formazione del suo convincimento, sicché gli eventuali elementi di fatto e
valutazione contenuti nella pronuncia di annullamento rilevano come punti di
riferimento al fine della individuazione del vizio, ma non come dati che si
impongono per la decisione demandatagli.
È altrettanto vero, però, che il Giudice del rinvio non può prescindere dal
“condizionamento che scaturisce dalla sentenza della Corte di Cassazione” che

A tal proposito si è, altresì, affermato (v. Cass. Sez. VI 7 febbraio 1995 n.
4614) che la Cassazione “risolve una questione di diritto anche quando giudica
sull’adempimento del dovere di motivazione, cosicché il Giudice del rinvio è
tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o
esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo
vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali” senza che
ciò sottragga il Giudice del rinvio alla libertà di determinare il proprio
convincimento di merito mediante un’autonoma valutazione di fatto concernente
il punto annullato.
Limite, peraltro, che gli vieta soltanto di ripetere i vizi già censurati e lo
obbliga a non fondare la decisione sulle argomentazioni già ritenute incomplete o
illogiche.
Inoltre, il Giudice del rinvio non è tenuto ad esaminare solo i punti
specificati, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell’ambito
dei capi colpiti dall’annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione
del fatto, nella individuazione e valutazione dei dati, nonché il potere di
desumere, anche “aliunde” e, dunque, eventualmente sulla base di elementi
trascurati dal primo Giudice, il proprio libero convincimento, colmando, in tal
modo, i vuoti motivazionali segnalati ed eliminando le incongruenze rilevate (v.
di recente, Cass. Sez. VI 4 novembre 2010 n. 42028).
La verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte
del Tribunale del riesame o della Corte di Cassazione non può, poi, tradursi in
anticipata decisione della questione di merito, concernente la responsabilità della
persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma
deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella
legale.
L’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va, poi,
compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non
possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le

ha disposto l’annullamento (v. Cass. Sez. Un. 23 novembre 1990 n. 373).

reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di
verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica.
3. Nella specie, il ricorrente non si attiene a tale regola di giudizio ma
sollecita, pertanto del tutto inammissibilmente, una diversa ed aggiuntiva
valutazione del materiale indiziario ad esso più favorevole, oltretutto censurando
la motivazione che in se costituisce un apparato argomentativo coerente e
plausibile e in quanto tale non soggetto ad ulteriore vaglio del Giudice di

In ogni caso, i difetti motivazionali evidenziati da questa Corte, all’atto
dell’annullamento con rinvio, sono stati logicamente colmati dal Tribunale di
Torino sul punto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti
dell’odierno ricorrente e non si può ulteriormente richiedere a questa Corte di
legittimità di procedere ad una nuova lettura degli elementi di fatto ritenuti
idonei dal Giudice del merito ad integrare, nei limiti propri del presente giudizio
cautelare, i gravi indizi per l’applicazione della misura cautelare personale.
4. I punti dell’ordinanza illo tempore impugnata, che questa Corte all’atto
del rinvio aveva ritenuto necessari di un approfondimento motivazionale,
riguardavano innanzitutto la attendibilità estrinseca e la pregnanza intrinseca
delle dichiarazioni del collaborante Oliverio.
Quanto all’attendibilità soggettiva il Giudice a quo ha chiaramente e
logicamente evidenziato il percorso collaborativo del teste (v. pagine 5 e 6
dell’impugnata ordinanza) nonché la sua conoscenza diretta con l’odierno
indagato (v. pagina 7 provvedimento impugnato) mentre, del pari e con
riferimento alla pregnanza intrinseca del narrato, il Tribunale da logicamente
conto sia della sussistenza di un ramo piemontese della cosca calabrese che della
riproduzione nel Piemonte di un sistema che, attraverso una formale e lecita
attività lavorativa, giungeva, di converso ed avvalendosi della forza intimidatoria
del gruppo, ad esercitare, in particolare nel settore imprenditoriale, azioni tese a
creare un clima di soggezione ed intimidazione.
Sulla scorta di tali incontroversi elementi processuali, nessuna censura
può essere mossa alle dichiarazioni rese dal collaborante Oliverio, provenendo
dallo stesso ambiente ‘ndranghetista del ricorrente e assumendo, per tale
ragione, la rilevanza di chiamata in correità, riguardando il coinvolgimento nel
medesimo contesto associativo del Greco.
D’altra parte, il tenore particolarmente circostanziato delle dichiarazioni
rese dal collaborante non consente di ritenere meritevoli di accoglimento le
censure difensive, che non tengono conto della precisione delle indicazioni fornite
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legittimità.

in ordine al ruolo associativo del ricorrente all’interno della locale piemontese in
esame.
Ne discende che il collaborante non si limita a indicare genericamente il
Greco quale partecipe della locale della ‘ndrina di San Mauro Marchesato,
descrivendo con puntualità quale fosse il suo ruolo all’interno della predetta
consorteria e precisando che la presenza di locali ‘ndranghetiste nel territorio
dell’Italia settentrionale costituisse una scelta strategica consolidatasi negli anni.

indiziarie dell’ordinanza impugnata che, limitatamente a tale profilo, sono
destituite di fondamento, consentendo di individuare, in modo chiaro e puntuale,
la natura del contributo associativo fornito da Greco Roberto, conformemente
alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: “In tema di reati associativi, il
thema decidendunn riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile
e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del
sodalizio: ne consegue che le dichiarazioni dei collaboratori o l’elemento di
riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole
attività attribuite all’accusato, giacché il “fatto” da dimostrare non è il singolo
comportamento dell’associato bensì la sua appartenenza al sodalizio” (v. Cass.
Sez. H 3 maggio 2012 n. 23687).
5. Ad integrare quanto dianzi esposto e per rispondere alla richiesta di
approfondimento motivazionale del Giudice di legittimità il Tribunale ha
riesaminato il materiale indiziario nascente dalle attività di intercettazione
telefonica ed ambientale ed ha ribadito con sufficiente e logica motivazione:
a) la collaborazione piuttosto stretta dell’odierno indagato con la figura
dominante l’associazione e cioè lo zio Greco Angelo (v. pagine 9 e 10 ordinanza);
b) la partecipazione all’attività mafiosa in uno con soggetti coindagati
nell’ambito di altra operazione di contrasto alla criminalità mafiosa (c.d.
“operazione Minotauro” v. pagine 16 e 17 ordinanza);
c) l’atteggiamento tenuto nella lite con Pasqua Giuseppe (v. pagine 17, 18
e 19 ordinanza) nonché le pressioni esercitate nei confronti dell’ex marito della
nipote del capo Greco Angelo (v. pagina 12 ordinanza) e di tale Carvelli Eduardo
per questioni di crediti vantati nei confronti della s.r.I Dual (v. pagine 13, 14 e 15
ordinanza);
d) l’intervento eseguito a tutela di Colella Martino (v. pagine 15 e 16
ordinanza) nonché la ricerca e la disattivazione degli apparati d’intercettazione
ambientale (v. pagine 19 e 20 ordinanza).

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Tali convergenti elementi smentiscono le deduzioni difensive sulle carenze

Tutte circostanze che valgono, da un lato, a ritenere superato il vuoto
motivazionale evidenziato da questa Corte all’atto dell’annullamento e, d’altra,
parte, a ritenere sufficientemente delineato, nei limiti di cui dianzi si è fatta
menzione del presente procedimento cautelare, il contestato delitto di cui
all’articolo 416 bis cod.pen.
6. Il ricorso va, in definitiva, rigettato e il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali.

all’articolo 94 comma 1 ter disp.att.proc.pen.
P.T.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter
d isp.att.c. p. p.

Così deciso l’8 maggio 2015.

Devono disporsi, a cura della Cancelleria, gli adempimenti di cui

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