Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36005 del 18/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36005 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TARANTO
nei confronti di:
MATARRELLI MARIA ANTONIETTA N. IL 27/03/1963

avverso la sentenza n. 41/2014 GIUDICE DI PACE di TARANTO, del
18/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO
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Udito il ELQ_Q1911
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Data Udienza: 18/06/2015

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. E. Delehaye, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
della sentenza impugnata. Udito altresì per Mattarelli Maria Antonietta l’avv. G.
Alviano Glaviano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza deliberata il 18/07/2014, il Giudice di pace di Taranto ha

imputata del reato di ingiuria in danno di Rodia Giuliano – per intervenuta
remissione tacita della querela, in considerazione della mancata comparizione
della persona offesa malgrado l’avvertimento esplicito contenuto nell’atto di
citazione regolarmente notificato.
Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce,
censurando l’errata applicazione dell’art. 152 cod. pen.
Il ricorso è fondato alla luce del principio di diritto, affermato dalle Sezioni
unite di questa Corte, in forza del quale nel procedimento davanti al giudice di
pace instaurato a seguito di citazione disposta dal pubblico ministero, ex art. 20
d. Igs. n. 274 del 2000, la mancata comparizione del querelante – pur
previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel
senso della remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile
con la volontà di persistere nella stessa, così da integrare la remissione tacita, ai
sensi dell’art. 152, comma secondo, cod. pen. (Sez. U, n. 46088 del 30/10/2008
– dep. 15/12/2008, P.M. in proc. Viele, Rv. 241357).
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al
Giudice di pace di Taranto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Taranto per
nuovo giudizio.
Così deciso il 18/06/2015.

dichiarato non doversi procedere nei confronti di Mattarelli Maria Antonietta –

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