Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36003 del 08/05/2015

Penale Sent. Sez. 5 Num. 36003 Anno 2015
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 794/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
27/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona d iel Dott.
che ha concluso per

i , ;AIA,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 08/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di L’Aquila, ha
confermato la sentenza di prime cure e ha mantenuto ferma la condanna di A.A. per il delitto di bancarotta semplice documentale.

a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e una
illogicità della motivazione con riferimento all’affermazione della penale
responsabilità e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato.
2. Il primo motivo è del tutto generico perchè, a fronte della logica e
corretta motivazione del Giudice dell’impugnazione circa l’affermazione della
penale responsabilità dell’odierno ricorrente, nella sua qualità di liquidatore della
società, per la mancata tenuta delle scritture contabili nel periodo antecedente la
cancellazione della società, si contesta del tutto indebitamente l’obbligo di tenuta
delle scritture contabili.
In tema di reati fallimentari, la responsabilità del liquidatore deriva non
solo dall’articolo 223 Lfall. ma anche dall’articolo 2489 cod.civ., che rinvia alle
norme in tema di responsabilità degli amministratori e, quindi, anche all’articolo
2932 cod.civ., il quale fissa un principio di ordine generale, per il quale
l’amministratore deve vigilare sulla gestione ed impedire il compimento di atti
pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conseguenze dannose, di guisa che
sussiste anche per i liquidatori una posizione di garanzia del bene giuridico
penalmente tutelato, con conseguente ineludibile responsabilità, ex articolo 40
cpv. cod.pen., ove i detti obblighi siano disattesi; inoltre i liquidatori hanno
l’obbligo di ricevere in consegna i libri sociali (articolo 2487 bis, comma terzo,
cod.civ.) che si estende al liquidatore nominato successivamente in sostituzione
del precedente; pertanto non può ritenersi esente da responsabilità il liquidatore
che non riceve i libri contabili e che omette ogni controllo sulla loro esistenza e
sulla loro regolare tenuta (v. Cass. Sez. V 14 giugno 2011 n. 36435).

1

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

3. Analogamente, del tutto infondato è il secondo motivo di ricorso in
quanto la Corte territoriale ha logicamente e motivatamente escluso la
concessione delle attenuanti generiche, per cui nessun vizio di legittimità si
ravvisa nell’impugnata decisione.
4. Dal rigetto del ricorso, infine, la condanna del ricorrente al pagamento

P. T. M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso 1’8 maggio 2015.

delle spese processuali.

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