Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36002 del 08/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 36002 Anno 2015
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI GIROLAMO GIOVANNI N. IL 23/12/1958
avverso la sentenza n. 1820/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 30/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ) 1:44441)44’tu

“Ai

Udito, per la parte civile, l’Avv.—*
Udit i difensor Avv.

kift,A 4214

Data Udienza: 08/05/2015

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di L’Aquila, ha

parzialmente confermato la sentenza di prime cure e ha mantenuto ferma la
condanna di Di Girolamo Giovanni, imputato dei delitti di bancarotta fraudolenta
per distrazione e documentale, soltanto per tale ultima fattispecie;

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e
una illogicità della motivazione con riferimento all’affermazione della penale
responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il relativo motivo non
è correlato all’oggetto del giudizio di appello;
– invero, l’esame dell’impugnata sentenza permette di chiarire come
l’odierno ricorrente venne prosciolto dall’addebito di aver compiuto distrazioni
nell’ambito dell’attività della società decotta; con il presente ricorso l’imputato
invece di contestare il permanere della penale responsabilità per l’ulteriore
delitto di bancarotta fraudolenta documentale continua a dolersi dei contestati
fatti distrattivi che, però, in secondo grado sono stati ritenuti inesistenti;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso 1’8 maggio 2015.

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA