Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36001 del 08/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36001 Anno 2015
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIACENTINO AGOSTINO N. IL 01/03/1980
avverso la sentenza n. 1643/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 31/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale inzsof del Dott.
che ha concluso per i’ otzumfis,
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Data Udienza: 08/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha confermato
la sentenza di prime cure che aveva condannato Piacentino Agostino per i reati di
violazione di domicilio, lesioni personali, danneggiamento e minacce gravi in

Giuseppina e dei condomini dell’edificio sito in Trapani alla via Nausicaa n. 18.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
personalmente, denunciando:
a) una violazione di legge in merito alla ritenuta sussistenza dei reati di
violazione di domicilio, danneggiamento e minacce basata sulle dichiarazioni rese
dalla parte offesa;
b) una violazione di legge e una illogicità della motivazione in merito alla
mancata declaratoria di estinzione del reato di violazione di domicilio per
remissione di querela;
c) una violazione di legge, con particolare riferimento alla mancata
esclusione della contestata recidiva nonché una motivazione illogica in merito
alla quantificazione della pena ritenuta eccessiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto manifestamente
infondati i relativi motivi.
2. Il primo motivo si sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze
probatorie sulla pretesa inaffidabilità delle dichiarazioni della parte offesa, perchè
non è possibile più svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità;
trattasi inoltre di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur
esistente motivazione offerta sul punto dal Giudice del merito e, per altro verso,
non vale a scalfire la granitica giurisprudenza di questa Corte in tema; il
Giudicante ha correttamente applicato la costante giurisprudenza di legittimità
sul punto secondo la quale le regole, dettate dall’articolo 192, comma terzo
cod.proc.pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali
possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di
penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea
motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità

danno di Giangrasso Mariano e quanto alle minacce anche in danno di Pace

intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e
rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi
testimone (v. da ultimo, Cass. Sez. Un. 19 luglio 2012 n. 41461); nella specie le
dichiarazioni della persona offesa sono state corroborate dai testi Pace,
Cusimano e Maiorana, secondo quando affermato nell’impugnata sentenza.
3. Quanto al secondo motivo si osserva come la violazione di domicilio sia

del merito e pertanto non suscettibili del sindacato di legittimità avanti questa
Corte, mediante lo sfondamento della porta d’ingresso dell’abitazione della parte
lesa e quindi con violenza sulle cose, rendendo il delitto punibile d’ufficio e non a
querela di parte, anche perchè la violenza è stata posta in essere proprio per
accedere all’interno dell’abitazione.
I concorrenti reati di danneggiamento e di minacce hanno riguardato, il
primo, beni diversi dalla porta d’ingresso in quanto esistenti all’interno
dell’abitazione nonché, quanto alle seconde, soggetti diversi dal Giangrande.
4. Quanto al terzo motivo deve affermarsi, da un lato, corna la recidiva sia
sì facoltativa ma nella specie il Giudice ne abbia correttamente affermato
l’esistenza, sulla base dell’esame del certificato penale del ricorrente, con
accertamento in fatto non suscettibile di sindacato avanti questa Corte di
legittimità in quanto congruamente motivato.
Infine, la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questi
Giudici di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a
quelli edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in concreto della
pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un
giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della
motivazione da parte del Giudice dell’impugnazione deve ritenersi
compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi
d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il
massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva; ciò dimostra,
infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli
aspetti indicati nell’articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati
con i motivi d’appello.
5. La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille.

2

avvenuta, secondo gli accertamenti in fatto concordemente effettuati dai Giudici

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso 1’8 maggio 2015.

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