Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 360 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 360 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PUCCIOTTI MARCO N. IL 25/11/1975
avverso l’ordinanza n. 13/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
03/11/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
lette/s9dItite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 14/11/2013

19143/2012

1.Con ordinanza in data 18.11.2011 la corte di appello di Firenze ha rigettato
la domanda di riparazione dell’ ingiusta detenzione avanzata da Pucciotti Marco
in relazione alla custodia cautelare dal medesimo subita, nella forma della
detenzione in carcere, dal 16.10.2008 al 11.9.2009 e poi agli arresti domiciliari
fino al 16.10.2009 perché indiziato del reato di importazione di stupefacenti,
imputazione dalla quale era stato assolto con formula piena con sentenza
emessa in data 16.3.2010.
Riteneva la Corte di appello che la condotta del Pucciotti integrasse la colpa
grave, atteso che il medesimo aveva accettato di ricevere un pacco, spedito
dal Messico da un tale Leonardo Pini, attraverso il servizio postale, che era
risultato contenere cocaina senza curarsi della provenienza e della natura lecita
o illecita della merce; il Pucciotti era stato reticente nelle dichiarazioni rese
all’autorità, dapprima dichiarando che il pacco era a lui destinato, senza
chiarire a chi dovesse consegnarlo e poi che era destinato ad una tale Angela
che però smentiva la circostanza; inoltre, il Pucciotti aveva mentito nel corso
dell’interrogatorio dinanzi al P.M. cosi come risultava dalla stessa sentenza di
assoluzione, dichiarando di non aver cancellato mail dal proprio computer,
neppure quelle ricevute dal conoscente che gli aveva spedito
il pacco, mentre invece i controlli tecnici sul computer avevano provato il
contrario; anche sulla somma di 700 euro che il Pini gli aveva detto di pagare
alla consegna ha fornito giustificazioni poco chiare.
2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione l’interessato, per il tramite
del difensore di fiducia; deduce violazione di legge, mancanza e illogicità
della motivazione per aver escluso la riparazione per colpa grave dell’istante
“quasi” esclusivamente in base alla presunta reticenza e valorizzando indizi
neutri; sostiene che il Pucciotti aveva detto tutto quello che sapeva e si è
limitato a dichiararsi innocente secondo un diritto riconosciuto
dall’ordinamento; che comunque il suo comportamento non poteva essere
qualificato quale colpa grave essendosi egli limitato a ricevere un pacco da
un conoscente per consegnarlo ad una terza persona.
3. E’ stata depositata una memoria per il Ministero del’Economia con la quale
si sostiene la correttezza della decisione assunta dalla corte d’appello di
Reggio Calabria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
Ai fini dell’accertamento del requisito soggettivo ostativo al riconoscimento
dell’indennizzo in questione, il giudice del merito, investito dell’istanza per
l’attribuzione di una somma di danaro a titolo di equa riparazione per
l’ingiusta detenzione, ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., ha il dovere di
verificare se la condotta tenuta dall’istante nel procedimento penale,
nel corso del quale si verifico’ la privazione della liberta’ personale,

et

RITENUTO IN FATTO

2. Nella specie,
la motivazione resa dalla Corte di appello circa la
sussistenza nel comportamento del Pucciotti di colpa grave, ostativa alla
riparazione è corretta. Il ricorrente, innegabilmente risultato destinatario di
un pacco proveniente dal Messico, contenente un notevole quantitativo di
cocaina, è stato assolto perché si è ritenuto che non vi fosse prova della sua
consapevolezza circa la vera natura del pacco; tuttavia è evidente che il fatto
stesso di rendersi disponibili a ricevere un pacco, il cui contenuto risulta
essere, sia pure ex post, così particolare e di pregio, impone al destinatario che
si dichiari inconsapevole un obbligo di chiarire in modo puntuale le
circostanze che hanno giustificato un tale invio, in modo da poter vincere la
indicazione di responsabilità che deriva dallo stesso fatto accertato. Questo
non è avvenuto nel caso di specie, dal momento che il Pucciotti, per come
riferisce l’ordinanza impugnata, ha fornito versioni diverse dei fatti, dapprima
dicendo di essere lui il destinatario, poi ammettendo che era destinato a terzi
ma senza chiarire perché si fosse prestato ad essere intermediario e perché la
persona indicata avesse comunque negato la circostanza senza venire
indagata; neppure ha chiarito perchè avrebbe dovuto pagare una somma (700
euro, 350 euro a pacco) per la spedizione del pacco, limitandosi ad invocare la
necessità di una copertura assicurativa che normalmente è a carico di chi
spedisce; ed ancora ha cancellato le mail sul proprio computer rendendo
impossibile il controllo. Il ricorrente nega la rilevanza di questi dati fornendo

3

quale risulta dagli atti, sia connotabile di dolo o di colpa grave. Il
giudice stesso deve, a tal fine, valutare se certi comportamenti riferibili alla
condotta cosciente e volontaria del soggetto, possano aver svolto un
ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l’autorità giudiziaria; cio’ che il
legislatore ha voluto, invero, e’ che non sia riconosciuto il diritto alla
riparazione a chi, pur ritenuto non colpevole nel processo penale, sia stato
arrestato e mantenuto in detenzione per aver tenuto una condotta tale da
legittimare il provvedimento dell’autorita’ inquirente (sez. IV 7.4.99 n.440,
Min. Tesoro in proc. Petrone Ced 197652). Le sezioni unite di questa Corte
(sentenza 13.12.1995 n.43, Sarnataro rv.203638) hanno poi ulteriormente
precisato che “Nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione e’
necessario distinguere nettamente l’operazione logica propria del giudice del
processo penale, volta all’accertamento della sussistenza di un reato e della
sua commissione da parte dell’imputato, da quella propria del giudice della
riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso
materiale, deve seguire un “iter” logico-motivazionale del tutto autonomo,
perche’ e’ suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o
meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche
nel concorso dell’altrui errore) alla produzione dell’evento “detenzione” ed in
relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia liberta’ di
valutare il materiale acquisito nel processo, non gia’ per rivalutarlo, bensi’ al
fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione (di natura
civilistica), sia in senso positivo che del tutto evidente, rispondendo ad un
principio generale, che ), sia in senso positivo che negativo,
compresa
l’eventuale sussistenza di
una causa di esclusione del diritto alla
riparazione “.

3.In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione in
favore del Ministero del tesoro delle spese processuali, liquidate come al
dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché alla rifusione in favore del Ministero resistente delle spese di questo
giudizio, che liquida in euro 750,00 .
Così deciso il 14.11.2013.

una diversa ricostruzione dei fatti, sostenendo che la destinataria (Angela) non
ha smentito di dover ricevere un pacco ma solo di aver concordato con il Pini
tale invio; e che la consulenza tecnica del p.m., se bene interpretata, non
dimostra affatto la cancellazione delle mail. Si tratta di censure con le quali si
sollecita a questa Corte un controllo diretto sugli atti del procedimento di
merito che esulta dai limiti del presente giudizio e pertanto inammissibili.
Resta il complessivo comportamento dell’imputato certamente imprudente e
negligente sia nell’accettare di ricevere un pacco dal Messico destinato ad altri,
senza ben conoscere che lo inviava, il contenuto e la persona a cui era
destinato, sia nel fornire chiarimenti su tale delicata vicenda all’autorità di
modo che il giudizio della Corte di appello fondato su tali presupposti si
appalesa corretto e logico.

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