Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36 del 28/11/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 36 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AHMETOVIC LUCCHESI BRUNO N. IL 17/08/1977
avverso il decreto n. 17/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
29/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/seetitrle conclusioni del PGpetf:’ t/te_
a,1-5,4,,, ,o8c14)
;t1AD.A.Qtuti
0/09,s.

Uditi e ensor Avv.;

1

Data Udienza: 28/11/2014

Ritenuto in fatto

1.Con decreto, emesso il 29 novembre 2013 la Corte d’appello di
Venezia riformava parzialmente il decreto del Tribunale di Rovigo del 28
marzo 2013, che confermava nel resto, di sottoposizione di Bruno Ahmetovic
Lucchesi alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza per la durata di anni due con obbligo di soggiorno e versamento di

associarsi abitualmente a persone condannate o sottoposte a provvedimenti
di prevenzione a soggetti diversi dagli stretti familiari.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato a mezzo del suo
difensore, il quale con unico motivo ha dedotto l’inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà o la
manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di Appello confermato
in anni due la durata della misura applicata. Sul punto la motivazione era
deficitaria perché limitatasi alla considerazione della congruità della durata
stabilita in primo grado in riferimento alla frequenza e tipologia di reati
commessi, senza valutare l’effettiva pericolosità del proposto, la risalenza nel
tempo di quasi tutti i precedenti e l’occasionalità del reato commesso nel
2012, ma era anche in contrasto con la decisione di escludere l’obbligo di
soggiorno e di rivedere quello di associarsi con pregiudicati e sottoposti a
misure di prevenzione.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di
Cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.
1.11 ricorrente, pur avendo denunciato il vizio di violazione di legge, in realtà si
è limitato a riproporre il contenuto delle doglianze già formulate con l’atto di
appello, che investono il giudizio di attuale pericolosità sociale del proposto quanto
al punto specifico della determinazione della durata della misura applicata.
2.Va in via preliminare premesso che, per effetto della disciplina stabilita dalla
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 10, il decreto con il quale la Corte
di Appello decide in ordine al gravame proposto dalle parti avverso il provvedimento
del Tribunale applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza (art. 3 della legge citata) è ricorribile per cassazione
esclusivamente per violazione di legge, vizio quest’ultimo nel quale è compreso, p

cauzione e, per l’effetto, revoca l’obbligo di soggiorno e limitava il divieto di

consolidata lezione interpretativa di questa Corte, quello della motivazione del tutto
omessa, ovvero apparente, costituente violazione dell’obbligo imposto dallo stesso
art. 4, comma 9, intendendosi per tale quella che non rende comprensibile il
percorso argomentativo del giudice, ovvero “sia del tutto avulsa alle risultanze
processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche
o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa” ( ex multis: Cass. sez. 5, n. 24862
del 19/05/2010, Mastrogiovanni, rv. 247682). Pertanto, la verifica conducibile in

nel provvedimento impugnato ai criteri dettati dalla legge ed all’esistenza delle
ragioni della decisione. Il sindacato così contenuto, riconosciuto come non
irragionevole dalla Corte Costituzionale (sent. n. 321/2004), non si estende quindi
all’adeguatezza e coerenza logica del percorso giustificativo del provvedimento
impugnato (Cass. sez. 6, n. 35044 dell’8/03/2007, Bruno, rv. 237277;sez. 6, n.
15107 del 17/12/2003, Criaco, rv. 229355).
2.1 A siffatta circoscrizione del perimetro cognitivo, proprio dei procedimenti
di prevenzione, si sommano i limiti intrinseci del giudizio di legittimità, che, com’è
noto, non può addentrarsi nella revisione del giudizio di merito, né nella valutazione
dei fatti, ma deve attenersi alla verifica della correttezza giuridica e logica del
provvedimento impugnato, rispetto alle cui statuizioni la Corte di Cassazione non
dispone del potere di sostituire una propria alternativa decisione.
3. La considerazione del ricorso alla luce dei superiori principi induce in primo
luogo ad escludere che il decreto impugnato sia affetto da violazione di legge per
totale carenza o apparenza della motivazione. Al contrario, esso ha illustrato in
modo adeguato, chiaro e comprensibile, oltre che aderente ai motivi d’appello
proposti, le ragioni di confutazione di tali censure; in particolare, ha considerato che
l’Ahmetovic è stato condannato per numerosi episodi criminosi nel periodo tra il
2002 ed il 2009, ha riportato altrettanto numerose denunce e nel corso del 2012 è
stato tratto in arresto per furto pluriaggravato; ha aggiunto che nemmeno l’avviso
orale del 27/2/2012 aveva sortito alcun esito preventivo, avendo egli violato la
legge penale anche in epoca successiva. Da tali concreti e specifici dati fattuali,
nonché dalla considerazione dell’assenza di un lavoro lecito dal quale trarre i mezzi
di sostentamento e dalla frequentazione di pregiudicati, i giudici della prevenzione
hanno dedotto la sua attuale pericolosità sociale e la sussistenza dei presupposti
per ritenere congrua ed adeguata la durata pari ad anni due della misura
impostagli.
3.1 Sotto questo specifico profilo hanno evidenziato che la frequenza elevata e
la tipologia di reati, al quale il proposto è dedito, nonché il fatto che dal crimine
abbia ricavato quanto necessario per vivere nell’assenza di un lavoro e di un reddito
legali, danno conto della necessità di controllare la sua condotta per un lasso

sede di legittimità si deve arrestare alla corrispondenza degli elementi valorizzati

protratto di tempo onde arginarne la riscontrata pericolosità.
3.2 Il decreto in verifica risulta dunque corredato da motivazione
effettiva, compiuta ed idonea ad assolvere alla sua funzione giustificativa,
tanto più che il ricorso, al di là della formale denuncia della violazione di
legge, mira a far rilevare in modo inammissibile, da un lato l’insufficienza,
dall’altro la contraddittorietà ed illogicità di tale apparato argomentativo, vizi
non deducibili in riferimento ai provvedimenti impositivi di misure di

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle
Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille) in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2014
Il Consigliere estensore

prevenzione, per quanto già esposto.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA