Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MONTAGNI ANDREA

Data Udienza: 17/11/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BENZI MANUELA N. IL 30/09/1981
BENZI ENRICO GIUSEPPE N. IL 24/11/1952
MALAGA MIRELLA N. IL 04/07/1954
nei confronti di:
DI IACOVO PIETRO N. IL 05/10/1957
avverso la sentenza n. 4835/2014 GIP TRIBUNALE di ASTI, del
28/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Ritenuto in fatto
1. Il G.i.p. presso il Tribunale di Asti, con sentenza ex art. 425 cod. proc.
pen., resa in data 28.10.2014, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di
Pietro Di Iacovo, in relazione ai reati ascrittigli, per essere insufficiente la prova
della sussistenza dell’elemento soggettivo di tali reati.
Al prevenuto si contesta, quale responsabile del cantiere mobile allestito
sulla Strada Statale n. 231 il giorno 24.06.2013, di aver violato le disposizioni di cui

indispensabile per avvertire gli utenti della strada della presenza in loco
dell’autocarro che stava effettuando il taglio dell’erba sul margine della carreggiata.
In particolare, al prevenuto si addebita di aver provocato la morte di Colombano
Rebecca e lesioni personali in danno di Benzi Manuela, le quali si trovavano a bordo
di un autoveicolo – la prima come trasportata e la seconda come conducente – che
andava ad impattare su uno dei mezzi operativi del richiamato cantiere.
Il giudicante, soffermandosi sul profilo di colpa specifica relativo all’omessa
predisposizione di un presegnalamento indicativo della presenza del cantiere,
osservava che il vaglio dibattimentale, relativo alla eventuale presenza di tale
dispositivo, appariva del tutto compromesso, atteso il tempo trascorso dal fatto e
posto che l’installazione di un cartello mobile è un evento marginale, tutt’altro che
rilevante, rispetto al)vicenda in esame.
Sul punto, il G.i.p. osserva che dalla documentazione acquisita risultava
che il cantiere fosse perfettamente visibile, perché adeguatamente segnalato; e
sottolineava che unica responsabile, rispetto alla causazione del sinistro, era da
individuarsi nella conducente dell’auto che era sopraggiunta in velocità e senza
prestare la dovuta attenzione.
2. Avverso la citata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le
costituite parti civili.
Con unico motivo gli esponenti denunciano la violazione di legge ed il vizio
motivazionale in riferimento alla disamina dell’elemento soggettivo del reato
ascritto a Di Iacovo. Rilevano che la responsabilità esclusiva o quanto meno
concorrente nella causazione dell’evento è riconducibile all’imputato, in ragione
delle violazioni che connotavano il cantiere mobile. Gli esponenti osservano che non
era stato predisposto il presegnalamento, circostanza indicata nell’atto di denunciaquerela.
In particolare, le parti civili rilevano che la Polizia Stradale che ebbe a
recarsi sul luogo non ha sostenuto che fosse stata predisposta la cartellonistica
relativa ai cantieri mobili; e sottolineano che l’illecita gestione del cantiere da parte
dell’imputato è stata ignorata dal G.i.p., il quale ha svalutato l’elaborato redatto dal
consulente tecnico del pubblico ministero.
2

agli artt. 39, 41 e 42 cod. strada, per non aver apposto la segnaletica necessaria ed

Considerato in diritto
1. Le doglianze dedotte dalle parti civili non sono fondate.
Deve considerarsi che il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Asti ha posto a fondamento della decisione oggi impugnata valutazioni sulla
conducenza del compendio probatorio, a sostenere l’accusa nel giudizio di merito,
che risultano conferenti rispetto alla regola di valutazione propria dell’udienza
preliminare, come delineata dal diritto vivente.

dell’udienza preliminare, affermando che la regola di valutazione che deve
osservare il giudice consiste nella prognosi di non evoluzione del materiale
probatorio: lo scrutinio “del merito” demandato al giudice della udienza preliminare,
cioè, volgendo a soddisfare un ruolo processuale – tale essendo, infatti, la natura
dell’epilogo decisorio (sentenza che, per l’appunto, si definisce di “non luogo a
procedere”, ovvero decreto che dispone il giudizio) che contrassegna l’esito al quale
tende l’udienza preliminare – deve raccordarsi con l’implausibilità di connotazioni
evolutive del materiale di prova raccolto (Cass., Sez. 2, sentenza n. 14034 del 18
marzo 2008, Rv. n. 239514; conforme Cass. Sez. 2, sentenza n. 45046 del
3.12.2008).
In tale ambito ricostruttivo, il giudice dell’udienza preliminare deve
effettuare un apprezzamento critico del compendio probatorio, nella prospettiva di
una valutazione prognostica circa la possibile evoluzione del materiale di prova
raccolto, tale da giustificare il rinvio a giudizio dell’imputato.
Si è pure chiarito che, in sede di legittimità, il controllo sulla motivazione
della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 606, comma primo, lett. d) o lett.
e), cod. proc. pen., non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., ma
solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli, e quindi la riconoscibilità del
criterio prognostico adottato per escludere che l’accusa sia sostenibile in giudizio
(Cass. Sez. 6, Sentenza n. 35668 del 28/03/2013, dep. 28/08/2013, Rv. 256605).
L’unico controllo della motivazione della decisione negativa del processo, qual è la
“sentenza di non luogo a procedere”, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma
1, lett. e), consentito in sede di legittimità, concerne, cioè, la riconoscibilità del
criterio prognostico adottato nella valutazione d’insieme degli elementi acquisiti dal
pubblico ministero. Diversamente opinando, infatti, si giungerebbe ad attribuire al
giudice di legittimità uno scrutinio attinente – in realtà – al merito, in quanto
anticipatorio delle valutazioni sulle prove da assumere.
2. E bene, nel caso di specie, l’esame della sentenza impugnata dimostra
che il G.i.p., in riferimento alla posizione del responsabile del cantiere mobile, si è
attenuto ai principi di diritto sopra indicati. In particolare, l’analisi del materiale
probatorio e l’esposizione dei motivi che hanno indotto il G.i.p. al proscioglimento
3

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito l’ambito funzionale

dell’imputato, per insussistenza di profili di ascrivibilità colposa della condotta posta
in essere da Di Iacovo, impedisce di prender conto degli argomenti svolti dalle parti
civili ricorrenti, che risultano formulati in termini di eccezione di fatto, a sostegno
delle tesi accusatorie, con richiesta di rivisitare il contenuto degli atti. Ed invero, le
censure in esame concernono questioni di stretto merito, attraverso le quali si
intende sollecitare in sede di legittimità una inammissibile “rilettura” del materiale
probatorio, in senso favorevole alle attese dell’accusa privata, mentre nessuna delle

giudice dell’udienza preliminare.
Al riguardo, preme evidenziare che nella sentenza impugnata il giudicante ha
richiamato, in termini aderenti al contenuto degli addebiti, l’oggetto della specifica
contestazione elevata a carico del prevenuto. Segnatamente, il G.i.p. ha
considerato – formulando una insindacabile prognosi negativa, rispetto
all’espletamento del dibattimento – che i verbalizzanti sopraggiunti sul posto
nell’immediatezza del fatto non avevano rilevato violazioni a carico del responsabile
del cantiere; e che neppure tali rilievi erano contenuti nella annotazione di P.G.,
successivamente redatta. Ed il giudicante ha rilevato che la mancanza del
presegnalamento si poteva unicamente desumere dalle dichiarazioni riportate in
querela da Benzi Manuela, la cui attendibilità risultava compromessa dalla peculiare
situazione traumatica vissuta in occasione del sinistro. Come sopra rilevato, il G.i.p.
ha osservato, inoltre, che dalla documentazione acquisita risultava che il cantiere
fosse perfettamente visibile, perché adeguatamente segnalato – se pure in maniera
solo parzialmente conforme alle norme regolamentari attuative del codice della
strada – e tenuto conto delle ottime condizioni di tempo e di luogo; ed ha
sottolineato che l’unica persona responsabile, rispetto alla causazione del sinistro,
era da individuarsi nella stessa conducente dell’auto a bordo della quale si trovava
Colombano Rebecca, stante la mancanza di attenzione rispetto alle condizioni di
traffico veicolare. Al riguardo, il giudicante si è pure soffermato sulla circostanza
relativa alla assenza di segni di frenata sul tratto stradale antecedente al punto
d’urto, ritenendola indicativa della evidenziata disattenzione con la quale Benzi
Manuela conduceva l’autovettura.
In conclusione, la valutazione prognostica complessivamente effettuata dal
G.i.p., rispetto alla insuperabile contraddittorietà degli elementi raccolti a carico di
Pietro Di Iacovo, anche rispetto al presegnalamento del cantiere mobile, risulta
conforme alla natura processuale della sentenza di che trattasi; e non sindacabile in
questa sede di legittimità.
3. Si impone, per quanto detto, il rigetto dei ricorsi, con condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

4

doglianze riesce a intaccare la coerenza del percorso motivazionale adottato dal

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma in data 17 novembre 2015.

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