Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35999 del 17/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35999 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VASILI MARIN N. IL 06/05/1985
avverso la sentenza n. 1873/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
11/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 17/03/2015

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale,
Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
limitatamente alla pena in continuazione
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 11.2.2014 la Corte di Appello di Brescia,
confermava la sentenza emessa in data 25.3.2013 dal Tribunale di Bergamo,
in composizione monocratica, con la quale Vasili Marin era stato condannato,
concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi tre di reclusione (e

art. 62 bis cod. pen., con aumento di giorni 10 a titolo di continuazione) per i
reati di cui agli artt. 477 e 482 c.p. per aver formato una falsa patente di
guida e del reato di cui all’art. 116 C.d.S., per aver guidato un’autovettura
senza essere in possesso di una patente di guida.
2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato

affidato ad un unico motivo con il quale lamenta la ricorrenza del vizio di cui
all’art. dell’art. 606, comma primo, lett. b) c.p.p. per erronea applicazione
della legge penale in relazione all’art. 116 C.d.S. e 81 c.p.; in particolare, la
Corte d’Appello ha rigettato il motivo di gravame -con il quale era stato
rilevato che il Giudice di primo grado aveva sanzionato a titolo di
continuazione con una pena non prevista dalla legge (reclusione, invece di
ammenda) il reato di guida senza patente di cui all’art. 116 C.d.S.- sul
presupposto che l’unico limite posto dall’art. 81 c.p. nel calcolare l’aumento in
continuazione è quello di non superare la pena che si sarebbe applicata
qualora non fosse stato riconosciuto il vincolo della continuazione ed il
Tribunale non era incorso in errori allorquando aveva operato un aumento di
10 giorni di reclusione per la contravvenzione di guida senza patente; tale
valutazione merita censura, atteso che costituisce un errore nell’applicazione
della legge penale comminare una pena diversa da quella prevista dal codice
per il reato ritenuto meno grave e, nel caso di specie, l’aumento a titolo di
continuazione doveva essere determinato con la sola pena dell’ammenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.
1.Ed invero, non merita censura la valutazione dei giudici d’appello,
secondo cui, una volta riconosciuta la continuazione tra reati puniti con pene
eterogenee- come nel caso in esame, in cui reato più grave di falso è punito
con la reclusione ed il reato meno grave di guida senza patente con
l’ammenda- la pena per il reato satellite deve essere determinata per
aumento sulla sanzione stabilita per il reato più grave, con l’unico limite, insito
nella ratio dell’istituto, di non riservare un trattamento deteriore rispetto a

specificamente, pena base: mesi quattro ridotta a mesi due e giorni venti ex

quello che sarebbe toccato ove non fosse stato riconosciuto il vincolo ex art.
81 cod. pen.
2. Tale valutazione fa corretta applicazione dei principi affermati dalla
giurisprudenza

di

legittimità

a

partire

da

Sez. U, n. 6300 del 26/05/1984, secondo cui la continuazione, quale istituto
di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati
commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si
tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee o
Invero, il testo dell’art. 81 cod. pen. consente la

compatibilità del concorso di reati eterogenei nella continuazione e la
punibilità di ciascuno dei reati satelliti con un aumento della stessa sanzione
applicabile per il reato di maggior gravità: il principio di legalità della pena, cui
il giudice deve attenersi in tal caso, è quello stesso fissato dal disposto del
primo comma del medesimo art. 81 cod. pen., con la sola limitazione
prescritta dall’ultimo comma del predetto articolo. Nell’ipotesi in questione il
giudice deve individuare il trattamento sanzionatorio per la violazione più
grave ed aumentarlo per effetto della continuazione, restando in tale aumento
sostituite le pene, anche di specie diversa, originariamente previste per i reati
meno

gravi

(Sez. 3, n. 5645 del 22/04/1985

e

Sez. 5, n. 9186 del 08/05/1986).
3.

Nel caso di continuazione eterogenea ex art. 81 cod. pen., per

consentire la massima estensione applicativa della norma, la pena
complessiva va determinata operando un aumento quantitativo della pena
fissata per il reato più grave, talché le pene che conseguono ai reati
concorrenti si convertono in aumento della pena base, anche se di specie
diversa rispetto a quella comminata per ciascun reato concorrente. Tale
criterio non contrasta ne’ con il principio di legalità della pena- in quanto pena
legale è anche la pena unica progressiva applicabile, ai sensi della predetta
disposizione di legge e non soltanto quella comminata dalle singole fattispecie
penali- ne’ con il principio di favore che ispira l’istituto della continuazione, il
quale, invece, si concretizza nel cumulo giuridico delle pene, il cui risultato
quantificatorio finale non deve mai superare quello raggiungibile tramite il
sistema del cumulo materiale, secondo la norma di sbarramento di cui
all’ultimo comma del predetto art. 81 cod. pen., e per il caso di scioglimento
del cumulo, può ritenersi dovere del giudice (peraltro non sanzionato da
nullità) di specificare la pena che avrebbe applicato per ciascun reato
concorrente (Sez. 1, n. 7700 del 03/12/1987, rv. 178763).
Nel caso di specie, non merita, dunque, censura la valutazione effettuata
dalla Corte territoriale, alla stregua dei predetti principi, secondo cui il primo

2

di specie diversa.

giudice aveva operato un aumento a titolo di continuazione di dieci giorni
conforme a legge che, al tasso di conversione previsto dall’art. 135 cod. pen.
pari ad euro 250,00 pro die, equivalgono ad euro 2500,00, importo questo
inferiore alla pena massima (di euro 3000) prevista per la contravvenzione di
guida senza patente.
Inoltre, in considerazione dell’aumento di pena irrogato non risulta violato
neppure il disposto di cui al primo comma dell’art. 81 c.p.
4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e a tale declaratoria

processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a
colpa del ricorrente, (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000) al
versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che sì ritiene
equo e congruo determinare in Euro 1000,00.

p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso il 17.3.2015

segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

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