Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35998 del 14/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35998 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NENADOVSKI LIDIA N. IL 29/06/1990
avverso l’ordinanza n. 84/2014 TRIB. LIBERTA’ di ANCONA, del
07/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consiglier ott. LUIS
jOte/sentite le conclusioni del PG Do t(

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 14/07/2014

21736/2014
RITENUTO IN FATTO

A sostegno del ricorso viene dedotto il vizio di carenza di motivazione sul
pericolo di reiterazione criminosa, dal Tribunale ritenuto sussistente nonostante
la patologia da cui è affetta la ricorrente (ernia discale) che esclude-secondo il
ricorrente —che la stessa possa reiterare condotte analoghe a quelle poste in
essere; o comunque senza considerare che erano decorsi ben 5 anni dalla data
del commesso reato e l’imputata era incensurata; anche sul ritenuto pericolo di
fuga risultava il difetto di motivazione atteso che era stata del tutto trascurata
la documentazione offerta dalla quale risultavano le esatte generalità e la
dichiarazione dei genitori di disponibilità ad ospitarla presso la propria
abitazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non merita accoglimento.
Il provvedimento che qui si censura risulta corretto e adeguatamente
motivato. Con esso il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza sia del
pericolo di reiterazione del reato che di quello di fuga evidenziando che la
imputata, nei cui confronti nel frattempo era intervenuta sentenza di condanna
in primo grado, era persona dalla condotta irregolare, senza fissa dimora e
sedicente; che non era stato possibile eseguire l’ordinanza custodiale emessa
il 10.8.2008 in quanto si era resa irreperibile venendo dichiarata latitante il
4.11.2009; che solo il 19.2.2014 era stata trovata e tratta in arresto; che era
stato già prenotato intervento chirurgico in carcere.
Le censure formulate con il ricorso non tengono conto di tali elementi di fatto
e contestano la ritenuta pericolosità con affermazioni meramente generiche e
che richiedono per di più accertamenti e valutazioni delle quali questa corte
non può farsi carico, spettando unicamente al giudice di merito l’accertamento
dei fatti rilevanti ai fini del decidere. Fatti che nella specie sono stati non
illogicamente indicati nella pregressa condizione di latitanza della donna, nella
assenza di elementi certi di identificazione e nella mancanza di un domicilio
stabile, elementi tutti che rendono logicamente motivato il giudizio circa le
ritenute esigenze cautelari.
rigettato con condanna
2. 2. Conclusivamente il ricorso deve essere
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

1. Nenadovski Lidia, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza in data 7.3.2014 del Tribunale di Ancona con la
quale era stata rigettata la richiesta di riesame della disposta misura della
custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 cod.pen.
commesso il 10.8.2008.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento
sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perché
provveda a quanto stabilito dall’art. 94 c. 1-ter disp. att. del c.p.p..

Così deciso il 14.7.2014.

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