Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35997 del 14/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35997 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :

BELLIA GAETANO N. IL 12.02.1989
avverso la ordinanza del TRIBUNALE DEL RIESAME DI CATANIA in data 30/01/14
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udite le conclusioni del PG in persona del dott. Alfredo Pompeo Viola che ha chiesto
l’annullamento con rinvio della impugnata ordinanza. E’ presente per il ricorrente l’avvocato
Vincenzo De Michele del foro di Bari che chiede l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.

2.

Con il provvedimento impugnato è stata confermata l’ordinanza emessa dal GIP
presso il Tribunale di Catania il 3 gennaio del 2014 e con cui era stata applicata nei
confronti di Bellia Gaetano, indagato per il delitto di cui agli artt. 74 commi 1, 2 e 3
e 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990 per aver fatto parte di un sodalizio criminale
fortemente radicato sul territorio e dedito al traffico di ingenti quantitativi di
sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana, in regime di monopolio presso
l’imponente piazza di spaccio presente nella via di Capo Passero.
Avverso tale decisione ha proposto personalmente ricorso in cassazione il Bellia
denunciando la violazione di legge e la mancanza e/o contraddittorietà e/o
manifesta illogicità della motivazione e l’inefficacia dell’ordinanza di custodia
cautelare per aver omesso il PM di trasmettere gli atti nel termine di cui all’art. 309
comma 5 c.p.p. su supporto informatico e non cartaceo; la violazione di legge e la
mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in
relazione alla mancata trasmissione dei DVD concernenti le riprese video che – in
tesi- erano invece state ampiamente utilizzate dal GIP per la emissione della
misura cautelare; la non corrispondenza fra imputazione attinente ad un periodo
dal 27 marzo al maggio 2013 e le prove (relative all’anno 2012); la mancanza
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sull’aggravante di cui
all’art. 7

Data Udienza: 14/07/2014

3.

4.

Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di cui appresso.
Va premesso pur non essendo oggetto di specifico motivo di gravame che il
tribunale del riesame ha ampiamente descritto e valorizzato il funzionale
inserimento dell’attività del Bellia nel quadro della più complessa struttura criminale
ricostruita, accuratamente organizzata e articolata al fine della più efficace e sicura
realizzazione delle finalità di distribuzione delle sostanze stupefacenti trattate.
Il provvedimento impugnato ha coerentemente e congruamente sottolineato (anche
attraverso l’indicazione delle corrispondenti fonti di prova) gli episodi in occasione
dei quali il Bellia è stato sorpreso nei luoghi di attività prescelti dai partecipanti al
sodalizio per l’esercizio del traffico degli stupefacenti, nonché la circostanza che lo
stesso si è trovato a frequentare i soggetti stabilmente dediti allo spaccio e alle
attività collaterali di supporto.
Ciò posto, in via generale, le eccezioni in rito e preliminari proposte con il ricorso
devono ritenersi generiche ed infondate. Come giustamente osservato dal Tribunale
del riesame, nessuna irregolarità può essere rilevata ne’ del resto, il ricorrente
deduce alcuna violazione specifica, limitandosi ad una generica doglianza. Il
tribunale ha correttamente applicato i principi di diritto più volte affermati da
questa Corte nel ritenere infondata l’eccepita violazione del diritto di difesa in
relazione alla mancata trasmissione dei DVD contenenti le riprese video. Infatti va
evidenziato come il pubblico ministero non avesse l’obbligo di trasmettere il
supporto informatico contenente le videoriprese i cui esiti erano contenuti nella
annotazione di servizio nella quale si dà atto di quanto esaminato dalla polizia
giudiziaria e degli elementi desunti dalla visione. Invero, così come per la
utilizzazione a fini cautelari del risultato di intercettazioni telefoniche, è sufficiente
che il pubblico ministero presenti semplici riferimenti riassuntivi, non rilevando la
mancata allegazione dei verbali delle operazioni e dei nastri di registrazione sonora,
ovvero audiovisiva (Sez. 6, n. 208 del 21/01/1999, Vitale, Rv. 213582; Sez. 5, n.
36439 del 21/05/2004, Scavo, Rv. 230074). Il giudice, pertanto, ben poteva
fondare la propria valutazione su detti elementi, fatta salva la possibilità per
l’indagato di richiedere ai fini difensivi il supporto informatico (Sez. 6, n. 45984 del
10/10/2011, Cosentino, Rv. 251274)
La doglianza, poi, relativa alla dedotta non corrispondenza fra imputazione,
attinente ad un periodo dal 27 marzo al maggio 2013 e le prove (relative all’anno
2012), è manifestamente infondata dovendo la data del commesso reato – indicata
per refuso nel 2013- intendersi invece relativa al 2012, come immediatamente
percepibile dagli atti, esaminati dalla Corte in ragione della natura del vizio
denunciato.
Deve trovare viceversa accoglimento la doglianza sollevata dal ricorrente con
riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante prevista dall’art. 7
legge n. 203/91.
Osserva, infatti, il collegio come l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di
agevolare l’attività di un’associazione di stampo mafioso postuli l’esistenza effettiva
di un’associazione che abbia i caratteri indicati dall’art. 416-bis c.p., così come
l’individuazione delle modalità attraverso le quali la condotta illecita contestata
risulti agevolatrice dell’associazione mafiosa.
Sul punto, la motivazione del provvedimento impugnato deve ritenersi affetta da
profili di manifesta illogicità, siccome gravata da carenze argomentative di decisiva
incidenza, atteso che l’evocazione delle circostanze relative al funerale di Ponzo
Alessandro, con il rilievo del sicuro interesse di concorrenti organizzazioni mafiose
per l’area teatro delle attività illecite in esame, non aggiunge nulla di concreto e di
determinato a un quadro caotico e indistinto, risultando quest’ultimo del tutto
sconnesso – almeno nell’esposizione del tribunale catanese – da puntuali
acquisizioni processuali.
La impugnata ordinanza va pertanto annullata in punto di ritenute aggravanti ex
art. 7 di 152/1991 convertito in legge 203/1991 con rinvio per nuovo esame sul
punto al Tribunale di Catania, mentre il ricorso va nel resto rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al
direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito
dall’art. 94, comma 1 ter disp. att. del c.p.p.
P.Q.M.

Così deciso nella camera di consiglio del 14 luglio 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

annulla la impugnata ordinanza in punto di ritenute aggravanti ex art. 7 di
152/1991 convertito in legge 203/1991 e rinvia per nuovo esame sul punto al
Tribunale di Catania. Rigetta nel resto. La Corte dispone inoltre che copia del
presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario
competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94, comma 1 ter disp. att.
del c.p.p.

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