Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35996 del 23/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 35996 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NATHANIEL OBI ELVIS JOHN N. IL 07/12/1981
avverso l’ordinanza n. 296/2015 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
27/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. c, , ko

p

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 23/07/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 27 marzo 2015 il Tribunale di Bologna ha confermato ex
art. 310 c.p.p. l’ordinanza in data 5 marzo 2015 della Corte d’appello di Bologna, che
rigettava la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in corso di
esecuzione nei confronti di Nathaniel Obi Elvis John per fatti di importazione ed illecita
detenzione di droga, con quella degli arresti domiciliari accompagnati dall’adozione di uno

2. Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore del
Nathaniel deducendo violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta
inadeguatezza della meno afflittiva misura cautelare degli arresti domiciliari, non avendo il
Tribunale adeguatamente considerato la possibilità di fare ricorso nel caso di specie al cd.
braccialetto elettronico quale modalità alternativa di esecuzione della predetta misura, né
spiegato il motivo per il quale l’imputato sia attualmente a rischio di fuga ex art. 274, lett. b),
c.p.p. .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la genericità delle doglianze ivi formulate, poiché a fronte
di un congruo ed esaustivo apprezzamento delle emergenze procedimentali, illustrato
nell’ordinanza impugnata attraverso un insieme di passaggi motivazionali chiari e privi di vizi
logici, il ricorrente non ha individuato profili o punti della decisione tali da inficiare la
complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi ha
sostanzialmente contrapposto una rilettura alternativa, facendo leva sul diverso
apprezzamento di questioni di merito già puntualmente vagliate e disattese – in più occasioni e
sulla base degli stessi argomenti – nei precedenti giudizi cautelari, così riproponendo, in
assenza di significative modifiche dei rilevati presupposti giustificativi dei

pericula libertatis,

una mera rivisitazione della materia cautelare, in termini evidentemente non sottoponibili al
giudizio di questa Suprema Corte.

2. Pienamente adeguata, infatti, deve ritenersi la giustificazione offerta riguardo alla scelta
della misura e alla sussistenza delle esigenze cautelari, che il Tribunale ha specificamente
desunto dall’evidenziato rischio di fuga e dall’elevato pericolo di reiterazione delle gravi
condotte delittuose oggetto di addebito, in ragione della personalità dell’indagato (peraltro
risultato in diretto contatto con organizzazioni che si occupano dell’approvvigionamento di
droga “pesante” all’ingrosso), delle specifiche modalità di realizzazione del fatto, della
significativa entità della pena detentiva (anni sei e mesi dieci di reclusione) irrogata con
sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Bologna in data 24 aprile 2014 – poi confermata con
1

strumento di controllo a distanza ex art. 275-bis c.p.p.

sentenza emessa dalla Corte d’appello di Bologna il 30 settembre 2014 -, dell’assenza di
radicamento sul territorio italiano, della disponibilità di contatti internazionali e di luoghi di
dimora tali da garantirgli una latitanza all’estero, della conseguente impraticabilità di soluzioni
fondate sull’applicazione di misure cautelari alternative.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle

nella misura di euro mille.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 94, comma

1-ter,

disp. att., c.p.p. .

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
c.p.p.

Così deciso in Roma, lì, 23 luglio 2015

Il Consigliere estensore

1-ter, disp. att.,

ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare

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