Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35995 del 23/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 35995 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
JAYASEKARA GAMINI WASANTHA N. IL 21/07/1955
avverso l’ordinanza n. 1058/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
02/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
ti
71,,
4ette/sentite le conclusioni del PG Dott. e

UditaiedifensorzAvv.;

e tr…-e

Data Udienza: 23/07/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 2 marzo 2015 il Tribunale del riesame di Napoli ha
confermato l’ordinanza emessa il 22 dicembre 2014 dal G.i.p. presso il
medesimo Tribunale, che applicava la misura cautelare della custodia in carcere
nei confronti di Jayasekara Gamini Wasantha per il delitto di concorso nel
tentativo di importazione di un rilevante quantitativo di stupefacenti dal Sud

309/90 (capo sub B), commesso in Napoli ed altre località, italiane ed estere, dal
marzo 2012 all’aprile 2014.

2. Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il
difensore dell’indagato, deducendo violazioni di legge e vizi motivazionali con
riferimento alla ritenuta sussistenza del requisito della gravità indiziaria, avente
ad oggetto un solo episodio di tentata importazione, per il quale il ricorrente un
anno e mezzo dopo l’inizio dell’ipotizzata attività preparatoria non aveva ancora
fatto nulla, interrompendone peraltro la realizzazione per avere descritto i fatti in
occasione di un interrogatorio reso al P.M. il 17 giugno 2013.
Non sono stati individuati l’oggetto e l’entità dell’importazione, né la
presenza di una concreta disponibilità da parte dei venditori, con la conseguente
impossibilità di ravvisare un’attività punibile.
Si deduce, altresì, la mancanza di motivazione in ordine alla possibile
riconducibilità della condotta nell’alveo dell’art. 73, comma 7, del su citato
d.P.R., e/o del quarto comma dell’art. 56 c.p., sulla base degli argomenti dedotti
in una memoria difensiva presentata in sede di riesame.
Si contesta, infine, la sussistenza delle esigenze cautelari, avuto riguardo
all’assenza di indicazioni sull’attualità del pericolo e sul fatto che proprio
l’intrapresa attività di collaborazione aveva rotto ogni possibilità di reiterazione di
condotte analoghe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. La gravità del panorama indiziario, già puntualmente evocata dal G.i.p. a
sostegno del provvedimento applicativo della su indicata misura coercitiva, e
successivamente scrutinata in termini di adeguatezza dal Giudice del riesame

America ex artt. 56, 81, 110 c.p., 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, del d.P.R. n.

cautelare, deve ritenersi congruamente sostenuta dall’apparato motivazionale su
cui poggia il provvedimento impugnato, che ha correttamente proceduto ad una
valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del
ricorrente, dando conto, in maniera logica ed adeguata, delle ragioni che
giustificano l’epilogo del relativo percorso decisorio.
Muovendo dalla compiuta disamina degli elementi indiziari costituiti, in
particolare, dalle univoche risultanze delle dichiarazioni rese dallo stesso

svolti dalla P.G., l’ordinanza impugnata ha puntualmente replicato alle obiezioni
difensive (v. pagg. 4-5), disattendendole sulla base di una serie di circostanze
motivatamente ritenute sintomatiche della configurabilità dell’ipotizzato tentativo
di importazione, e segnatamente: a) che la nave da utilizzare per il trasporto di
un rilevante quantitativo di stupefacente (stimato nell’ordine di alcune centinaia
di chili) era stata acquistata investendo ingenti somme di denaro e che la stessa
era già partita, mentre solo il successivo verificarsi di un’avaria l’aveva costretta
a riparare in un porto di Panama; b) che i contatti con i fornitori delle sostanze
stupefacenti erano già ampiamente avvenuti a Santo Domingo ed avevano
comportato il loro acquisto, tanto che il Gamini – quale incaricato dell’acquisto e
dell’armatura del natante – ebbe subito dopo ad attivarsi per l’acquisto della
predetta nave, con l’invio di un primo bonifico per la rilevante somma di
100.000,00 euro (spesa, questa, logicamente ritenuta inimmaginabile senza aver
previamente acquisito la effettiva disponibilità della su indicata partita di droga);
c)

che lo stupefacente era stato dunque acquistato ed era nella piena

disponibilità di coloro che dovevano provvedere per il suo trasporto, essendo
stata ormai ampiamente superata la fase del semplice accordo fra i soggetti
interessati all’effettuazione dell’operazione (v., al riguardo, Sez. 1, n. 1498 del
07/03/1996, dep. 30/05/1996, Rv. 204927); d) che la conclusione dell’azione
materiale di l’importazione in territorio italiano non è poi avvenuta solo per il
verificarsi di un evento imprevedibile (la su indicata avaria della nave), del tutto
disancorato dalla volontà degli agenti.
Nella stessa prospettiva, inoltre, il Tribunale ha compiutamente esaminato e
disatteso le ulteriori doglianze difensive, ponendo in rilievo come la scelta
collaborativa – determinata non da resipiscenza, ma dal timore di ritorsioni da
parte delle altre persone coinvolte nell’operazione – sia stata intrapresa
dall’indagato solo successivamente al verificarsi dei fatti oggetto di addebito
cautelare.

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indagato, nonché delle attività d’intercettazione e dei servizi di osservazione

In tal senso, dunque, deve rilevarsi come il Tribunale abbia fatto buon
governo dei principii stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 9069 del
14/01/2013, dep. 25/02/2013, Rv. 256002), secondo cui, ai fini della
applicazione dell’attenuante del ravvedimento operoso di cui all’art. 73, comma
settimo, del d.P.R. n. 309 del 1990, non è sufficiente il mero dato della offerta
delle informazioni possedute, ma occorre che dette informazioni siano in grado di
consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la

3. Congruamente esaminato, altresì, risulta il profilo inerente alla scelta
della misura e alla sussistenza delle esigenze cautelari, che il Tribunale ha
specificamente desunto dall’evidenziato rischio di fuga (in ragione dei contatti
internazionali dell’indagato e della disponibilità di mezzi e denaro) e dall’elevato
pericolo di reiterazione delle gravi condotte delittuose oggetto di addebito, in
ragione della sua personalità, delle specifiche modalità di realizzazione del fatto,
della particolare rilevanza e delicatezza del suo contributo partecipativo, oltre
che della non occasionalità del coinvolgimento nelle attività di trasporto dello
stupefacente.

4. A fronte di tale completo apprezzamento delle emergenze investigative,
esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi
logici, il ricorrente non ha individuato passaggi o punti della decisione tali da
inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal
Tribunale, né ha soddisfatto l’esigenza di una critica puntuale e ragionata che
deve informare l’atto di impugnazione, ma ha sostanzialmente contrapposto una
lettura

alternativa

delle

risultanze

procedimentali,

facendo

leva

sull’apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di riesame,
e la cui rivisitazione, evidentemente, non è sottoponibile al sindacato di questa
Suprema Corte.
Al riguardo v’è da osservare, peraltro, che l’ordinamento non conferisce a
questa Suprema Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali
delle vicende oggetto d’indagine, nè la investe di alcun potere di riconsiderazione
delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l’apprezzamento delle
esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti
rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta
l’applicazione delle misura cautelare e del tribunale chiamato a pronunciarsi sulle
connesse questioni de libertate. Il controllo di legittimità, pertanto, è circoscritto

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collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire.

esclusivamente alla verifica dell’atto impugnato, al fine di stabilire se il testo di
esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro di carattere
negativo, la cui contestuale presenza, come avvenuto nel caso in esame, rende
l’atto per ciò stesso insindacabile: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente
significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza nel testo di illogicità
evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo
del provvedimento (da ultimo, v. Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, dep.

Rv. 248698).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616

c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle
questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro mille.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 94,
comma 1-ter, disp. att., c.p.p.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,
disp. att., c.p.p. .

Così deciso in Roma, lì, 23 luglio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

19/11/2014, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, dep. 18/11/2010,

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