Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35995 del 04/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35995 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONACHINO GIUSEPPE N. IL 22/10/1966
avverso la sentenza n. 2053/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 05/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette/seatito- le conclusioni del PG Dott. a; QA-L
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Uditi dife or Avv.;

Data Udienza: 04/07/2014

e

Ritenuto in fatto
1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 5.11.2013, dichiarava
non doversi procedere nei confronti di Monachino Giuseppe dal reato ex art. 186,
comma 2, lett. c), cod. strada ascritto al prevenuto, perché estinto per prescrizione.
Monachino, invero, aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Palermo in data 10 febbraio 2013, di condanna del prevenuto alla pena di giustizia,
in riferimento al predetto reato; e la Corte territoriale, verificato l’inutile decorso del
termine di prescrizione, ha dichiarato l’estinzione del reato, confermando nel resto

la sentenza impugnata.
2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso
per cassazione Monachino Giuseppe a mezzo del difensore, deducendo la violazione
di legge.
Con il primo motivo l’esponente osserva che la sentenza risulta affetta da
nullità assoluta, perché emessa a seguito di udienza camerale, celebrata senza la
previa comunicazione alle parti del relativo avviso di fissazione. E rileva che la Corte
territoriale avrebbe dovuto procedere nelle forme ordinarie, così da valutare la
sussistenza delle condizioni per deliberare il proscioglimento dell’imputato, ai sensi
dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 127 cod. proc.
pen., atteso che né il difensore né l’imputato sono stati notiziari della fissazione
della udienza camerale di cui si tratta; e denunciata la nullità della sentenza ai sensi
dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. Osserva che neppure può ritenersi applicabile
il disposto di cui all’art. 469 cod. proc. pen., poiché la pronuncia di sentenza
predibattimentale richiede il consenso delle parti, che devono essere previamente
avvisate.
3.

Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la

Suprema Corte annulli la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della
Corte di Appello di Palermo, trattandosi di sentenza affetta da nullità assoluta, per
violazione del contraddittorio.
Considerato in diritto
4. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.
4.1 La Corte distrettuale ha deliberato la sentenza impugnata “de plano”, in
udienza camerale e senza alcuna interlocuzione delle parti. Alla luce di un pacifico
insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, deve ritenersi illegittima
la sentenza predibattimentale con la quale la Corte d’appello, in riforma della
sentenza di condanna di primo grado, dichiari l’estinzione del reato (nella specie,
per prescrizione), in quanto il rinvio di cui all’art. 598 cod. proc. pen. alle norme
che disciplinano il giudizio di primo grado non comprende l’eccezionale procedura

2

A

prevista dall’art. 469 cod. proc. pen. (Cass. Sez. 2, n. 42411 del 04/10/2012, dep.
30/10/2012, Rv. 254351).
Deve allora in questa sede ribadirsi l’insegnamento giurisprudenziale, in base
al quale, anche in presenza della prescrizione del reato, sussiste l’interesse
dell’imputato alla dichiarazione di nullità della sentenza d’appello, che abbia
deliberato “de plano” l’improcedibilità del reato, perché solo il giudice del merito
può valutare la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell’art.
129 cod. proc. pen., comma 2, con riferimento al contenuto di tutti gli atti del

La sentenza impugnata è pertanto affetta da nullità assoluta, per una
violazione radicale del contraddittorio; e, come rilevato, permane l’interesse
dell’imputato alla dichiarazione di nullità, nonostante l’intervenuta prescrizione,
poiché ad essa è conseguita l’indebita restrizione dei parametri di cognizione della
valutazione, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 28478 del 27/06/2013, dep. 02/07/2013, Rv. 255862).
5. In conclusione, la sentenza impugnata, inficiata dalla evidenziata
violazione della legge processuale, deve essere annullata senza rinvio. Si dispone la
trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Palermo, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza e dispone la trasmissione degli atti alla
Corte di Appello di Palermo per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2014.

processo (Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, dep. 15/06/2011, Rv. 250499).

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