Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35994 del 23/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 35994 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VENTURA VERAS RICARDO ANTONIO N. IL 10/09/1960
avverso l’ordinanza n. 194/2015 TRIB. LIBERTA’ di GENOVA, del
30/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
letto/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 23/07/2015

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 30 aprile 2015 il Tribunale del riesame di
Genova ha rigettato la richiesta avanzata ex art. 309 c.p.p. da Ventura Veras
Ricardo Antonio, confermando l’ordinanza applicativa della misura cautelare della
custodia in carcere emessa nei suoi confronti e di altri indagati il 30 marzo 2015
dal G.i.p. presso il medesimo Tribunale, per il reato di importazione nel territorio
della provincia di La Spezia di un rilevante quantitativo di sostanze stupefacenti

2. Il difensore di fiducia dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione
avverso la su indicata pronuncia, deducendo violazioni di legge e vizi
motivazionali con riferimento agli artt. 274, 275 e 292 c.p.p., avendo il Tribunale
erroneamente riconosciuto la sussistenza delle esigenze cautelari, nonostante la
rilevante distanza temporale (pari a circa due anni) dall’unico fatto contestato
nel capo di imputazione

sub

11) e l’assenza dei requisiti di attualità e

concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la aspecificità delle doglianze, ivi
sommariamente enunciate senza sviluppare un puntuale confronto critico
rispetto al congruo ed esaustivo quadro argomentativo al riguardo delineato
nella motivazione della decisione impugnata, che ha logicamente desunto
l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c), c.p.p.,
facendo riferimento alle gravi modalità di realizzazione del fatto, al rilevante
contributo concorsuale offerto dall’indagato, alla non occasionalità dell’attività
delittuosa in ragione della stabile rete di contatti internazionali che egli ha
mostrato di intrattenere, nonché alla sua intenzione di proseguire con altre
forme le attività illecite oggetto di indagine – per quanto emerso in una
conversazione intercettata a seguito del sequestro dello stupefacente importato
(v. pag. 3) -, sì da ritenere del tutto inidoneo, alla luce dello specifico contesto
indiziario preso in esame dal Tribunale, il rilievo del mero decorso del tempo
dalla commissione dei fatti al fine di ravvisare la configurabilità di elementi
sintomatici di una effettiva volontà di allontanarsi dalla realizzazione delle gravi
attività illecite oggetto del tema d’accusa.
In tema di misure cautelari personali, infatti, secondo il costante
insegnamento dettato da questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 2, n. 1858
del 09/10/2013, dep. 17/01/2014, Rv. 258191), l’attenuazione o l’esclusione
1

da Santo Domingo, ex artt. 110-112 c.p. e 73, commi 1 e 6 del d.P.R. n. 309/90.

delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di
esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni,
dovendosi valutare, come puntualmente avvenuto nel caso in esame, ulteriori
elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione
apprezzata all’inizio del trattamento cautelare.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616

c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al

questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro mille.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 94,
comma 1-ter, disp. att., c.p.p. .

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,
disp. att., c.p.p. .

Così deciso in Roma, lì, 23 luglio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle

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