Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35993 del 23/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 35993 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROSARIO SANCHEZ JUSTINA N. IL 15/04/1973
avverso l’ordinanza n. 193/2015 TRIB. LIBERTA’ di GENOVA, del
30/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
—lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
/2—r, /4- à /-“Cg._
1$ ‘

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 23/07/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 30 aprile 2015 il Tribunale del riesame di Genova ha rigettato
la richiesta avanzata ex art. 309 c.p.p. da Rosario Sanchez Justina, confermando l’ordinanza
applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei suoi confronti e di altri
indagati in data 30 marzo 2015 dal G.i.p. presso il medesimo Tribunale, per una serie di reati
in materia di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, di cui ai capi d’imputazione

il 16 agosto dello stesso anno.

2. Il difensore di fiducia dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione avverso la su indicata
pronuncia, deducendo violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento agli artt. 274, 275
e 292 c.p.p., avendo il Tribunale erroneamente riconosciuto la sussistenza delle esigenze
cautelari, nonostante la rilevante distanza temporale (pari a circa due anni) dai fatti contestati
nei su indicati capi di imputazione e l’assenza dei requisiti di attualità e concretezza del
pericolo di reiterazione di reati della stessa indole.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la aspecificità delle doglianze, ivi sommariamente
enunciate senza sviluppare un puntuale confronto critico rispetto al congruo ed esaustivo
quadro argomentativo al riguardo delineato nella motivazione della decisione impugnata, che
ha logicamente desunto l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett.
c), c.p.p., facendo riferimento, in particolare, alle gravi modalità di realizzazione dei fatti, al
rilevante e molteplice contributo concorsuale costantemente offerto dall’indagata, alla non
occasionalità dell’attività delittuosa, anche in ragione dei mezzi impiegati e della stabile rete di
contatti internazionali che la stessa, assieme ai coindagati, ha mostrato di sfruttare, sì da
ritenere del tutto inidoneo, alla luce dello specifico contesto indiziario preso in esame dal
Tribunale, il rilievo del mero decorso del tempo dalla commissione dei fatti al fine di ravvisare
la configurabilità di elementi sintomatici di una effettiva volontà di allontanarsi dalla
realizzazione delle gravi attività illecite oggetto del tema d’accusa.
In tema di misure cautelari personali, infatti, secondo il costante insegnamento dettato da
questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 17/01/2014, Rv.
258191), l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo
decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative
prescrizioni, dovendosi valutare, come puntualmente avvenuto nel caso in esame, ulteriori
elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata
all’inizio del trattamento cautelare.

1

provvisoria sub 4), 9), 14) e 15), commessi in La Spezia ed altre località tra il 14 febbraio ed

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle
ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare
nella misura di euro mille.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 94, comma

1-ter,

disp. att., c.p.p.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
c.p.p. .

Così deciso in Roma, lì, 23 luglio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

1-ter, disp. att.,

P.Q.M.

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