Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35992 del 23/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 35992 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERREIRA LOPEZ RIGOBERTO N. IL 17/01/1972
avverso l’ordinanza n. 191/2015 TRIB. LIBERTA’ di GENOVA, del
30/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
—lette/sentite le conclusioni del PG Dott. e ,’ Z ip “2/fr G C
c,
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 23/07/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 30 aprile 2015 il Tribunale del riesame di Genova ha rigettato
la richiesta avanzata ex art. 309 c.p.p. da Ferreira Lopez Rigoberto, confermando l’ordinanza
applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei suoi confronti e di altri
indagati in data 30 marzo 2015 dal G.i.p. presso il medesimo Tribunale, in ordine al reato ex
artt. 110 c.p., 73, commi 1 e 6, del d.P.R. n. 309/90, di illecita detenzione e cessione di circa

ed il 25 febbraio 2013.

2. Il difensore di fiducia dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione avverso la su indicata
pronuncia, deducendo violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento agli artt. 274, 275
e 292 c.p.p., avendo il Tribunale erroneamente riconosciuto la sussistenza delle esigenze
cautelari, nonostante la rilevante distanza temporale (oltre due anni) dal fatto contestato nel
su indicato capo di imputazione e l’assenza dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo
di reiterazione di reati della stessa indole.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la aspecificità delle doglianze, ivi sommariamente
enunciate senza sviluppare un puntuale confronto critico rispetto al congruo ed esaustivo
quadro argomentativo al riguardo delineato nella motivazione della decisione impugnata, che
ha logicamente desunto l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett.
c), c.p.p., facendo riferimento alle gravi modalità di realizzazione del fatto, al rilevante
contributo concorsuale offerto dall’indagato, alla non occasionalità dell’attività delittuosa,
all’assenza di un’attività lavorativa lecita, nonché ad una recente segnalazione a carico per fatti
analoghi, sì da ritenere del tutto inidoneo, alla luce dello specifico contesto indiziario preso in
esame dal Tribunale, il rilievo del mero decorso del tempo dalla commissione dei fatti al fine di
ravvisare la configurabilità di elementi sintomatici di una effettiva volontà di allontanarsi dalla
realizzazione delle gravi attività illecite oggetto del tema d’accusa.
In tema di misure cautelari personali, infatti, secondo il costante insegnamento dettato da
questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 17/01/2014, Rv.
258191), l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo
decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative
prescrizioni, dovendosi valutare, come puntualmente avvenuto nel caso in esame, ulteriori
elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata
all’inizio del trattamento cautelare.

1

300 grammi di cocaina di cui al capo sub 6), commesso in La Spezia ed altre località tra il 24

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle
ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare
nella misura di euro mille.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 94, comma

1-ter,

disp. att., c.p.p. .

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
c.p.p. .

Così deciso in Roma, lì, 23 luglio 2015

Il Consigliere estensore

1-ter, disp. att.,

P.Q.M.

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