Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35992 del 03/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35992 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

SPEZZAPRIA GIACOMO

n. IL 30.04.1985

Avverso l’ordinanza n. 8733/13 del GIP del Tribunale di Brescia del
19.12.2013
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
Udita all’udienza camerale del 3 giugno 2014 la relazione fatta dal
Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Lette le richieste del Procuratore Generale, nella persona del dott. Vincenzo
Geraci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 03/06/2014

RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
SPEZZAPRIA Giacomo ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del
GIP di Brescia, indicata in epigrafe, con cui si rigettava la richiesta di
restituzioni in termini per proporre opposizione a decreto penale e per
l’effetto si dichiarava l’inammissibilità perché tardiva l’opposizione, con la
dichiarazione di esecutività del decreto penale n. 2095/13 .Denuncia violazione di legge in riferimento al disposto di cui agli artt.

che la mera regolarità della notifica non può essere elemento per far
ritenere l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario (si richiama
la sentenza di questa Corte sez. VI n. 4115 del 25.01.2013), in quanto la
notifica, se non effettuata a mani dell’interessato – come nel caso di specie non può essere di per sé sola ritenuta prova dell’effettiva conoscenza
dell’atto da parte del destinatario. In fatto, rappresenta che il decreto penale
in questione gli era stato notificato a mezzo di lettera raccomandata
nell’ottobre del 2013, a casa dei suoi genitori, ove egli ha residenza, in un
periodo di sua assenza, e ne è venuto a conoscenza solo in data 22.11.2013.
Con il secondo motivo denuncia altra violazione di legge in riferimento
alla tempestività della opposizione ai sensi degli artt. 461 e 585 c.p.p.. Si
rappresenta che l’opposizione al decreto penale, depositata in una con
l’istanza di restituzione in termini, è da ritenersi tempestiva poiché l’atto
risulta notificato al difensore di ufficio il 5.12.2013. Quindi, al momento della
proposizione della opposizione, il decreto penale non risultava notificato al
difensore di ufficio il quale autonomamente avrebbe potuto proporla, in
quanto l’opposizione a decreto penale, comunque, è soggetta alla disciplina
ed ai principi generali previste per le impugnazioni.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo si evidenzia che il GIP, nel rigettare l’istanza di
restituzione in termini ex art. 175 c.p.p., non ha considerato il solo profilo
formale della regolarità della notifica (avvenuta a mani di persone conviventi
con il destinatario), ma con specifica e plausibile argomentazione ha
spiegato perché la notificazione de qua, oltre che rituale, nella specie ha
pure raggiunto la finalità di conoscenza dell’atto da parte del soggetto
interessato, rilevando che le ragioni esposte nell’istanza dallo SPEZZAPRIA

175 e 462 c.p.p., nonché contraddittorietà della motivazione; si argomenta

non sono apprezzabili, non essendo neppure esplicitate come circostanze
sussumibili nelle categorie del “caso fortuito” e della “forza maggiore”,
richiamate dall’art. 175 comma 1 c.p.p. come le sole atte a fondare la
restituzione nel termine. Dunque il motivo si palesa come non specifico.
Parimenti infondato è il secondo motivo.
Ritenuto dato pacifico che l’opposizione proposta dal ricorrente a
mezzo del difensore di fiducia, nel frattempo nominato, rispetto alla data

rilevanza la data della notifica del decreto penale fatta al difensore di ufficio
nominato dal giudice. Ed, invero, la nomina del difensore di fiducia, in data
antecedente alla notifica del decreto penale al difensore di ufficio, ha fatto
perdere ogni rilevanza processuale alla nomina di quest’ultimo, ivi
compresa la possibilità di proporre autonoma impugnazione, essendo venuto
meno il rapporto difensivo.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento deleé, spese
processuali.
Così deciso in Roma alla udienza camerale del 3 giugno2014.

della notifica avvenuta a mano della madre, non è tempestiva, non ha

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