Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35991 del 23/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 35991 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OLIVAREZ MENA ISIDRO N. IL 15/06/1966
avverso l’ordinanza n. 192/2015 TRIB. LIBERTA’ di GENOVA, del
30/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
a/v
f,
fette/sentite le conclusioni del PG Dott. e
9
/rL

Uditi difensor Avv.;

/le

iliffi‘IP

” f

s

/

Data Udienza: 23/07/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 30 aprile 2015 il Tribunale del riesame di Genova ha rigettato
la richiesta avanzata ex art. 309 c.p.p. da Olivarez Mena Isidro, confermando l’ordinanza
applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei suoi confronti e di altri
indagati in data 30 marzo 2015 dal G.i.p. presso il medesimo Tribunale, per una serie di reati
in materia di acquisto, detenzione, cessione ed importazione di sostanze stupefacenti da Santo

commessi in La Spezia ed altre località dal 28 gennaio 2013 fino al 16 agosto dello stesso
anno.

2. Il difensore di fiducia dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione avverso la su indicata
pronuncia, deducendo violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento agli artt. 274, 275
e 292 c.p.p., avendo il Tribunale erroneamente riconosciuto la sussistenza delle esigenze
cautelari, nonostante la rilevante distanza temporale (pari a circa due anni) dai fatti contestati
nei su indicati capi di imputazione e l’assenza dei requisiti di attualità e concretezza del
pericolo di reiterazione di reati della stessa indole.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la aspecificità delle doglianze, ivi sommariamente
enunciate senza sviluppare un puntuale confronto critico rispetto al congruo ed esaustivo
quadro argonnentativo al riguardo delineato nella motivazione della decisione impugnata, che
ha logicamente desunto l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett.
c), c.p.p., facendo riferimento, in particolare, alle gravi modalità di realizzazione dei fatti, al
rilevante contributo concorsuale offerto dall’indagato, al precedente specifico a carico ed alla
non occasionalità dell’attività delittuosa in ragione della stabile rete di contatti anche
internazionali che egli ha mostrato di intrattenere, nonché alla sua intenzione di proseguire con
altre forme le attività illecite oggetto di indagine – per quanto emerso in una conversazione
intercettata a seguito del sequestro dello stupefacente importato (v. pag. 4) -, sì da ritenere
del tutto inidoneo, alla luce dello specifico contesto indiziario preso in esame dal Tribunale, il
rilievo del mero decorso del tempo dalla commissione dei fatti al fine di ravvisare la
configurabilità di elementi sintomatici di una effettiva volontà di allontanarsi dalla realizzazione
delle gravi attività illecite oggetto del tema d’accusa.
In tema di misure cautelari personali, infatti, secondo il costante insegnamento dettato da
questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 17/01/2014, Rv.
258191), l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo
decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative
prescrizioni, dovendosi valutare, come puntualmente avvenuto nel caso in esame, ulteriori
1

Domingo, di cui ai capi d’imputazione provvisoria sub 2), 3), 4), 6), 7), 8), 11), 14) e 15),

elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata
all’inizio del trattamento cautelare.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle
ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare
nella misura di euro mille.
1-ter,

disp. att., c.p.p. .

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
c.p.p. .

Così deciso in Roma, lì, 23 luglio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

1-ter, disp. att.,

La Cancelleria curerà l’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 94, comma

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA