Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35990 del 03/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35990 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

VALSANIA GIOVANNI

n. IL 25.05.1966

Avverso la sentenza n. 112/13 del Tribunale Torino – sezione distaccata di
Chivasso – del 19.9. .2013
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita all’udienza camerale del 3 giugno 2014 la relazione fatta dal
Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Lette le richieste del Procuratore Generale, nella persona del dott.
Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’annullarsi senza rinvio la disposta
confisca..

Data Udienza: 03/06/2014

RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
VALSANIA Giovanni ricorre per cassazione avverso la sentenza, in
epigrafe indicata, di applicazione della pena concordata ex artt. 444 c.p.p. in
ordine al reato di cui all’art. 186, co. 2 lett. c) del C.d.S..
Denuncia violazione di legge in riferimento alla disposta confisca,
evidenziando di non essere il proprietario del veicolo sottoposto a sequestro
amministrativo in quanto di proprietà di una società di “leasing”.

stata ritenuta la “recidiva nel biennio” di cui al comma 2 del richiamato art.
186 , con la conseguente disposizione della revoca della patente di guida
facendo riferimento al dies a quo della recidiva biennale prevista dalla norma,
del passaggio in giudicato della precedente sentenza di condanna e non dalla
data della precedente violazione o del precedente provvedimento prefettizio
che disponeva la sospensione della patente di guida.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Invero, è fondato il primo motivo.
Dalla lettura della fotocopia del libretto di circolazione emerge che
l’autovettura è intestata ad una società ed il ricorrente ne gode in virtù di un
contratto di leasing, con conseguente inapplicabilità della confisca che va
eliminata.
Infondato è, invece, il secondo motivo.
Corretta e conforme alla giurisprudenza di legittimità è la decisione
del Tribunale di far decorre il termine del biennio dal momento in cui la
sentenza precedente è divenuta esecutiva.
È pur vero che la detta disposizione normativa nulla specifica in
relazione ai termini ai quali riferire il calcolo del citato biennio di
corrispondenza sul quale operare il calcolo temporale per la determinazione
di tale sanzione accessoria, ma appare del tutto evidente che il legislatore ha
rimandato ai principi che regolano la materia della recidiva, ancorché di
recidiva in senso tecnico non è dato parlare nel caso dell’art. 2, comma 2 lett
c) del C.d.S., trattandosi di reati contravvenzionali.
Orbene, ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 1 come sostituito dalla L. 5
dicembre 2005, n. 251, art. 4, è recidivo chi, dopo essere stato condannato
per un delitto non colposo, ne commette un altro nei cinque anni
dalla condanna precedente, ed è evidente, sulla base del tenore letterale
delle norma appena citata, che il calcolo dei suddetti cinque anni va
effettuato – diversamente da quanto opina il difensore del ricorrente –

Con il secondo motivo, denuncia altra violazione di legge per essere

considerando come dies a quo non già la data di commissione dell’ultimo
delitto non colposo antecedente quello per cui è processo, bensì quella (o
quelle) della sentenza (o sentenze)di condanna divenuta (o divenute)
irrevocabile (o irrevocabili) antecedentemente alla commissione del delitto
non colposo per il quale si procede (V. per tutte Sez. 4, Sentenza n. 36131
del 2007 Rv. 237651).
Il Collegio non ignora che altra sentenza di questa Corte (Sez. 6,
Sentenza n. 27985 del 11/06/2009 Cc. Rv. 244420) è di contrario avviso,

comma 2, lett. c) nulla dice in ordine ai termini ai quali riferire il calcolo del
citato biennio, dalla motivazione di tale sentenza non è dato verificare a
quale altro riferimento normativo si aggancia l’interpretazione secondo cui, in
tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini
della realizzazione della condizione di “recidiva nel biennio”, rileva non già la
data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato
precedente a quello per cui si procede, bensì la data di commissione dello
stesso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza, limitatamente alla
disposta confisca, confisca che elimina.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma all’udienza del 3 giugno 204.

ma, atteso che, come già evidenziato, la disposizione dell’art. 186 C.d.S.,

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