Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35990 del 01/07/2015
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35990 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DE AMICIS GAETANO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCIALPI ROSA N. IL 18/11/1964
TENNA COSIMO N. IL 19/07/1973
avverso l’ordinanza n. 516/2014 TRIB. LIBERTA’ di TARANTO, del
20/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Lo BE
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--., i f frr i (O_4 9 ,a-rbt RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 marzo 2015 il Tribunale del riesame di Taranto, decidendo in sede
di rinvio sulle istanze proposte nell'interesse di Scialpi Rosa e Tenna Cosimo avverso
l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. in data
19 febbraio 2014, a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza
dell'8 ottobre - 22 dicembre 2014, n. 1936, ha riformato il precedente provvedimento, abitazioni, con riferimento al delitto di cui agli artt. 110, 644, commi 1 e 5, nn. 3 e 4, c.p.,
commesso con condotta perdurante in danno di D'Amato Rizzi Luigi e Marzulli Michela. 2. Nell'interesse di Scialpi Rosa il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione
avverso la su indicata ordinanza del Tribunale, deducendo la violazione dell'art. 627, comma 3,
c.p.p., per l'inosservanza del principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento con
rinvio per nuovo esame, sia con riferimento alle evidenze probatorie, sia riguardo alla
documentazione prodotta dalla difesa.
Il Tribunale, infatti, ha ripercorso pedissequamente gli argomenti già valutati dal G.i.p.
nell'ordinanza del 12 marzo 2014, basando il quadro di gravità indiziaria su elementi non
connotati da univocità di significato (intercettazioni, appunti rinvenuti nella disponibilità della
Marzulli, scrittura privata sottoscritta dalla società "Progetti Italiani s.r.l." e da Emanuele
Gigante) e comunque inidonei ad avvalorare la sussistenza dell'ipotizzata condotta delittuosa.
E' stata, altresì, omessa la valutazione della documentazione prodotta dalla difesa circa la
lecita provenienza delle somme depositate sul conto corrente dei coniugi Scialpi-Gigante, così
come illustrata nella memoria depositata all'udienza del 20 marzo 2015.
Il Tribunale ha dunque fondato il suo convincimento su un compendio parziale,
rappresentato solo dai dati relativi alla dichiarazione di successione del 5 novembre 2010,
senza considerare le liquidazioni di sinistro del 16 novembre 2010 e la scrittura privata del 10
dicembre dello stesso anno tra la ricorrente ed il di lei fratello, che comprovano l'afflusso
legittimo della somma di denaro dell'importo di euro 570.371,19 - al lordo delle spese - sul
predetto conto corrente. 3. Nell'interesse di Tenna Cosimo, inoltre, il difensore di fiducia ha proposto ricorso per
cassazione avverso la su indicata ordinanza del Tribunale, deducendo violazioni di legge e vizi
motivazionali in relazione agli artt. 273, 274 c.p.p. e 644 c.p., per non essersi il Giudice del
rinvio attenuto a quanto statuito nella sentenza rescindente.
Non sono stati chiariti, infatti, i parametri in base ai quali è stato ritenuto usurario - con
un tasso del 120% - il prestito di euro 15.000,00, mentre in relazione al primo prestito di euro
90.000,00 è lo stesso Tribunale ad avere ammesso di non poterne stabilire in termini numerici
il tasso d'interesse applicato. La natura usuraria del primo prestito, inoltre, è stata ritenuta
1 sostituendo la misura custodiale con quella degli arresti domiciliari presso le rispettive sulla base di argomenti (l'assenza di rapporti di amicizia tra le parti), contraddetti nella
memoria difensiva depositata dal ricorrente ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati e vanno accolti per le ragioni di seguito indicate. adeguata alle statuizioni dettate nella sentenza rescindente di questa Suprema Corte (n.
53390 dell'8 ottobre 2014), laddove si poneva in evidenza, alla luce della documentazione
prodotta dalla difesa per dimostrare la lecita provenienza del patrimonio familiare, il carattere
insufficiente e lacunoso della motivazione relativa al prestito concesso al D'Amato Rizzi, con
particolare riferimento alla entità della somma oggetto di restituzione da parte della predetta
persona offesa.
Al riguardo, invero, è agevole rilevare come solo parziale, e in ogni caso non esaustiva, sia
stata la valutazione del Tribunale in merito alla effettiva incidenza sul quadro cautelare delle
risultanze indiziarie specificamente offerte dai su menzionati, rilevanti, elementi documentali
prodotti dalla difesa in sede di riesame (v., in narrativa, il par. 2.), in quanto volti
potenzialmente ad inficiare la fondatezza dell'affermazione relativa alla incongruità, rispetto
alla base reddituale della ricorrente, delle somme affluite sul conto corrente (v. pag. 12 del
provvedimento impugnato), con il correlativo dato inferenziale della illiceità della loro
provenienza. 3. Analoghe considerazioni devono altresì svolgersi in ordine al ricorso del Tenna, non
essendo stati ancora chiariti, con puntuale ed esaustiva motivazione, gli aspetti critici legati
alla indeterminatezza della base indiziaria già indicati nella su citata sentenza rescindente di
questa Suprema Corte, con riferimento alle caratteristiche del finanziamento erogato ed alla
incertezza del tasso di interesse effettivamente praticato, avuto riguardo alle specifiche
obiezioni difensive su esposte in narrativa al par. 3.
Al riguardo, in particolare, non risultano essere stati oggetto di adeguato
approfondimento, per quel che attiene al primo prestito, gli elementi rappresentati nella su
citata memoria difensiva, mentre non sono state adeguatamente argomentate, in relazione alla
entità della somma oggetto del secondo prestito, le ragioni giustificative dell'apodittica
affermazione (v. pag. 15 dell'ordinanza) relativa all'applicazione, nella vicenda in esame, di un
tasso d'interesse ritenuto superiore alla misura del 120% su base annua.
Sul punto deve infatti ribadirsi l'insegnamento di questa Suprema Corte (v. Sez. 5, n.
8353 del 16/01/2013, dep. 20/02/2013, Rv. 254715), secondo cui, in tema di reato di usura, il
giudice è tenuto ad accertare motivatamente la natura usuraria degli interessi mediante
specifico riferimento ai valori determinati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle
2 2. In ordine al ricorso di Scialpi Rosa la decisione impugnata non si è pienamente Finanze vigente all'epoca della pattuizione e da aumentare della metà, onde raggiungere il
tasso - soglia, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108 del 1996. 4. S'impone, conseguentemente, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, per
un nuovo esame dei punti sopra indicati, che nella piena libertà del relativo apprezzamento di
merito dovrà colmare le rilevate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii in P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Taranto. Così deciso in Roma, lì, 10 luglio 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente questa Sede statuiti.