Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3599 del 16/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 3599 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASCELLA ANTONIO N. IL 13/03/1971
avverso l’ordinanza n. 35/2014 TRIB. LIBERTA’ di FERMO, del
23/09/2004
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
_
IM011e sentite le conclusioni del PG Dott. O, h› E A UGO

O

Udit i difensór Avv.;

f

Data Udienza: 16/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Antonio CASCELLA, nel procedimento per i reati di cui agli artt. 482, 477 e 648 cod.
pen., proponeva richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro di
un’autovettura Ferrari a lui intestata.
2. Il Tribunale di Fermo, con ordinanza 23-9-2004

(rectius

2014), ha dichiarato

inammissibile la richiesta per carenza di legittimazione attiva non essendo il Cascella

fatti, che l’intestazione del mezzo a suo nome era solo fittizia dovendo limitarsi, per
incarico di terzi, e dietro corrispettivo, a facilitare l’esportazione della vettura in Belgio,
senza vantare alcun diritto sulla stessa.
3. Cascella ha proposto ricorso tramite il difensore deducendo due motivi.
4.

Primo: violazione di legge per inutilizzabilità delle sue dichiarazioni alla P.G., unico atto
alla base dell’ordinanza impugnata, ai sensi degli artt. 63, comma 2, 64, comma 3 bis,
191 cod. proc. pen. in quanto, non essendo stato sentito in veste di indagato pur
essendo persona nei cui confronti avrebbero dovuto essere svolte le indagini, ma quale
persona informata sui fatti, non gli erano stati dati gli avvisi di cui all’art. 64, comma 3,
cod. proc. pen..

5. Secondo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 322 e 257 cod. proc. pen.
essendo stata ritenuta la carenza di legittimazione benché il Cascella rientri nella
categoria delle persone alle quali le cose sono state sequestrate, per quanto il sequestro
sia avvenuto presso un terzo, essendo egli proprietario dell’autovettura mentre la
fittizietà dell’intestazione è stata ritenuta sulla base soltanto delle sue dichiarazioni, per
quanto sopra inutilizzabili. Senza contare che, anche a ritenere tali dichiarazioni
utilizzabili, il ricorrente, in qualità di intestatario, avrebbe diritto al possesso o alla
detenzione del veicolo, essendo quindi titolare di una posizione giuridica
autonomamente tutelabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il gravame è inammissibile.
2. La doglianza del ricorrente, che sorregge la censura di inutilizzabilità delle dichiarazioni
rese come persona informata sui fatti, in ordine alla mancata attribuzione della veste di
indagato nel procedimento, è da un lato generica non essendo precisate le ragioni a
sostegno della relativa necessità, dall’altro orfana di un interesse giuridico tutelabile,
tale non potendo qualificarsi quello ad essere inscritto nel registro degli indagati.
3. Né ha maggior pregio la seconda doglianza che, ammessa l’utilizzabilità delle
dichiarazioni rese come persona informata sui fatti, rivendica un diritto del ricorrente al
possesso o alla detenzione del veicolo, con correlata titolarità di una posizione giuridica

2

imputato né indagato ed avendo egli dichiarato, sentito come persona informata sui

autonomamente tutelabile, in qualità di intestatario dello stesso, posto che da quelle
dichiarazioni risulta la fittizietà di tale intestazione.
4. Seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen. determinandosi in C 1000, in
ragione della natura delle doglianze, la somma di spettanza della cassa ammende

P. Q. M.

e della somma di C 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 16/12/2014

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA