Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35989 del 03/06/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35989 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: D’ISA CLAUDIO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
DAKKAKI LEKBIR
avverso la sentenza
n. IL 01.01.1966
n. 1774/13 del Tribunale di Palermo – sezione
distaccata di Partinico – del 25.03.2013
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita all’udienza camerale del 3 giugno 2014 la relazione fatta dal
Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Lette le richieste del Procuratore Generale, nella persona del dott. Piero
Gaeta, che ha concluso per l’annullamento parziale con rinvio.
Data Udienza: 03/06/2014
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
DAKKAKI Lekbir ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in
epigrafe, di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p. in ordine al reato
di cui all’art. 186, comma 2 lett- c) del C.d.S.
Denuncia con un unico motivo, violazione di legge per essere stata applicata
la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in misura
edittale senza alcuna motivazione idonea a giustificare tale entità sanzionatoria: e
ciononostante la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa Corte abbia
statuito la necessità di tale supporto motivazionale.
Il Ricorso è fondato.
Dalla lettura del provvedimento emerge effettivamente che, fissata la durata
della pena accessoria nel limite massimo, non sono state indicate le ragioni di tale
decisione..
La giurisprudenza di questa Corte ha sempre affermato che la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. costituisce
elemento imprescindibile della motivazione della sentenza resa ex art. 444 c.p.p.,
poiché il giudice è, comunque, tenuto ad esplicitare i criteri seguiti per la
valutazione della congruità della pena concordata tra le parti.
Con specifico riferimento alla sanzione accessoria della patente di guida,
ancorché essa non è oggetto del patto ex art. 444 c.p.p, la sua durata, quando
non sia indicata nella richiesta delle parti e non coincida con il limite temporale
minimo e non sia a questo assai vicino, va motivata con riferimento ai parametri
posti dalla normativa del C.d.S. (V. sez. 4, sentenza n. 862 del 17.03.1999, Rv.
213150).
Va, pertanto, disposto l’annullamento della sentenza limitatamente alla
disposta sanzione amministrativa accessoria con rinvio al Tribunale di Palermo.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza limitatamente alla disposta sanzione
amministrativa accessoria e rinvia al Tribunale di Palermo per l’ulteriore corso.
eccessiva, in quanto fissata dal Giudice in due anni, ben al disopra del minimo
Così deciso in Roma all’udienza del 3 giugno 204.