Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35989 del 01/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 35989 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VITTORINI ENRICO N. IL 31/03/1958
avverso la sentenza n. 661/2008 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
15/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Lo Z2F R-7-0 19 /frl’E ‘’C 9 /
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 01/07/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 marzo 2013 la Corte d’appello di L’Aquila, in parziale
riforma della sentenza pronunziata il 15 novembre 2007 dal Tribunale di L’Aquila
nei confronti di Mazzocco Mario e Vittorini Enrico, appellata dal P.M. e dal
Mazzocco, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati
in ordine al reato di abuso d’ufficio loro ascritto nelle rispettive qualità di

“Villa Letizia”, perché estinto per intervenuta prescrizione.

1.1. Si addebita agli imputati di avere violato la legge regionale n. 37/1999,
relativa al contenimento della spesa ospedaliera nell’ambito del piano sanitario
regionale, procurando intenzionalmente al Vittorini un vantaggio patrimoniale
pari ad euro 9.953.997,66, per effetto del riconoscimento alla predetta casa di
cura – attraverso negoziazioni stipulate tra il Mazzocco ed il Vittorini negli anni
2001-2003 e vistate da Lucio Gialloreti quale direttore amministrativo dell’A.S.L.
– di un tetto di spesa per prestazioni sanitarie superiore a quello risultante dalla
corretta applicazione della normativa su indicata, da porre a carico del Servizio
sanitario nazionale e dunque rimborsabili dall’A.S.L. di L’Aquila.
All’esito del giudizio di primo grado il Vittorini veniva assolto per non avere
commesso il fatto a norma dell’art. 530, comma 2, c.p.p., mentre il Mazzocco
veniva dichiarato colpevole e condannato alla pena di anno uno di reclusione.

2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d’appello ha proposto ricorso
per cassazione il difensore di Vittorini Enrico, richiamando preliminarmente la
motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 35490 del 28 maggio 2009, ric.
Tettamanti, a sostegno della valutazione di ammissibilità in concreto
dell’impugnazione avverso una pronuncia comunque dichiarativa di una causa di
estinzione del reato in favore del ricorrente.
Si è evidenziato, in tal senso, che se la Corte d’appello non fosse incorsa nei
manifesti errori di valutazione della prova di seguito illustrati nei motivi
d’impugnazione, l’approfondimento delle emergenze processuali avrebbe imposto
una decisione confermativa della iniziale pronuncia assolutoria, in applicazione
della regola probatoria, ispirata al favor rei, di cui al secondo comma dell’art.
530 c.p.p. . Il che vale, secondo la su citata pronuncia delle Sezioni Unite, anche
qualora, “pur in assenza della parte civile, ad un’assoluzione pronunciata in

1

direttore generale dell’A.S.L. di L’Aquila e di legale rappresentante della clinica

primo grado ai sensi del secondo comma dell’art. 530 c.p.p., impugnata dal P.M.,
sopravvenga una causa estintiva del reato”.
Nel merito, inoltre, sono stati dedotti tre motivi di doglianza, il cui contenuto
viene qui di seguito sinteticamente illustrato.

2.1. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per travisamento
della prova, laddove la Corte d’appello ha rivalutato in senso diametralmente

ricavandone erroneamente la sussistenza di un’intesa criminale tra il Mazzocco
ed il Vittorini. Da tali testimonianze, infatti, non sono emerse richieste particolari
o pressioni del Vittorini nei confronti dell’A.S.L., ma normali solleciti di un
imprenditore che vantava dei crediti il cui riconoscimento era legato
all’interpretazione di una normativa regionale.

2.2. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione agli artt.
129, 530 e 533 c.p.p., per avere la Corte d’appello operato una lettura
alternativa del medesimo materiale probatorio, violando l’obbligo del vincolo
motivazionale “rafforzato” che incombe sul giudice di secondo grado che per la
prima volta dichiari la colpevolezza dell’imputato, ribaltando l’esito del giudizio di
primo grado.

2.3. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), c.p.p., in relazione
agli artt. 117, comma 1, Cost., e 6 CEDU, per avere la Corte d’appello omesso di
sentire direttamente i testimoni al fine di valutarne l’affidabilità, procedendo ad
una mera rilettura in chiave accusatoria delle medesime dichiarazioni rese in
primo grado, così facendo prevalere la causa di estinzione del reato, anzichè
assolvere l’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

2. Preliminarmente, deve ritenersi sussistente l’interesse dell’imputato a
proporre impugnazione ex art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., ove si
consideri, al di là di quanto già evidenziato in narrativa (v., supra, il par. 2), il
dato dirimente rappresentato dal fatto che, all’esito del giudizio di primo grado,
la posizione giuridica del ricorrente sul piano extra-penale era inattaccabile,

opposto le stesse fonti di prova dichiarativa considerate dal primo Giudice,

mentre non lo è più a seguito della sentenza di appello, che ne ha affermato la
responsabilità ribaltando l’iniziale pronuncia assolutoria.
L’interesse del ricorrente, infatti, è ravvisabile non solo quando egli miri a
conseguire effetti penali più vantaggiosi, ma anche quando tenda ad evitare,
come nel caso in esame, il prodursi di conseguenze extra-penali pregiudizievoli,
ovvero ad assicurarsi effetti penali più favorevoli che l’ordinamento faccia
dipendere dalla pronuncia domandata (Sez. 5, n. 37677 del 10/07/2012, dep.

In tal senso, invero, deve ribadirsi quanto già affermato da questa Suprema
Corte (Sez. 6, n. 6989 del 30/03/1995, dep. 17/06/1995, Rv. 201953; Sez. 6, n.
624 del 14/02/1997, dep. 25/06/1997, Rv. 208003), secondo cui l’interesse ad
impugnare – che deve tendere ad un risultato pratico in rapporto alle situazioni
ed alle facoltà tutelate dal nostro ordinamento – assume un contenuto di
concretezza tutte le volte in cui dalla modifica del provvedimento impugnato – da
intendere nella sua lata eccezione, comprensiva anche della motivazione – possa
derivare l’eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne
invoca il riesame. Il che rileva non solo quando l’imputato, attraverso
l’impugnazione, si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi (quali
ad esempio l’assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio), ma
anche quando miri ad evitare conseguenze extra-penali pregiudizievoli, ovvero
ad assicurarsi effetti extra-penali più favorevoli, come quelli che l’ordinamento
rispettivamente fa derivare dall’efficacia del giudicato delle sentenze di condanna
o di assoluzione nel giudizio di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.), dal
giudicato di assoluzione nel giudizio disciplinare (art. 653 cod. proc. pen.) e dal
giudicato delle sentenze di condanna e di assoluzione in altri giudizi civili o
amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.). Stante il principio di unitarietà
dell’ordinamento giuridico, se una sentenza penale produce effetti giuridicamente
rilevanti in altri campi dell’ ordinamento, con pregiudizio delle situazioni
giuridiche soggettive facenti capo all’imputato, questi ha interesse ad impugnare
la sentenza penale qualora dalla revisione di esso possa derivare in suo favore,
in modo diretto e concreto, l’eliminazione di qualsiasi effetto giuridico extrapenale per lui pregiudizievole.

3. Nel merito deve anzitutto rilevarsi, con riferimento ai su indicati profili di
doglianza (v., in narrativa, i parr. 2.1. – 2.3.), come costituisca ormai

ius

receptum, alla luce di una linea interpretativa pacificamente espressa da questa
Suprema Corte, il principio secondo cui nel giudizio di appello, in mancanza di

3

28/09/2012, Rv. 254557).

elementi sopravvenuti, occorre, per la riforma di una sentenza assolutoria, che
l’impianto motivazionale, nel prospettare una diversa valutazione del materiale
probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una
pronuncia di colpevolezza, esprima una forza persuasiva superiore, tale da far
venir meno ogni ragionevole dubbio al riguardo, essendo necessario scardinare
l’impianto argomentativo-dimostrativo posto alla base di una decisione assunta
da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova.

sentenza d’appello modificativa in peius, di confrontarsi con le argomentazioni
svolte nella decisione di primo grado per giustificare una pronuncia riformatrice
di condanna, al fine di offrire una sentenza rispondente al canone della
completezza ai sensi dell’art. 125 cod. proc. pen., a seguito della modifica della
disposizione normativa di cui all’art. 533, comma 1, c.p.p., contenuta nella L. 20
febbraio 2006, n. 46, è ravvisabile un vizio di legittimità della pronuncia ove la
stessa non dia conto del superamento del ragionevole dubbio, con una rigorosa
dimostrazione della insostenibilità delle spiegazioni offerte dal primo giudice, cui
si perviene solo attraverso la costruzione di una struttura logico-argomentativa
che sopravanzi quella espressa nel giudizio di primo grado, evidenziandone
l’assoluta inconciliabilità logica con i dati acquisiti (da ultimo, v. Sez. 3, n. 6817
del 27/11/2014, dep. 17/02/2015, Rv. 262524; Sez. 5, n. 21008 del
06/05/2014, dep. 23/05/2014, Rv. 260582; Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013,
dep. 14/03/2014, Rv. 262261; Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, dep.
08/11/2013, Rv. 256869; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, dep. 21/02/2013, Rv.
254113; Sez. 6, n. 49755 del 21/11/2012, dep. 20/12/2012, Rv. 253909).
Al riguardo, invero, si è più volte affermato, in questa Sede (Sez. 6, n.
40159 del 3 novembre 2011, dep. 7 novembre 2011, Rv. 251066), che per la
riforma caducatrice di un’assoluzione non appare sufficiente “una mera diversa
valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a
quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva
superiore, tale da far cadere “ogni ragionevole dubbio”
situazione di contrasto. La condanna

intrinseco alla stessa

presuppone la certezza della

colpevolezza, mentre l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza,
ma la mera non certezza della colpevolezza”.

4. Orbene, esaminando la motivazione della pronuncia oggi impugnata alla
luce di tale ineludibile quadro di principii, deve escludersi che sia stata operata
siffatta penetrante analisi, poiché in essa il giudizio di responsabilità è basato

Se già in precedenza, infatti, era stata più volte espressa la necessità, nella

sull’apodittica affermazione dell’esistenza di un’intesa fra il Mazzocco ed il
Vittorini, che avrebbe fatto seguito ad una serie di incontri nei quali il secondo,
minacciando un contenzioso, avrebbe sollecitato una rinegoziazione
dell’ammontare degli importi di spesa che valesse anche per il passato,
attraverso una interpretazione a lui favorevole della normativa regionale sopra
richiamata: affermazione, questa, ricavata dagli stessi elementi di prova (le
dichiarazioni rese dai testi Bafile Ada e Gialloreti Lucio, rispettivamente

giudizio di primo grado, ed ivi diversamente valutati, omettendosi tuttavia di
effettuare una specifica disamina incentrata sull’esposizione di circostanze di
fatto e considerazioni logiche volte a disarticolare, con argomenti dirimenti, le
ragioni linearmente poste a sostegno dei passaggi argomentativi al riguardo
delineati nella pronuncia riformata.
Non è chiaro, in particolare, come possa oggettivamente superarsi il limite
dell’insufficienza probatoria già accertata all’esito del diverso percorso decisorio
seguito dal primo Giudice in merito alla configurabilità del concorso del privato
nel delitto di abuso d’ufficio, ritenendo logicamente dimostrata, alla luce delle
evidenziate emergenze istruttorie, l’esistenza di un accordo collusivo tra il
privato ed il pubblico ufficiale all’esito di una serie di incontri aventi ad oggetto la
discussione di contrapposte soluzioni interpretative delle problematiche questioni
sollevate dalla applicazione della normativa regionale in materia.
La decisione di primo grado, invero, aveva tracciato, sia pure con sintetiche
proposizioni, una serie di profili critici sui quali – alla stregua del contenuto del
correlativo tema d’accusa – avrebbe dovuto modularsi l’onere probatorio circa la
sussistenza della contestata fattispecie di abuso d’ufficio, al contempo
escludendone in punto di fatto gli estremi sulla base del fondamentale rilievo che
l’assidua presenza del Vittorini presso gli uffici dell’A.S.L., volta a perorare una
modifica delle condizioni stabilite con il precedente direttore dell’azienda, pur
costituendo un indizio di colpevolezza a suo carico, non appariva sufficiente per
un’affermazione di responsabilità a suo carico “in difetto di più precisi e specifici
elementi in ordine al tenore ed alla intensità della richiesta e, comunque, di
elementi di giudizio sull’esistenza di un accordo con il Mazzocco”.
Ora, se non vi è dubbio che il ricorrente può aver conseguito un vantaggio
non legittimo attraverso l’adesione della parte pubblica ad una determinata
opzione interpretativa, anziché ad un’altra a lui sfavorevole, neppure vi è dubbio
che una idonea disamina dell’elemento soggettivo del reato, coniugata a
contegni specifici e non soltanto presunti, divenga irrinunciabile per affermarsi la

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collaboratore e direttore amministrativo della predetta A.S.L.) già acquisiti nel

conseguita prova della sussistenza e/o della commissione del reato di abuso
d’ufficio (Sez. 6, n. 40499 del 21/05/2009, dep. 19/10/2009, Rv. 245010).
In relazione ai su indicati profili, dunque, la motivazione della sentenza di
appello si mostra lacunosa ed incompleta, laddove omette di esplicitare in punto
di fatto le note modali e le concrete caratteristiche che l’ipotizzato accordo
criminoso dovrebbe specificamente assumere, alla luce dei criteri direttivi
tracciati nell’insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Sez. 6, n.

21/05/2009, dep. 19/10/2009, cit.), secondo cui, ai fini della configurabilità del
concorso del privato nel delitto di abuso d’ufficio, l’esistenza di una collusione tra
il privato ed il pubblico ufficiale non può essere dedotta dalla mera coincidenza
tra la richiesta dell’uno e il provvedimento adottato dall’altro, dovendosi invece
considerare i profili inerenti al contesto fattuale, ai rapporti personali tra i
predetti soggetti, ovvero ad altri dati di contorno, idonei a dimostrare che la
domanda del privato sia stata preceduta, accompagnata o seguita dall’accordo
con il pubblico ufficiale, se non da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al
compimento dell’atto illegittimo.

5. S’impone, conclusivamente, l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, con la formula in dispositivo indicata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non aver commesso il fatto.

Così deciso in Roma, lì, 10 luglio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

37880 del 11/07/2014, dep. 16/09/2014, Rv. 260031; Sez. 6, n. 40499 del

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