Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35988 del 03/06/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35988 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: D’ISA CLAUDIO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
VITALI NORINA
avverso la sentenza
n. 27.05.1960
n. 377/13 del Tribunale di Macerata – sezione
distaccata di Civitanova Marche – del 31.05.2013
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita all’udienza camerale del 3 giugno 2014 la relazione fatta dal
Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Lette le richieste del Procuratore Generale, nella persona del dott. Piero
Gaeta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Data Udienza: 03/06/2014
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
VITALE NORINA ricorre per cassazione avverso la sentenza, in
epigrafe indicata, di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p. in
ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2. lett c), comma 2 bis e comma
sexies del C.d.S.
Denuncia, con un unico motivo, violazione di legge per essere stata
della patente, fissata dal giudice in anni quattro; si argomenta che, una volta
effettuato il giudizio di equivalenza, non risultava più possibile ripristinare
l’aggravante di cui al comma 2 bis, ai soli fini della durata della sanzione
amministrativa accessoria, con la conseguenza che la sospensione della
patente non avrebbe potuto superare, nel massimo, la durata di due anni.
Il ricorso è infondato.
Come correttamente rileva il Procuratore Generale requirente, la
ricorrente muove dall’erroneo presupposto – posto quale implicito
fondamento dell’intera argomentazione – che la sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida, si moduli in parallelo con la
quantificazione della pena principale, e che, pertanto. ogni intervento
dosimetrico su quest’ultima debba riflettersi necessariamente sulla prima.
Questa Corte, invece, ha ritenuto che la valutazione è parzialmente
diversa. Si applica pur sempre l’art. 133 c.p. ma assume un rilievo
preminente l’aspetto retributivo connesso alla gravità della violazione, e ciò
avviene anche se l’aggravante che comporta una durata maggiore della
sospensione della patente sia stata considerata, ai fini della pena, equivalente
o subequivalente alle concesse attenuanti generiche
(Sez. 4, sentenza n.
26111 del 16.05.2012, Rv. 253597).
Posto, quindi, che per il caso di specie il giudice poteva applicare la
sanzione relativa alla pena accessoria nella misura di cui al citato comma 2
bis dell’art. 186 del C.d.S., il relativo apprezzamento è immune da censure.
In effetti il tasso alcolemico rilevato era elevato (1,94) e ciò connota
indubbiamente in termini estremamente negativi il fatto. D’altra parte, la L.
n. 689 del 1981, art. 11, relativo ai criteri per l’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie facoltative, ma utile
fonte di orientamento pure nel contiguo contesto delle sanzioni
amministrative accessorie come quella in esame, prescrive che si abbia
riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per
applicata una durata eccessiva della sanzione accessoria della sospensione
l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla
personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. Dunque, anche tale
dato normativo pone in primo piano la gravità del fatto, in un’ottica
parzialmente diversa da quella orientata dalla costituzionale funzione
rieducativa della sanzione penale.
Il gravame deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge
la condanna al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma all’udienza del 3 giugno 204.
P.Q.M.