Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35986 del 27/08/2015


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Penale Sent. Sez. F Num. 35986 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 27/08/2015

SENTENZA
Sul ricorso proposto personalmente da Spinella Felice, n. a Capri (NA)
il 14.01.1964, rappresentato e assistito dall’avv. Giancarlo Panariello,
di fiducia, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, quarta
sezione penale, n. 3509/2014, in data 23.10.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott.ssa Paola
Filippi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentita la discussione della difesa di parte civile, avv. Antonio
Pagliano che ha chiesto la conferma della condanna di Spinella Felice
al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da
liquidarsi in separata sede, condannando l’imputato al pagamento

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delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile nella
misura di complessivi euro 4.050,00 oltre accessori di legge;
sentita altresì la discussione della difesa del ricorrente, avv. Giancarlo
Panariello che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23.10.2014, la Corte d’appello di Napoli
confermava, nei confronti di Spinella Felice, la pronuncia di primo
grado emessa dal Tribunale di Napoli, in composizione monocratica,
che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato alla
complessiva pena di mesi quattro di reclusione con il beneficio della
sospensione condizionale e con condanna generica al risarcimento del
danno a favore della parte civile Lusuardi Roberta per i reati di lesioni
personali (capo A) e di tentate lesioni aggravate (capo B).
Queste le imputazioni a carico di Spinella Felice:
A) del reato di cui all’art. 582 cod. pen., perché colpendola più volte
con pugni allo stomaco, provocava a Lusuardi Roberta, intervenuta
per difendere Esposito Marianna, fidanzata dell’indagato nella lite
insorta tra quest’ultimo (e nel corso della quale la stessa Esposito
riportava lesioni per le quali non si procede per remissione di querela)
lesioni personali, consistenti in contusioni addominali di cui al referto
in atti;
B) del reato di cui agli artt. 56, 582, 585 cod. pen., perché cercando
di colpire con delle forbici Lusuardi Roberta, poneva in essere atti
idonei, diretti in modo non equivoco a procurare alla stessa lesioni
personali, non riuscendo nell’intento per cause non dipendenti dalla
sua volontà, ovvero all’intervento di Esposito Marianna.
Fatti commessi in Napoli in data 07.12.2007.
2. Avverso detta sentenza, Spinella Felice propone ricorso per
cassazione lamentando:
-violazione dell’art. 125, comma 3 cod. proc. pen. in relazione all’art.
606 lett. e) cod. proc. pen., per erroneità ed illogicità della
motivazione sul punto dell’attendibilità della persona offesa, anche in
virtù del travisamento della prova rappresentata da specifici atti del
processo, quali: il referto ospedaliero datato 07.12.2007, il verbale di
sommarie informazioni testimoniali rese dalla persona offesa in data

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18.02.2008; il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da
Esposito Marianna in data 23.12.2007 (primo motivo);
-violazione dell’art. 125, comma 3 cod. proc. pen. in relazione all’art.
606 lett. e) cod. proc. pen., per mancanza assoluta di motivazione
circa il motivo di gravame afferente al trattamento sanzionatorio, con
particolare riguardo, quanto al capo A) della rubrica, alla richiesta di

irrogazione della sola pena pecuniaria (secondo motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato solo in relazione al secondo motivo di
doglianza, il cui accoglimento impone l’annullamento della sentenza
impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio ed il
conseguente rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per
nuovo giudizio sul punto. Con riferimento al primo motivo, invece, il
ricorso appare infondato e, come tale, è da rigettare.
2. Con motivazione logica e congrua – e quindi immune dai denunciati
vizi di legittimità – la Corte territoriale dà conto degli elementi che
l’hanno portata ad affermare la penale responsabilità dell’imputato in
relazione ai capi A) e B) d’imputazione.
2.1. Va evidenziato in premessa come, in presenza di una doppia
conforma affermazione di responsabilità, deve essere ritenuta
l’ammissibilità della motivazione della sentenza d’appello

per

relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure
formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi
ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il
giudice di appello, nell’effettuazione del controllo della fondatezza
degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a
riesaminare questioni sommariamente riferite dall’appellante nei
motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con
argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non
specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le
motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si
integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed
inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare
della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell’appello
abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal

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giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni
ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le
motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano come si verifica nella fattispecie – una sola sotanziale entità (cfr.,
Sez. 2, sent. n. 1309 del 22/11/1993, dep. 04/02/1994, Albergamo
ed altri, Rv. 197250; Sez. 3, sent. n. 13926 del 10/12/2011, dep.
12/04/2012, Valerio, Rv. 252615).

2.2. Inoltre, va ricordato come il controllo del giudice di legittimità sui
vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione
di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico
argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e
diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie,
cfr. Sez. 3, sent. n. 12110 del 19/03/2009 e n. 23528 del
06/06/2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicità
della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciarle,
deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile
ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere
limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le
minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni
difensive che, anche se non espressamente confutate, siano
logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano
spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.
3, sent. n. 35397 del 20/06/2007; Sez. U, sent. n. 24 del
24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
Più di recente, è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto
dall’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), il controllo di
legittimità sulla motivazione non attiene ne’ alla ricostruzione dei fatti
ne’ all’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla
verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo
rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente
significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o
contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la
congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del
provvedimento (Sez. 2, sent. n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca e
altri, Rv. 255542).
2.3. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative

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della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte
circoscritto.
Non c’è, in altri termini, la possibilità di andare a verificare se la
motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla
luce del vigente testo dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)
come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46. Il giudice di
legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti

ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite,
trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del
merito. Ne consegue che il ricorrente non può, quindi, limitarsi a
fornire una versione alternativa del fatto, senza indicare
specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato
dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale
illogicità vada desunta.
2.4. Il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve essere
evincibile dal testo del provvedimento impugnato. Com’è stato
rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte, la sentenza
deve essere logica “rispetto a sè stessa”, cioè rispetto agli atti
processuali citati. In tal senso, la novellata previsione secondo cui il
vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del
provvedimento impugnato, anche da “altri atti del processo”, purché
specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti
trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice
della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice
del fatto.
2.5. Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione
anche attraverso gli “atti del processo” costituisce invero il
riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di
legittimità il cosiddetto “travisamento della prova” che è quel vizio in
forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una
(inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove),
prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per
verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato,
senza travisamenti, all’interno della decisione.
In altri termini, vi sarà stato “travisamento della prova” qualora il
giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che
non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà

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non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da
quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non
fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell’imputato). Oppure
dovrà essere valutato se c’erano altri elementi di prova
inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma – occorrerà
ancora ribadirlo – non spetta comunque a questa Corte Suprema
“rivalutare” il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato

apprezzato dal giudice di merito.
2.6. Per la ricorrenza del “travisamento della prova”, occorre,
tuttavia, che sia stata inserita nel processo un’informazione rilevante
che invece non esiste nel processo oppure si sia omesso di valutare
una prova decisiva ai fini della pronunzia.
In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della
motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per cassazione
quale sia l’atto che contiene la prova travisata o omessa.
Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre
avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al
giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che,
come più volte detto, sconfinerebbe nel merito.
3. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta
questa Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento
impugnato con il primo motivo di ricorso si palesano infondate, non
apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello
di Napoli alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva.
3.1. Osservano i giudici di appello, dopo aver richiamato le valutazioni
fatte dal giudice di prime cure, come le dichiarazioni della parte lesa a
carico dello Spinella siano da ritenersi assistite da piena veridicità,
risultando precise, dettagliate e non animate da moventi calunniatori.
Si legge in sentenza, con riferimento al capo A) d’imputazione: “… la
stessa –

ndr.,

Lusuardi Roberta – ha chiarito sia i motivi

dell’aggressione (la Lusuardi era intervenuta per sedare una violenta
aggressione dell’imputato ai danni di una sua amica), sia la dinamica
della stessa, sia gli esiti immediati della stessa. Egualmente provata è
l’ipotesi di cui al capo B), configurante un tentativo di lesioni
aggravate, per quanto ampiamente esposto in prime cure. In tal
senso, va ribadito che, in assenza di riscontri, anche soltanto le
dichiarazioni rese dalla persona offesa possono fondare un

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accertamento di colpevolezza, se sottoposte – come nel caso in
esame ha fatto il giudice di prime cure – ad un vaglio prudente e ad
un attento esame di credibilità. La Corte rileva che non sono emersi
elementi agli atti – neppure di tipo logico deduttivo – che possano far
ipotizzare intenti calunniatori in danno dell’imputato e che la genesi
del procedimento penale è coerente con la genuinità delle
dichiarazioni della persona offesa. Il procedimento, infatti, è stato

originato proprio dalla denunzia-querela della persona offesa,
successivamente alla violenta aggressione alla quale la stessa era
stata sottoposta, tale aggressione è stata riscontrata con un referto
medico attestante lesioni da contusione addominale per aggressione
di un terzo. Importante riscontro delle lesioni patite e dell’intera
vicenda è, dunque, il referto medico acquisito agli atti. Ulteriore
riscontro è rappresentato dalle dichiarazioni rese da Esposito
Marianna, presente ai fatti ed egualmente attendibile, in quanto
all’epoca sebbene fosse amica della Lusuardi, era fidanzata con
l’imputato; la stessa non ha mai negato l’aggressione patita dalla
Lusuardi medesima da parte dell’imputato”.
3.2. Trattasi di motivazione del tutto congrua in linea con gli atti
acquisiti (si rammenta che il procedimento è stato celebrato con le
forme del rito abbreviato) e che non lascia adito ad incertezze in
ordine alla dinamica dei fatti in tutto il loro sviluppo: fatti che vedono
lo Spinella dapprima aggredire la Esposito, per poi desistere grazie al
coraggioso intervento della Lusuardi che tuttavia, dapprima, si vede
costretta a subire più colpi allo stomaco inferti dallo Spinella con il
gomito per poi essere miracolosamente soccorsa dalla stessa Esposito
in un momento successivo allorquando lo Spinella, con un paio di
forbici che la Esposito riesce a togliergli dalle mani, tenta di
accoltellarla alla gola. La presenza sul certificato medico di un
segmento dell’azione aggressiva (“veniva costretta tra muro e
scrivania da persona nota”) e la soppressione dallo stesso verosimilmente da parte della stessa Lusuardi, a presumibile ritenuta
doverosa tutela della propria riservatezza – delle parole “anoressia
nervosa” (presenti nell’originario certificato), nulla tolgono – nella
valutazione dei giudici di merito – alla veridicità del racconto sui fatti
costituenti reato, che non viene in alcun modo alterato né in ordine
alla sua dinamica né in ordine alle prodotte conseguenze fattuali.

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4. Ad opposte conclusioni deve pervenirsi con riferimento al secondo
motivo di ricorso.
Ed invero, il giudice di secondo grado ha confermato la sentenza del
Tribunale anche in punto trattamento sanzionatorio riconoscendo
testualmente come “la richiesta di riduzione della pena non merita
accoglimento, in quanto, valutati tutti i criteri di cui all’art. 133 cod.
pen., si stima equa e proporzionata la pena già irrogata in primo

grado”; da parte sua, il Tribunale, dopo aver ritenuto lo Spinella
meritevole delle circostanze attenuanti generiche in ragione della
propria incensuratezza, in merito al trattamento sanzionatorio, scrive:
“adeguata alla gravità dei fatti in contestazione, come sopra delineati
ed alla personalità dell’imputato appare la condanna di Spinella Felice
ritenuta la continuazione, alla pena di mesi quattro di reclusione così
ridotta per la scelta del rito”.
4.1. Appare difficilmente contestabile come i giudici di merito abbiano
completamente omesso di indicare quale fosse il reato più grave tra i
due in contestazione, quale fosse la pena base di partenza, quale
l’aumento a titolo di continuazione, quale la diminuente conseguente
al rito prescelto, in che termini operasse il giudizio di bilanciamento
tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e la circostanza
aggravante di cui al capo B) e, infine, per quale ragione non fosse
possibile tramutare la pena per il reato di cui al capo A) della rubrica,
attesa la conclusiva richiesta difensiva di applicazione dell’art. 63
d.lgs. n. 274/2000, secondo cui “nei casi in cui i reati indicati nell’art.
4, commi 1 e 2, sono giudicati da un giudice diverso dal giudice di
pace, si osservano le disposizioni del titolo secondo del presente
d.lgs. …” nonché dell’art. 52, che apre il suddetto titolo secondo e che
fa, per l’appunto, riferimento alle sanzioni applicabili dal giudice di
pace, specificando alla lettera b) del secondo comma, che, in caso di
condanna “quando il reato è punito con la sola pena della reclusione o
dell’arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente”.
4.2. Fermo quanto precede, osserva il Collegio come già solo
l’omessa indicazione della pena base del reato continuato e
dell’aumento di pena ex art. 81 cod. pen., costituisce vizio di
motivazione.
In tal senso va ribadita la giurisprudenza di questa Corte,
ampiamente condivisa dal Collegio (cfr., ex pludmis, Sez. 2, sent. n.

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51731 del 19/11/2013, Foria, Rv. 258108; Sez. 6, sent. n. 7777 del
29/01/2013, Bardeggia, Rv. 255052; Sez. 2, sent. n. 23653 del
15/05/2008, Rv. 240612), secondo cui, se l’aumento di pena che è
possibile apportare ai sensi dell’art. 81 cpv. cod. pen., può
astrattamente raggiungere il triplo della pena massima, non è
sufficiente per la legalità del calcolo determinare la pena nell’ambito
quantitativo previsto dalla legge, dovendo il giudice, nella

dell’esercizio del suo potere discrezionale, ivi compreso quello
afferente la determinazione dell’aumento di pena per la
continuazione: ciò in forza della previsione contenuta nell’art. 533
cod. proc. pen., comma 2 secondo cui “… se la condanna riguarda
più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi
determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle
norme sul concorso dei reati o sulla continuazione”.
4.3. Tale assunto, peraltro, non contrasta con la pacifica e consolidata
giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo cui la omessa
indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso
che riguardi più reati unificati nella continuazione, non configura una
nullità di ordine generale, ne’ una nullità specifica della sentenza di
condanna, in applicazione del principio di tassatività delle nullità,
giacché il precetto di cui all’art. 533 cod. proc. pen., comma 2, non è
assistito da alcuna specifica sanzione processuale (cfr., Sez. 2, sent.
n. 23653 del 15/05/2008, Asseliti e altri, Rv. 240612; Sez. 4, sent. n.
6853 del 27/01/2009, Maciocco, Rv. 242867; Sez. 1, sent. n. 3100
del 27/11/2009, dep. 26/01/2010, Amatrice ed altri, Rv. 245958;
Sez. 2, sent. n. 32586 del 03/06/2010, Ben Ali, Rv. 247978; Sez. 5,
sent. n. 7164 del 13/01/2011, De Felice, Rv. 249710).
Tuttavia, l’anzidetta omissione, in uno con quella mancante in ordine
all’individuazione del reato più grave, agli aumenti e alle diminuzioni
di pena operate (a cui possono aggiungersi e parificarsi gli immotivati
dinieghi in punto riconoscimento di sanzioni sostitutive), configura
una assoluta mancanza di motivazione della sentenza in ordine alla
determinazione della pena, che sottrae alle parti il controllo sull’uso
fatto dal giudice del suo potere discrezionale, integrando, quindi, un
vizio di motivazione della sentenza così rilevante da trasmodare nella
violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc.

motivazione, dare conto delle decisioni assunte su ogni aspetto

pen. (Sez. 3, sent. n. 6828 del 17/12/2014, dep. 17/02/2015, PG in
proc. Seck, Rv. 262527).
5.

S’impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata

limitatamente al trattamento sanzionatorio. Il giudice del rinvio sarà
tenuto ad uniformarsi al seguente principio di diritto: “individui,
nell’ambito della complessiva sanzione irrogata, quale sia il reato da
ritenersi come più grave, indicando la pena base di partenza per il

art. 81 cpv. cod. pen. e la misura della diminuente conseguente al
rito abbreviato prescelto; precisi, inoltre, in che termini operi il
giudizio di bilanciamento tra le riconosciute circostanze attenuanti
generiche e la circostanza aggravante di cui al capo B) e, infine, per
quale ragione non sia possibile tramutare la pena per il reato di cui al
capo A) della rubrica, attesa la richiesta difensiva di applicazione degli
art. 52 e 63 d.lgs. n. 274/2000”.
6. Alla pronuncia di annullamento parziale della sentenza impugnata
consegue il rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli,
mentre nel resto il ricorso va rigettato. Infine, il ricorrente va altresì
condannato alla rifusione delle spese della parte civile Lusuardi
Roberta che si liquidano in euro 2.000,00 oltre rimborso spese
forfettarie 15%, IVA e CPA sul dovuto

PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di
Napoli; rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla
rifusione delle spese della parte civile Lusuardi Roberta che liquida in
euro 2.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 27.8.2015

calcolo della pena finale, l’entità di sanzione a titolo di aumento ex

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