Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35985 del 23/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35985 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIARDINA GASPARE N. IL 25/03/1985
avverso l’ordinanza n. 94/2014 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
10/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
li.e/sentite le conclusioni del PG Dott. 1 . ;
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Data Udienza: 23/05/2014

Ritenuto in fatto

A seguito di appello del PM avverso il provvedimento del Gip presso il Tribunale di
Palermo che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della
custodia in carcere formulata nei confronti di Giardina Gaspare, indagato insieme
con altri, con il ruolo di organizzatore e promotore, per il reato di associazione per
delinquere finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente del tipo marjuana e

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Giardina, deducendo, con il
primo motivo, violazione di legge e correlato vizio motivazionale con riferimento
agli artt. 273 c.p.p. e 74 comma 6 DRP 309/90. Rileva che il Tribunale aveva
interpretato la fattispecie concreta del reato associativo prescindendo dallo schema
normativo dell’accordo, costituente elemento essenziale, e degli elementi
sostanziali, tra i quali, in primo luogo, l’affectio societatis. Osserva che al giudice
del riesame era imposto un obbligo motivazionale più stringente, poiché il
provvedimento si poneva in contrasto con il convincimento espresso dal Gip, il
quale aveva analizzato gli stessi elementi giungendo a conclusioni diverse. Rileva
che nella captazione di immagini relative a un periodo di circa due mesi l’attività
posta in essere dal Giardina ricorre solo otto volte, talché l’esiguo periodo di
osservazione e la sporadicità degli illeciti sarebbero insufficienti a delineare gli
elementi del reato associativo. Evidenzia, altresì, che il supporto probatorio è
costituito esclusivamente da riprese video, in assenza di altre attività investigative.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e correlato vizio motivazionale in
relazione all’art. 275 c. 1 e 3 c.p.p., non rientrando il reato contestato tra quelli per
i quali vi è una presunzione di adeguatezza della sola custodia carceraria, anche in
ragione della declaratoria d’incostituzionalità della richiamata disposizione proprio
con riferimento al reato in questione (Corte Cost. n. 231 del 22/7/2011).

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato, quanto al primo motivo, perché si risolve in una opinabile
censura di mero fatto sull’apprezzamento del compendio indiziario. Non compete
alla Corte di cassazione, in materia di misure cautelari personali, il potere di
revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, in essi compreso
il rilievo degli indizi, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito
esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del
riesame. Il controllo di legittimità è circoscritto, quindi, all’esame del contenuto
dell’atto impugnato al fine di verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo
hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti. Ne discende che nella

hashish, veniva disposta nei confronti del predetto la misura cautelare carceraria.

materia attinente alle misure cautelari personali la scelta e la valutazione delle fonti
di prova sfuggono al controllo del giudice di legittimità, se giustificate con
motivazione immune da errori logico-giuridici. Di conseguenza il ricorso per
cassazione che deduca insussistenza di gravi indizi di colpevolezza è ammissibile
soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta
illogicità della motivazione, ma non anche se propone censure che riguardino, come
nel caso in disamina, la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa

agosto 2012, Lavatola).
Nella specie il provvedimento denuncia una valorizzazione argomentata e motivata
(come tale incensurabile) delle numerose registrazioni desunte dalle telecamere
presenti in loco. Da tali registrazioni, corredate da riscontri in attività di
perquisizione e sequestro, si è dedotta un’attività organizzata dedita la traffico di
sostanze stupefacenti, in ragione delle persone coinvolte, delle modalità strutturate
dello spaccio e del rifornimento dei singoli spacciatori, dell’utilizzo di locali per
l’occultamento della droga e del denaro, dei legami continuativi tra gli associati. Tali
valutazioni hanno tenuto conto di principi pacifici e correttamente applicati (cfr.
Cass. sez. VI, 6 novembre 2013, Lentino), quale quello secondo cui per la
sussistenza dell’associazione non è richiesta la presenza di una complessa e
articolata organizzazione dotata di considerevoli disponibilità economiche, essendo
sufficienti anche strutture rudimentali, e quello secondo cui il vincolo associativo
può fondarsi anche sul rapporto che accomuna il fornitore di droga agli spacciatori
che la immettono nel consumo al minuto.
E’ fondato, invece, il secondo motivo di ricorso. Il Tribunale, infatti, ha errato
allorquando, per giustificare il carcere, ha evocato la presunzione normativa di cui
all’art. 275 comma 3 c.p.p., dimenticando che la Corte Costituzionale, con la
sentenza 22 luglio 2011 n. 231, ne ha dichiarato l’incostituzionalità nella parte in
cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al
delitto di cui all’art. 74 del DPR 309/90 è applicata la custodia cautelare in carcere,
salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in
relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere
soddisfatte con altre misure. Il ragionamento del giudicante, quindi, è viziato e
merita di essere rinnovato.

P.Q.M.

La Corte

valutazione della circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez, fer. 13

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo limitatamente al
giudizio sull’adeguatezza della misura cautelare. Rigetta nel resto.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
competente Tribunale Distrettuale del riesame perché provveda a quanto stabilito
dall’art. 92 disp. Att. C.p.p., manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti
a mezzo fax.

Così deciso in Roma, il 23/5/2014.

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