Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35984 del 27/08/2015


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Penale Sent. Sez. F Num. 35984 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 27/08/2015

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di Ponci Gregorio, n. a Vercelli il
19.12.1959, rappresentato e assistito dall’avv. Fabrizio Rocchi, di
fiducia, avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, quarta
sezione penale, n. 429/2012, in data 30.03.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott.ssa Paola
Filippi che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso in
relazione al proposto primo motivo di gravame con rigetto nel resto;
sentita la discussione della difesa avv. Fabrizio Rocchi che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1

1. Con sentenza in data 30.03.2015, la Corte d’appello di Milano
confermava la pronuncia di primo grado emessa dal locale Tribunale
che aveva condannato Ponci Gregorio, per il delitto di tentata truffa,
alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa, con il
beneficio della sospensione condizionale e condanna al risarcimento
dei danni a favore della parte civile, con assegnazione a quest’ultima

di una provvisionale di euro 3.000,00.
2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di Ponci Gregorio, viene
proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
-violazione degli artt. 603, comma 4 cod. proc. pen., 493, comma 3
cod. proc. pen. e 176, comma 1 cod. proc. pen. con riferimento
all’art. 606 lett. c) e d) cod. proc. pen. (primo motivo);
-violazione o falsa applicazione dell’art. 640 cod. pen. e conseguente
contraddittorietà della motivazione con riferimento all’art. 606 lett. b)
ed e) cod. proc. pen. (secondo motivo).
2.1. In relazione al primo motivo, si invoca la mancata applicazione
del disposto dell’art. 603, comma 4 cod. proc. pen., evidenziandosi
come l’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, richiesta a
seguìto di mancata partecipazione ad atti processuali a cui la parte
avrebbe avuto il diritto di assistervi, ha necessariamente comportato
come conseguenza l’inutilizzabilità ai fini della decisione degli atti
istruttori esperiti in primo grado.
Ci si lamenta inoltre del fatto che le dichiarazioni rese dal direttore di
banca, Vitetta Francesco, acquisite in primo grado ex art. 493,
comma 3 cod. proc. pen. con il consenso non dell’imputato
contumace bensì del suo difensore d’ufficio, a seguito della formulata
richiesta di rinnovazione dell’istruttoria, erano divenute inutilizzabili
quanto meno per il giudice d’appello.
2.2. In relazione al secondo motivo, ci si duole del fatto che il giudice
di merito abbia ritenuto sussistenti solo due degli eventi naturalistici
previsti dall’art. 640 cod. pen., e cioè i raggiri e l’ingiusto profitto
mentre nulla riferisce in merito alla presunta induzione in errore da
parte della vittima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

1. Il ricorso è fondato con riferimento al primo assorbente profilo e,
come tale, va accolto.
2. Risulta dagli atti come il processo di appello a carico di Ponci
Gregorio si sia svolto a seguito di remissione in termini disposta dalla
Corte d’appello di Milano con ordinanza ex art. 175, comma 2 cod.
proc. pen., in data 29.06.2011 che aveva accolto l’istanza difensiva
presentata in data 06.06.2011 riconoscendo come nella fattispecie

difetti la prova che l’istante abbia mani avuto conoscenza della
sentenza di primo grado emessa nei suoi confronti dal Tribunale di
Milano in data 01.10.2008, prima di richiedere ed ottenere in data
16.05.2011 il certificato generale del casellario giudiziale per uso
amministrativo rilasciato dalla Procura della Repubblica di Milano.
Riconosciuta l’incolpevole assenza del Ponci al giudizio di primo
grado, appare evidente il diritto dello stesso a richiedere – come
avvenuto – l’integrale rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in
appello.
3. Invero, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di questa
Corte (cfr., Sez. 3, sent. n. 1805 del 02/12/2010, Rv. 249134; Sez.
1, sent. n. 27160 del 16/04/2013), il mancato coordinamento fra la
nuova formulazione dell’art. 175 cod. proc. pen. (introdotto dal D.L.
n. 17 del 2005, convertito dalla L. n. 60 del 2005) e la formulazione
dell’art. 603 cod. proc. pen., comma 4 deve essere risolto in via
interpretativa nel senso che, nel caso di restituzione nel termine, la
mera possibilità di appellare è insufficiente, se non accompagnata da
rimedi volti a reintegrare il soggetto nei diritti e nelle facoltà non
esercitate in primo grado.
3.1. Ne consegue che se il soggetto è stato restituito nel termine non
avendo avuto conoscenza del giudizio di primo grado a suo carico per
mancata incolpevole conoscenza del decreto di citazione a giudizio come è avvenuto nel caso qui in esame – egli ha diritto alla
rinnovazione del dibattimento, perché ciò che conta è la specifica
vocatio in jus per il giudizio di primo grado e, dunque, l’effettiva

conoscenza di tale giudizio. Tale interpretazione è, del resto – come
precisato da questa Corte con le pronunce richiamate – l’unica
conforme con gli artt. 24 e 111 Cost., nonché con l’art. 6 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretata dalla
Corte di Strasburgo (25 novembre 2008, Cat Berro).

3

3.2. La Corte territoriale, nel respingere la richiesta di rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale ha richiamato l’arresto giurisprudenziale
che pretende, a tali fini, l’indicazione specifica da parte dell’imputato
delle prove che si vogliono assumere (Sez. 7, ord. n. 14052 del
10/01/2003, dep. 27/03/2003, Rv. 223821).
3.3. Il richiamo non è pertinente anche perché invocabile nelle
diverse ipotesi – qui non ricorrente – di presenza nel giudizio di primo

grado ovvero di assenza del tutto volontaria.
3.4. Come riconosciuto dalla più recente giurisprudenza di questa
Suprema Corte (Sez. 1, sent. n. 844 del 25/02/2014, dep.
12/01/2015, Leone Etchart, Rv. 261975; Sez. 3, sent. n. 39898 del
24/06/2014, dep. 26/09/2014, G., Rv. 260416), il condannato in
contumacia, restituito nel termine per l’impugnazione per non avere
avuto conoscenza del procedimento, ha diritto ad ottenere la
“integrale” rinnovazione della istruzione in appello, non potendo
valere nei suoi confronti le limitazioni per la rinnovazione previste
dall’art. 603 cod. proc. pen., in ragione del necessario
coordinamento, in linea con l’art. 6 Cedu, tra la disposizione dell’art.
175, comma secondo, e art. 603, comma quarto, cod. proc. pen.
(Sez. 1, n. 27160 del 16/04/2013, dep. 20/06/2013, Voli, Rv.
256703).
Tale principio si è posto in continuità con un precedente
giurisprudenziale in termini che, richiamato il nuovo testo dell’art.
175 cod. proc. pen., novellato, in linea al dictum della Corte EDU, dal
D.L. n. 17 del 2005, convertito in L. n. 60 del 2005, con la previsione
del diritto dell’imputato di essere rimesso nel termine per impugnare
in tutti i casi in cui non fosse edotto del procedimento o del
provvedimento emesso in sua contumacia e non avesse
volontariamente rinunciato a comparire o a impugnare, ne ha
evidenziato il mancato coordinamento con la formulazione dell’art.
603, comma 4, che “collega ancora la rinnovazione della istruzione
dibattimentale alle condizioni che la contumacia derivi da caso
fortuito o da forza maggiore e che la mancata conoscenza del decreto
di citazione non dipenda da un atteggiamento colposo o volontario”)
ha sottolineato che la restituzione nel termine per appellare, concessa
all’imputato perché non notiziato del procedimento, implica
logicamente e necessariamente che il medesimo non abbia avuto

4

contezza dell’accusa con provvedimento formale di vocatio in ius, e
ha rilevato l’irrilevanza della questione di costituzionalità consentendo
una corretta interpretazione dei rapporti tra le indicate norme la
sollecitata rinnovazione del dibattimento (Sez. 3, n. 1805 del
01/12/2010, dep. 20/01/2011, Demiraj, Rv. 249134, in motivazione).
L’indicato indirizzo interpretativo deve essere riconfermato.
3.5. Invero, l’opposto indirizzo, rappresentando che il

provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare
la sentenza contumaciale di primo grado non vincola o condiziona il
giudice di secondo grado in ordine alla rinnovazione della istruttoria
dibattimentale ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., comma 4, che
richiede un provvedimento distinto e un’autonoma valutazione della
sussistenza di ipotesi che la rendano necessaria (Sez. 5, n. 11507 del
03/10/2000, dep. 10/11/2000, Gabrielli, Rv. 217279), pur ripreso
dopo l’indicata novella del 2005 (Sez. 6, n. 14916 del 25/03/2010,
dep. 19/04/2010, Brustenghi e altro, Rv. 246666), è astratto da ogni
riferimento a una lettura coordinata delle indicate norme e calibrata
sulla osservanza delle norme costituzionali (art. 11 Cost. e art. 117
Cost., comma 1) e convenzionali (art. 6, comma 3, lett. d,
Convenzione EDU).
L’art. 603 cod. proc. pen., comma 4, prevede, in particolare, la
rinnovazione della istruttoria dibattimentale, tra l’altro, anche
nell’ipotesi in cui l’imputato contumace “non si sia sottratto
volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento”, che
corrisponde all’ipotesi presupposta, al fine della restituzione nel
termine, dall’art. 175 cod. proc. pen., comma 2, alla cui stregua “se è
stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna,
l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre
impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto
effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia
volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre
impugnazione od opposizione”.
Il riferimento in entrambe le norme alla incolpevole ignoranza del
procedimento e dei relativi atti (in essa compresa la sentenza di
condanna), rende conto del necessario coordinamento tra esse, in
linea con l’art. 6 Convenzione EDU e con il giudizio di conformità
convenzionale del regime del nuovo art. 175 cod. proc. pen. espresso

5

dalla Corte EDU (sentenza 25/11/2008 in proc. Cat Berrò – Italia,
cit.), e della conseguente necessaria concessione della rinnovazione
della istruttoria dibattimentale all’imputato che ne faccia richiesta,
senza le restrizioni previste dall’art. 603 cod. proc. pen., comma 4.
Tale interpretazione trova conforto, sul piano sistematico, nella
previsione normativa dell’art. 176 cod. proc. pen., secondo cui “il
giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte e

aveva diritto di assistere”
4. Di tali condivisi principi non si è fatta nella specie esatta
interpretazione e corretta applicazione.
Consegue agli svolti rilievi che la sentenza deve essere annullata e
rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che dovrà
procedere a nuovo giudizio, tenendo presenti i principi di diritto sopra
enunciati

PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra
sezione della Corte di appello di Milano.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 27.8.2015

Il Consigliere estensore
Dott. Andrea Pellegrino

Il Presidente
Ett.ssa Lui

Bianchi

QA4,

in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte

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