Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35982 del 25/08/2015

Penale Sent. Sez. F Num. 35982 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
X.Y.
avverso la sentenza del 26/11/2014 del Gip del Tribunale di Milano
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo
Canevelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip del Tribunale di Milano, con sentenza del 26/11/2014, ha
applicato la pena nel confronti di X.Y.  in relazione all’imputazione di
cui all’art. 628 comma 1, 3 n. 1) e 3 bis cod. pen.
2.

L’interessato personalmente ha proposto ricorso contestando la

legittimità della considerazione dell’aggravante di cui al comma 3 bis della norma
incriminatrice, in quanto l’azione delittuosa era stata consumata in una farmacia,
luogo non qualificabile quale privata dimora; l’esclusione, ove disposta, avrebbe
condotto al superamento del divieto di bilanciamento tra aggravanti ed
attenuanti e ad una più favorevole determinazione sulla pena.
Si ritiene erronea anche l’applicazione dell’aggravante delle più persone
riunite, in quanto priva di elementi costitutivi, in considerazione della
circostanza che il suo intervento nella condotta aggressiva è stato notato solo
successivamente alla consumazione del reato, sicché non ha costituito un
maggior elemento di deterrenza per la vittima, circostanza che caratterizza
l’aggravante richiamata, secondo la sua applicazione costante.

Data Udienza: 25/08/2015

Si lamenta inoltre la mancata applicazione dell’art. 114 cod. pen.,
malgrado la minima partecipazione ai fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto privo di specificità.
2. Si deve ricordare che, riguardo all’applicazione della pena, il giudice è
tenuto ad una verifica della qualificazione giuridica dei fatti e delle circostanze

carattere di opinabilità, alla luce della chiara volontà delle parti, solo per evitare
che l’accordo si estenda ai reati, in luogo che limitarsi alla sanzione (nello stesso
senso Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012 – dep. 02/04/2013, Bisignani, Rv.
254865); conseguentemente il controllo in questa sede deve limitarsi alla
corrispondenza tra quanto espresso nella sentenza ed il capo di imputazione, ed i
motivi dedotti nel ricorso, ove si contesti l’esatta qualificazione dei fatti, devono
fare riferimento a specifici atti processuali che evidenzino il fondamento delle
autonome valutazioni sul punto.
Nel caso concreto la contestazione svolta dal ricorrente risulta generica
all’atto in cui adduce una propria ricostruzione dei fatti, senza allegare da quali
atti emergesse la mancanza delle aggravanti applicate in conformità alle
richieste formulate, o l’evidenza dell’attenuante della minore partecipazione ai
fatti.
5. La mancata valorizzazione di elementi concreti sui punti contestati
rende inammissibile per genericità il ricorso; ciò comporta la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, indicata in
dispositivo e ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione
dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 25/08/2015

applicate sulla base degli atti, essendogli preclusa ogni valutazione di merito con

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