Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35981 del 25/08/2015


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Penale Sent. Sez. F Num. 35981 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MEOLI UMBERTO N. IL 08/02/1968
avverso il provvedimento n. 4143/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
24/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/08/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANETOCAPUTO
Udito il ProcuratQrGenera1e in persona del Dott.
che ha con o per

Udito, per la pa civile, l’Avv
Uditi ensor Avv.

Data Udienza: 25/08/2015

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. P. Canevelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
e, in subordine, per la sua riqualificazione come incidente di esecuzione.

RITENUTO IN FATTO

Con richiesta di rescissione del giudicato proposta ex art. 625-ter cod. proc.
pen. nell’interesse di Umberto Meoli e depositata in data 08/07/2015 presso il

nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att.
cod. proc. pen. – la revoca della sentenza n. 7393/2014 emessa il 24/06/2014
dal Tribunale di Milano, passata in giudicato il 03/04/2015 e conosciuta
effettivamente il 22/06/2015 a seguito di notificazione ed esecuzione dell’ordine
di esecuzione per la carcerazione n. SIEP 3192/2015 della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano.
A sostegno della richiesta, si rappresenta, in particolare, che: in data
20/03/2013, Meoli riceveva la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini
preliminari (contenente l’indicazione del difensore d’ufficio avv. Samanta
Barbaglia del Foro di Milano) e, in quell’occasione, eleggeva domicilio in
Mercogliano (Av), Via Raffaele Viviani n. 3, riservandosi di nominare un difensore
di fiducia; in data 03/01/2014, la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza
preliminare non si formalizzava a causa dell’errore nell’indicazione del domicilio
nel piego contenente l’atto; detto avviso veniva notificato ex art. 161 cod. proc.
pen. al difensore d’ufficio; all’udienza preliminare del 18/03/2014 veniva
dichiarata la contumacia dell’imputato e, all’esito, veniva emesso il decreto che
dispone giudizio, la cui notifica ex art. 170 cod. proc. pen. all’indirizzo presso il
quale Meoli aveva eletto domicilio non si regolarizzava in quanto lo stesso
risultava irreperibile; il 05/05/2014 il decreto che dispone il giudizio veniva
notificato ex art. 161 cod. proc. pen. al difensore d’ufficio; alla prima udienza
dibattimentale del 03/06/2014 l’imputato era individuato come già contumace
ora assente; la notifica dell’estratto contumaciale eseguita ex art. 170 cod. proc.
pen. all’indirizzo presso il quale Meoli aveva eletto domicilio non si regolarizzava
in quanto lo stesso risultava irreperibile.
Deduce il richiedente che solo le notificazioni dell’avviso ex art. 415 bis cod.
proc. pen. e dell’ordine di esecuzione erano state regolarmente eseguite, laddove
le altre notificazioni cui aveva diritto l’imputato – avviso di fissazione dell’udienza
preliminare, decreto che dispone il giudizio ed estratto contumaciale – non si
erano formalizzate: eccepisce l’istante che, pur essendo stata legittimamente
disposta la notificazione a mezzo posta, dopo l’attestazione di irreperibilità o di

Tribunale di Milano, il difensore e procuratore speciale avv. G. Aufiero chiede –

inesistenza all’indirizzo erroneamente indicato non si è dato luogo alla
notificazione secondo la procedura di cui all’art. 170, comma 3, cod. proc. pen.,
ma direttamente a norma dell’art. 161 cod. proc. pen. L’errore di fatto e di diritto
sulla regolare costituzione delle parti in udienza preliminare e in dibattimento e
sulla regolare (almeno legale) conoscenza della condanna non ha consentito
all’imputato di partecipare al processo e poi di impugnare la sentenza di
condanna; con le procedure di notificazione indicate, l’imputato è stato
condannato in sua assenza dovuta alla mancata incolpevole conoscenza del

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La richiesta deve essere accolta, nei termini di seguito indicati.

2. In premessa, rileva la Corte che, mentre con ordinanza del 18/03/2014, il
G.U.P. del Tribunale di Milano aveva dichiarato la contumacia di Meoli Umberto, il
Tribunale di Milano ha proceduto nei suoi confronti considerandolo assente ai
sensi della legge 28 aprile 2014, n. 67 nel frattempo entrata in vigore, come si
desume univocamente dal verbale dell’udienza del 03/06/2014 (ove l’imputato è
indicato come “già contumace, ora assente”), nonché dal verbale dell’udienza del
24/06/2014 e dalla sentenza in pari data (atti, questi ultimi, acquisiti dalla Corte
in via preliminare: cfr. Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014 – dep. 03/09/2014,
Burba).
Sempre in premessa, rileva la Corte che il giudizio di primo grado – all’esito
del quale è stata deliberata la sentenza poi divenuta irrevocabile e posta in
esecuzione – si è svolto interamente nel periodo di tempo compreso tra l’entrata
in vigore della citata legge n. 67 del 2014 e l’entrata in vigore della legge 11
agosto 2014, n. 118, che ha introdotto nel corpo della prima la disciplina
transitoria di cui all’art.

15-bis: di conseguenza, pur facendo riferimento la

disciplina transitoria, quanto alla definizione dei suoi effetti, all’entrata in vigore
della legge n. 67 del 2014, lo svolgimento e la conclusione del processo in esame
prima dell’entrata in vigore della normativa transitoria esclude che a questa
possa farsi riferimento nel caso di specie, rispetto al quale, dunque, deve trovare
applicazione il criterio delineato dalle cit. Sez. U. Burba (deliberata prima della
legge n. 118 del 2014), in forza del quale lo ius superveniens di cui alla nuova
disciplina del processo in absentia non si applica ai processi definiti, anche solo
nei gradi di merito, prima dell’entrata in vigore della citata legge n. 67 del 2014.
Non si versa in questa ipotesi nel caso di specie, poiché, come si è visto, il primo
grado si è definito dopo l’entrata in vigore della novella, sicché deve trovare

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processo.

applicazione la disciplina di cui alla legge n. 67 del 2014 e, quindi, quella della
rescissione del giudicato ex art. 625-ter cod. proc. pen.

3. Ciò premesso, rileva la Corte che le circostanze dedotte dal richiedente (e
documentate attraverso í relativi allegati) sono idonee a dar conto della
sussistenza, nel caso di specie, del presupposto della rescissione del giudicato,
ossia dell’incolpevole mancata conoscenza in capo allo stesso della celebrazione
del processo nei suoi confronti: viene in rilievo a questo proposito l’invalidità

diverso da quello eletto da Meoli e indicato come inesistente dall’agente postale
preposto alla notificazione), invalidità che – oltre a precludere l’attivazione della
procedura ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. – ha posto l’istante nella
condizione di incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
Tale condizione non può dirsi venuta meno a seguito delle successive vicende del
processo: deve infatti ritenersi adempiuto l’onere del richiedente di provare la
mancata conoscenza del processo a suo carico (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014
– dep. 03/09/2014, Burba) in considerazione, per un verso, dell’esito della
notificazione all’imputato del decreto che dispone il giudizio e dell’estratto
contumaciale (pur, quest’ultima, non prevista dall’art. 548, comma 3, cod. proc.
pen., come modificato dalla legge n. 67 del 2014) all’indirizzo presso il quale è
risultato irreperibile (con il mancato espletamento, denunciato dall’istante, degli
incombenti di cui all’art. 170, comma 3, cod. proc. pen.), laddove, per altro
verso, il medesimo indirizzo risulta adoperato utilmente per la notificazione a
cura della polizia giudiziaria dell’avviso di conclusione delle indagini e indicato
nell’ordine di esecuzione e nel relativo verbale di notificazione a cura sempre
della polizia.
Né in senso contrario può argomentarsi sulla base della conoscenza da parte
di Meoli dell’esistenza del procedimento determinata dalla notificazione a mani
proprie dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari contenente
l’indicazione del difensore d’ufficio: infatti, l’onere di attivazione idoneo, in caso
di mancato adempimento, ad integrare la colpevole mancata conoscenza della
celebrazione del processo di cui all’art. 625-ter cod. proc. pen. deve ritenersi
esaurito con la dichiarazione di domicilio, a fronte della quale l’erronea
notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare ad un indirizzo
inesistente (e come tale indicato dall’agente postale) attribuisce alla condizione
di Meoli il connotato dell’incolpevolezza richiesto per la rescissione del giudicato,
tanto più che proprio l’intervenuta dichiarazione di domicilio legittimava, in capo
all’istante, il giustificato affidamento circa la notificazione degli atti del processo
presso quel domicilio. Tale rilievo è valido anche con specifico riferimento alla

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della notificazione dell’avviso dell’udienza preliminare (inviato ad indirizzo

conoscenza, nella fase procedimentale delle indagini preliminari, del difensore
d’ufficio nominato dall’autorità procedente (il che, in uno con le circostanze
relative alle varie notifiche effettuate nei confronti del richiedente sopra
richiamate, rende ragione della diversità del caso di specie da quello esaminato
da Sez. 6, n. 15932 del 01/04/2015 – dep. 16/04/2015, Della Nave, Rv.
263084).

4. La richiesta, pertanto, deve essere accolta, sicché deve disporsi la revoca

trasmissione degli atti al medesimo Tribunale. L’interpretazione “di sistema” che
ha condotto Sez. U. Burba a ritenere applicabile anche con riguardo alla
rescissione del giudicato la disciplina della sospensione dell’esecuzione impone in linea, del resto, con la previsione di cui all’art. 175, comma 7, cod. proc. pen.
richiamata anche in dottrina a proposito dell’istituto in esame – che, deliberata la
revoca della sentenza posta in esecuzione nei confronti di Meoli, ne sia disposta
l’immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. La Cancelleria
comunicherà immediatamente al Procuratore Generale presso questa Corte il
dispositivo ex art. 626 cod. proc. pen., norma che, come già affermato dalla
giurisprudenza di legittimità sulla base di un’applicazione estensiva della
disposizione, anche se dettata in tema di misura cautelare ovvero di pena
accessoria o di misura di sicurezza, deve ritenersi comprensiva dell’ipotesi di
detenzione senza titolo (Sez. 4, n. 1377 del 18/04/1995 – dep. 21/04/1995,
Balil, Rv. 201032), ipotesi che ricorre nel caso di specie come effetto della
decisione adottata.

P.Q.M.

Revoca nei confronti di Meoli Umberto la sentenza n. 7393/2014 emessa dal
Tribunale di Milano in data 24/6/2014 e dispone trasmettersi gli atti al medesimo
Tribunale. Dispone l’immediata scarcerazione del Meoli se non detenuto per altra
causa. Manda alla Cancelleria per la immediata comunicazione al P.G. in sede per
quanto di competenza.
Così deciso il 25/08/2015.

della sentenza n. 7393/2014 emessa il 24/06/2014 dal Tribunale di Milano e la

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