Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3598 del 16/12/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3598 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORANTE RENATO N. IL 18/06/1967
avverso l’ordinanza n. 4507/2014 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
15/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LA ALORCIA;
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sentite le conclusioni del PG Dott. »5 E
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Data Udienza: 16/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del Riesame di Napoli, con ordinanza in data 15-9-2014, in parziale
accoglimento dell’appello proposto da Renato MORANTE avverso il provvedimento del
30-9-2013 con il quale la Corte di Appello di Napoli aveva rigettato l’istanza di
sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari presso
l’abitazione, disponendo la custodia presso la sezione detenuti dell’Ospedale Cardarelli

Ospedaliera Monaldi di Napoli.
2. Morante, con sentenza 16-7-2012, era stato condannato, per i reati di tentato omicidio
pluriaggravato, porto e detenzione di arma ed evasione, alla pena di anni 16 e mesi 9 di
reclusione e il 17-7-2012 il Tribunale di Benevento, ritenendo il pericolo di fuga, gli
aveva applicato, ai sensi dell’art. 307, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., la misura
cautelare custodiale.
3. Il provvedimento del tribunale del riesame di Napoli era emesso in sede di rinvio in
quanto un precedente provvedimento di rigetto della richiesta di sostituzione della
misura era stato annullato da questa corte con sentenza 30-5-2014 che aveva disposto
il rinvio per nuovo esame a)dell’attualità delle esigenze cautelari giustificative della più
grave misura, b)dell’eccezionalità delle esigenze cautelari sotto il profilo del pericolo di
fuga, negato nell’atto di appello con diffusi rilievi difensivi anche quanto all’estraneità
del Morante a logiche criminali associate, c)della compatibilità delle condizioni di salute
dell’imputato con lo stato di detenzione.
4. Il tribunale, a dimostrazione dell’attualità, concretezza ed eccezionalità delle esigenze
cautelari, evidenziava come i fatti rappresentassero l’epilogo di un’attività di
persecuzione posta in essere dal Morante nei confronti della vittima, attività che aveva
determinato l’applicazione della misura degli arresti donniciliari, dalla quale egli era
evaso per commettere il tentato omicidio, e, come detto, gli applicava gli arresti
domiciliari in luogo di cura per incompatibilità delle condizioni di salute con il regime
carcerario.
5. Il ricorso si affida a quattro motivi.
6. Primo: violazione di legge in quanto la sussistenza delle esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza era stata parametrata sulla base dell’art. 275, comma 1 bis, cod.
proc. pen., senza tener conto che il provvedimento applicativo della misura cautelare
era stato emesso ex art. 307, comma 2 lett. b), stesso codice, in tal modo omettendo la
valutazione del pericolo di fuga e dell’estraneità o meno del ricorrente a logiche
criminali.
7. Secondo: vizio di motivazione sui punti 1) e 2) del protocollo di giudizio fissato nella
sentenza di annullamento e cioè sul pericolo di fuga e sul suo carattere eccezionale, non
essendosi tenuto conto di una serie di fatti successivi alla commissione dei reati, quali

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di Napoli, sostituiva la più grave misura con quella domiciliare presso l’Azienda

l’insorgenza di una serie di patologie e il loro stato e grado, nonché la loro incidenza
sugli atti della vita quotidiana, e la condotta tenuta in epoca successiva, tali da rendere
illogico il diniego della misura degli arresti dorniciliari presso l’abitazione con controllo a
mezzo ‘braccialetto elettronico’, idonea a garantire al Morante un ambiente meno
esposto a rischio infettivo (in considerazione delle lesioni addominali da pregresso
intervento di splenectomia e conseguente deficit immunitario, nonché insufficienza
mitralica) e più consono al suo stato mentale.

e vizio di motivazione in punto idoneità della disposta misura a far fronte alle esigenze
di cura del Morante per le ragioni indicate nel motivo che precede.
9. Quarto motivo: violazione dell’art. 32 Cost. laddove è stato imposto il luogo di cura che
invece avrebbe dovuto essere indicato dal ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita parziale accoglimento.
2. Sono fondati il primo ed il secondo motivo che censurano rispettivamente la ritenuta
sussistenza delle esigenze cautelari sulla base dell’art. 275, comma 1 bis, senza tener
conto che il provvedimento applicativo della misura cautelare era stato emesso ex art.
307, comma 2 lett. b), cod. proc. pen., e il mancato allineamento da parte del giudice
del rinvio al punto 2) del protocollo di giudizio fissato nella sentenza di annullamento,
relativo al pericolo di fuga.
3. Invero l’ordinanza impugnata, trascurando che il provvedimento applicativo della misura
cautelare (Tribunale di Benevento 17-7-2012) era stato adottato ai sensi dell’art. 307,
comma 2 lett. b), cod. proc. pen., non già ex art. 275, comma 1 bis, stesso codice, ha
omesso la valutazione dell’attualità delle esigenze cautelari sotto il profilo del pericolo di
fuga anche alla luce dell’eventuale inserimento dell’imputato in logiche criminali
associate, pericolo giustificativo dell’applicazione della misura, nonché, avendo ritenuto
le condizioni di salute del Morante incompatibili con il regime detentivo, dell’eccezionale
rilevanza di tali esigenze cautelari.
4. Infatti, a fronte della sussistenza del pericolo di fuga ritenuta nel provvedimento
genetico in considerazione dell’entità della pena e di quella inflitta con una precedente
condanna, del collegamento con la criminalità organizzata, della disponibilità di armi
anche da guerra, dei reiterati tentativi di aggressione ai danni del De Santis e di
persone a lui vicine, il tribunale napoletano ha evidenziato il diverso profilo che i fatti
delittuosi rappresentavano l’epilogo di un’attività di persecuzione posta in essere dal
Morante nei confronti della vittima, attività che aveva determinato l’applicazione della
misura degli arresti domiciliari, dalla quale egli era evaso per commettere il tentato
omicidio.

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8. Terzo motivo: violazione di legge in relazione all’art. 275, comma 4 ter, cod. proc. pen.

5. In tal modo il giudice dell’appello ha giustificato la sussistenza del pericolo di
reiterazione del reato, senza tuttavia affrontare il tema del pericolo di fuga, così
mancando di uniformarsi ad una delle indicazioni della sentenza di annullamento, e
senza altresì valutare l’eccezionale rilevanza del pericolo di cui sopra che, sola, giustifica
la misura cautelare dell’arresto in luogo di cura nel caso, ritenuto nella specie, di
incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario.
6. L’ordinanza va quindi annullata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

quarto, che in tema di applicazione della misura cautelare degli arresti in un luogo
pubblico di cura, ai sensi del primo comma dell’art. 284 cod. proc. pen., incombe al
giudice, secondo indirizzo di questa corte, di indicare espressamente, nel
provvedimento impositivo della misura, il luogo del ricovero che possa contemperare le
esigenze di cura con quelle della sicurezza, senza che l’indagato possa reclamare alcun
diritto o facoltà di intervento su tale individuazione (Sez. 2, n. 2154 del 18/04/1995 dep. 24/05/1995, Mulè, Rv. 201429).

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc.
pen..
Così deciso il 16-12-2014

7. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame osservandosi peraltro, a contrasto del

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