Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35979 del 25/08/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. F Num. 35979 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Massaro Giuseppe, nato a Venafro il 03/05/1967
avverso la sentenza del 17/03/2015 della Corte d’appello di Campobasso
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo
Canevelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avv. Antonio D’Alessandro, che è riportato al ricorso ;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza del 17/03/2015, in
riforma della pronuncia assolutoria del Tribunale di Isernia del 14/06/2012, ha
affermato la responsabilità di Massaro Giuseppe in relazione all’imputazione di
cui all’art. 9 I. 27 dicembre 1956 n. 1423.
2. La difesa nel suo ricorso eccepisce violazione di cui all’art. 606 comma
1 lett. e) cod. proc. pen., nella parte in cui il provvedimento impugnato ha
omesso di indicare i motivi di diritto a sostegno della condanna, a fronte
dell’intervenuta abrogazione della disposizione incriminatrice disposta dall’art.
120 d. legisl. 6 settembre 2011 n. 159.
3. Con il secondo motivo si deduce violazione di cui all’art. 606 comma 1
lett. e) cod. proc. pen. con riguardo alla mancata analisi del dolo del reato, e si
richiama il motivo a delinquere, individuabile nella necessità di recarsi dal
Prefetto, fuori dal suo comune di residenza, per sollecitare la ricerca di un posto
di lavoro.

Data Udienza: 25/08/2015

4. Si eccepisce la sussistenza degli estremi della non punibilità del fatto,
ai sensi dell’art.131 bis cod. pen. introdotto dal d. legisl. del 16 marzo 2015 n.
28, richiamando le pronunce di questa Corte sull’applicabilità della disposizione
in sede di legittimità, e contestualmente gli elementi di fatto, quali i motivi a
delinquere, e la già considerata tenuità del fatto che ha condotto al
riconoscimento dell’applicabilità delle attenuanti generiche.

1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2.

Deve escludersi la fondatezza del primo motivo, sollevato con

riferimento ad un difetto di motivazione che in fatto risulta superato con
l’individuazione della presenza dell’interessato fuori dal comune ove aveva
l’obbligo di trattenersi, in assenza di autorizzazione all’allontanamento, per
l’accertata vigenza della relativa misura di prevenzione. Per contro l’ipotizzata
violazione di legge, dovuta all’effetto abrogativo della disposizione incriminatrice,
a seguito dell’intervento del d.legisl. 06/09/2011 è escluso dalla disposizione di
cui all’art. 117

che sancisce la continuità del reato per le violazioni già

consumate di cui sia confermata la rilevanza penale, condizione che nella specie
è verificata dalla previsione di cui all’art. 75 d. legisl. cit. che si pone in
continuità normativa (sul punto vedi da ultimo Sez. 5, n. 49464 del 26/09/2013,
Minnella, Rv. 257933) con l’art. 9 I. 27 dicembre 1956 n. 1423 contestato.
3. Manifestamente infondata è la deduzione del vizio di motivazione
riguardo il dolo del reato, identificabile nella coscienza e volontà dell’azione, che
non deve confondersi con il motivo a delinquere, cui si richiama il ricorso, così
sottraendosi al raffronto con il contenuto della sentenza in punto di elemento
psicologico, e dimostrando di voler sottoporre in questa sede una difforme
valutazione di merito attraverso l’allegazione di circostanza di mero fatto
estranea all’ambito del giudizio di legittimità.
4. Come già rilevato da precedenti sul punto di questa Corte (da ultimo
Sez. 4, Sentenza n. 33821 del 01/07/2015) è possibile in sede di legittimità
operare sulla base del testo della sentenza impugnata, una valutazione
preliminare in ordine all’astratta possibilità di riconoscere in favore del ricorrente
l’applicabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen,
introdotta dal d. legisl. del 16 marzo 2015 n. 28, in quanto, stante la natura di
norma più favorevole, se ne impone l’applicazione sulla base del principio di cui
all’art. 2 comma 4 cod. pen., richiamato dalle disposizioni convenzionali di cui
all’art. 7 CEDU.

Cassazione sezione VI, rg. 30564/2015

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella specie dall’esame della sentenza si ricavano degli indicatori
favorevoli nel senso indicato poiché, esclusa la ricorrenza degli elementi di fatto
considerati ostativi all’applicazione della disposizione richiamata, emerge che la
violazione contestata è stata accertata esclusivamente in quanto l’interessato si
è presentato presso gli uffici della prefettura, con ciò stesso ponendo in essere
un’attività poco idonea all’effettiva sottrazione al controllo, circostanza già

pena, riconoscendo l’applicazione delle attenuanti generiche.
La valutazione espressa al riguardo non permette di escludere in linea
astratta la sussunzione della condotta nel fatto di particolare tenuità, circostanza
che impone l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla verifica
delle condizioni di applicabilità dell’art.131 bis cod.pen., con rinvio alla Corte
d’appello di Salerno, al fine di consentire al giudice di merito la valutazione di
fatto richiesta per l’applicazione della nuova disposizione di legge, sopraggiunta
alla pronuncia impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di
appello di Salerno.
Così deciso il 25/08/2015

sottolineata dalla Corte territoriale al fine di contenere la determinazione della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA