Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35979 del 23/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35979 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CRASTI GENNARO N. IL 27/01/1968
avverso la sentenza n. 12022/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 23/04/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato. Da un lato il ricorrente non indica
un motivo di censura specifico, riconducibile in uno dei tipi previsti
dall’art. 606 IA comma cpp, ma si limita a formulare un giudizio di
opportunità sulla predisposizione di una prova; dall’altro la difesa formula
una censura che è avulsa dal contenuto della motivazione della decisione
impugnata. A tal proposito va osservato che “Ai sensi degli art. 606, 1°
comma, e 591, 1° comma, lett. c), c.p.p. (in relazione al difetto dei requisiti
dell’impugnazione indicati dall’art. 581, lett. c, c.p.p.), è inammissibile il
ricorso per cassazione nel quale si propongano censure attinenti al merito
della decisione, congruamente giustificata, mancando peraltro una
specifica indicazione della correlazione fra le motivazioni della decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione” [Cass.
pen., sez. Il, 30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli stessi termini, Cass.
pen., sez. Il, 15.5.2008 Ced Cass., rv. 2401091
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre te al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,0 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in okna il 23.4.2013
L’imputato CRASTI Gennaro ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
1) il fatto che la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente valutato la
possibilità di conferire a personale competente una perizia
antropometrica, con conseguente incidenza sul piano della valutazione
delle prove.