Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35979 del 13/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35979 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
AGUILAR ACHANCARAY VICTOR NELSON

n. il 28.8.1984

avverso l’ordinanza n. 2466/2012 della Corte d’appello di Milano del
17.05.2012
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
Udita all’udienza camerale del 13 maggio 2014 la relazione fatta dal
Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Lette le richieste del Procuratore Generale nella persona del dott.
Roberto Aniello che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza
senza rinvio.

Data Udienza: 13/05/2014

RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
AGUILLAR ACHANCARY ricorre per cassazione avverso l’ordinanza
indicata in epigrafe con cui la Corte d’appello di Milano ha dichiarato, per
genericità dei motivi, inammissibile l’appello da lui proposto avverso la
sentenza di condanna del Tribunale dello stesso capoluogo in data
29.11.2011 in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza.
Il ricorrente denuncia violazione di legge avendo esposto con il
gravame di merito le ragioni per cui aveva chiesto la diminuzione della

Denuncia altra violazione di legge per carenza di motivazione in
ordine alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena.
La prima richiesta è stata correttamente ritenuta del tutto
generica dalla Corte d’Appello.
La stessa valutazione non appare formulabile relativamente alla
richiesta di sospensione condizionale.
L’ordinanza impugnata fa anzitutto riferimento alle

“puntuali e

articolate motivazioni svolte dal primo giudice”; che in realtà si limitano
alla considerazione della condizione di cittadino straniero e all’assenza di
attività lavorativa, che svaluterebbero la formale incensuratezza.
Appare evidente che la condizione di straniero, fra l’altro non
irregolare, non costituisce elemento negativo ai fini della prognosi
richiesta per la sospensione condizionale, né può dar luogo ad una
presunzione di esistenza di precedenti penali non noti in Italia.
Non si comprende pertanto come la incensuratezza possa essere
svalutata dalla cittadinanza estera, né dall’assenza di attività
lavorativa.
A fronte di motivazioni che appaiono dunque di scarsa
congruenza, nell’appello si evidenziava la giovane età dell’imputato,
ribadendo altresì la valenza della incensuratezza.
I motivi d’appello erano pertanto dotati di specificità e
legittimavano la richiesta di rivalutazione critica in sede di giudizio di
merito d’appello.
P.Q.M.
Annulla l’impugnata ordinanza e dispone trasmett rsi gli atti alla
Corte d’appello di Milano per nuovo esame.
Così deciso’ Roma alla udienza del 13 maggio 2014

pena.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

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