Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35978 del 13/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 35978 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
SIMEOLI MARCO

n. il 29.04.1992

avverso la sentenza

n. 5186/13 del Tribunale di Napoli del

05.04.2013
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita all’udienza camerale del 13 maggio 2014 la relazione fatta dal
Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Lette le richieste del Procuratore Generale nella persona del dott.
Gianluigi Pratola che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 13/05/2014

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Simeoli Marco ricorre per cassazione avverso la sentenza,
indicata in epigrafe, del tribunale di Napoli emessa ex art. 444 c.p.p. in
ordine al reato di cui all’art. 116 del c.d.s..
Con un unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art.
464 n. 3 c.p.p.; espone che la richiesta di applicazione della pena (per
C mille di ammenda) contenuta nell’atto di impugnazione a decreto

e, successivamente, riproposta in sede dibattimentale in misura diversa
(C 1600 di ammenda) ed accolta previo consenso del P.M..
Assume che, secondo la giurisprudenza costante di questa
Corte, la richiesta di applicazione della pena deve essere contenuta
nell’atto di opposizione a decreto penale, con la conseguenza che non
può essere successivamente formulata in sede di dibattimento.
Il motivo è manifestamente infondato e determina
l’inammissibilità del ricorso.
Nel caso di specie, rigettata la richiesta di patteggiamento,
formulata con l’atto di opposizione a decreto penale, in quanto ritenuta
illegale, nel successivo giudizio immediato, in via preliminare, il
difensore dell’imputato, munito di procura speciale, ha reiterato la
richiesta indicando, però, una pena legale che veniva accolta dal
giudice monocratico, previo consenso del P.M..
Dunque, nel caso di specie non si versa nell’ipotesi già
esaminata da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 20517 del 12/05/2005
Ud. Rv. 231921) cui evidentemente si riferisce il ricorrente, secondo
cui la richiesta di applicazione della pena proposta contestualmente
all’opposizione al decreto penale di condanna, una volta rigettata dal
giudice, può essere riproposta in apertura del dibattimento introdotto dal
conseguente decreto di giudizio immediato, purché la nuova domanda
reiteri esattamente quella precedente.
Il caso sottoposto all’esame di Collegio è diverso perché
l’interessato non avrebbe mai potuto riproporre la stessa richiesta, per la
evidente illegalità della pena indicata nell’atto di opposizione.
Invero, la preclusione introdotta dal terzo comma dell’art. 464
cod. proc. pen., riguarda l’eventualità che una richiesta di
patteggiamento venga presentata per la prima volta nel giudizio
conseguente all’opposizione, mentre la reiterazione della precedente

z ir

penale di condanna è stata rigettata in ragione di un errore di calcolo

domanda costituisce il presupposto affinché possa esercitarsi il sindacato
del giudice dibattimentale sulla precedente richiesta di applicazione della
pena ex art. 444 c.p.p. ma in caso di ingiustificato dissenso del P.M. o di
rigetto nel merito di essa da parte del G.I.P, ma non quando la
precedente richiesta aveva ad oggetto una pena illegale.
Inoltre il ricorso, come rileva il Procuratore Generale requirente,
è inammissibile anche per mancanza di interesse.
Deve, a tal proposito, evidenziarsi che questa Corte di

secondo il quale nel sistema processuale penale la nozione di
interesse ad impugnare non può essere basata sul mero concetto di
soccombenza – a differenza delle impugnazioni civili che
presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa
come conflitto di interessi contrapposti – ma va piuttosto individuata
in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa,
perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di
svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in
quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione
più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti
logicamente coerente con il sistema normativo (si veda Sez. U, n.
6624 del 27/10/2011, Rv-. 251693). Dunque, l’interesse richiesto
dall’art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di
qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e
diretti del provvedimento da impugnare e sussiste soltanto se il
gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un
provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più
vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente (S.U.
sentenza n. 42 del 13.12.1995, Rv. 203093; Sez. U. sentenza n.
10372 del 27.09.1995, Rv. 202269).
Pertanto, deve ritenersi evidente come l’odierno ricorrente non
abbia un concreto ed attuale interesse all’accoglimento dei motivi
della sua impugnazione, in quanto concernente una nuova
formulazione della richiesta di applicazione della pena, diversa da
quella contenuta nell’atto di opposizione, peraltro oggetto di una
richiesta formulata dallo stesso prevenuto, e della quale ha
concretamente beneficiato, né ha indicato l’esistenza di una concreta
utilità alla rimozione del provvedimento impugnato (in questo senso si
legga Cass., Sez. 3, n. 38401 del 09/07/2008, Rv. 241285).

3

9′-(

Cassazione ha, in più occasioni, avuto modo di affermare il principio

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento dell spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma alla udienza del 13 maggio 2014..

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA