Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35977 del 25/08/2015


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Penale Sent. Sez. F Num. 35977 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

Data Udienza: 25/08/2015

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Gagliano Francesco, nato a Milano il 29/10/1985
avverso la sentenza del 16/12/2014 del Tribunale di Milano
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo
Canevelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 16/12/2014, ha applicato nei
confronti di Gagliano Francesco la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione,
in relazione al delitto di evasione, previa concessione delle attenuanti generiche,
equivalenti alla recidiva contestata.
2. L’interessato nel suo ricorso eccepisce violazione di cui all’art. 606
comma 1 lett. e) cod. proc. pen., nella parte in cui il provvedimento impugnato
ha omesso di indicare le ragioni della mancata applicazione della formula di
proscioglimento in fatto, e di giustificare la congruità della pena determinata,
oltre che la corretta qualificazione giuridica dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per genericità e carenza di interesse.
2. La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle
parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo della
motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. (Sez.
5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359).

4

Nella specie la pronuncia richiama, a fondamento dell’esclusione
dell’applicazione di formule di proscioglimento in fatto, le risultanze del verbale
di arresto e le dichiarazioni dell’interessato, atti dai quali da un canto è dato
desumere la mancanza di una autorizzazione dell’interessato all’allontanamento,
dall’altro la mancata allegazione di circostanze giustificative del comportamento
tenuto, elementi che entrambi confermano l’esaustività dell’argomentazione,

3. Analoga genericità raggiunge la contestazione sulla determinazione
della pena, su cui il giudicante può intervenire solo in caso di illegalità, neppure
allegata; sulla qualificazione giuridica del fatto, il rilievo risulta meramente
evocato e non argomentato, ed è conseguentemente privo del relativo motivo.
4. All’accertamento di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in
dispositivo, e ritenuta equa, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.500 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 25/08/2015

contestata con i generici rilievi formulati nel ricorso.

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