Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35976 del 25/08/2015


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Penale Sent. Sez. F Num. 35976 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAGLIARO ROCCO N. IL 05/08/1986
avverso la sentenza n. 78/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
20/03/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/08/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO
Udito il Procurato
nerale in persona del Dott.
che ha conc
per

Data Udienza: 25/08/2015

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. P. Canevelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza deliberata il 20/03/2015, la Corte di appello di Bologna ha
confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 18/07/2013, che aveva
dichiarato Rocco Pagliaro responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 2, lett.

patente di guida per anni 1 e mesi 6.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto
ricorso per cassazione Rocco Pagliaro, attraverso il difensore avv. S. Chesi,
denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,
comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – erronea applicazione della legge penale.
L’esclusione dell’applicabilità del lavoro di pubblica utilità nei casi in cui il
conducente abbia provocato un incidente non può essere riferita ai casi in cui
l’incidente abbia provocato danni alle sole cose ovvero il problema alla
circolazione stradale sia stato inesistente o trascurabile, interpretazione, questa,
accolta nella giurisprudenza di merito. Le conseguenze collegate ad una
determinata circostanza aggravante non possono operare quando la circostanza
stessa sia risultata soccombente nel giudizio di comparazione. Nel caso di specie,
la circostanza aggravante di cui al comma 2 bis dell’art. 186 c..d.s. non andava
applicata in quanto il ricorrente è stato trovato fermo sulla corsia di emergenza
all’interno della propria auto e non sono stati accertati segni di incidente sul
guard-rail, né vi sono state auto coinvolte o danni fisici per il conducente; la
circostanza comunque non ha trovato in concreto applicazione, non essendo
stata revocata la patente, la cui sospensione poteva essere contenuta nella
misura di un anno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Le doglianze relative alla sussistenza, nel caso di specie, della circostanza
aggravante di cui al comma 2 bis dell’art. 186 c.d.s. sono manifestamente
infondate. La Corte di merito ha dato atto della collisione, causata dallo stato di
ebbrezza dell’imputato, con il guard-rail della tangenziale, così argomentando
circa la configurabilità della circostanza in esame in termini coerenti con la
giurisprudenza di legittimità: in una fattispecie analoga a quella in esame, questa
Corte, affermando la riconducibilità nella nozione di incidente stradale anche
2

c), 2 bis e 2 sexies, c.d.s., alla pena di giustizia, nonché alla sospensione della

dell’urto del veicolo contro un ostacolo, ha ritenuto immune da censure la
decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto lo sbandamento di un’auto ed il
conseguente urto contro il guard-rail circostanze idonee ad integrare la nozione
di incidente ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2
bis, c.d.s. (Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012 – dep. 31/10/2012, Pititto, Rv.
253734). La sussistenza dell’aggravante rende manifestamente infondata la
doglianza relativa alla durata della sospensione della patente di guida.
Del pari manifestamente infondate sono le doglianze che censurano

base delle connotazioni, nel caso di specie, dell’incidente provocato
dall’imputato: al riguardo, la Corte di merito ha fatto buon governo del principio
di diritto in forza del quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, la condizione
preclusiva per la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di
pubblica utilità è costituita dall’aver provocato un incidente inteso come qualsiasi
avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della
circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma
rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4, n. 47276 del
06/11/2012 – dep. 06/12/2012, Marziano, Rv. 253921). L’interpretazione accolta
dalla giurisprudenza di legittimità, del resto, è in linea con la giurisprudenza
costituzionale: con l’ordinanza n. 247 del 2013, infatti, il Giudice delle leggi ha
ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 186, comma 9-bis, c.d.s. nella parte in cui – consentendo, per il reato di
guida sotto l’influenza dell’alcool, la sostituzione della pena pecuniaria e
detentiva con quella del lavoro di pubblica solo «al di fuori dei casi previsti dal
comma 2-bis del presente articolo» – preclude l’accesso al lavoro di pubblica
utilità in ogni caso in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia cagionato un
incidente stradale, così (secondo il giudice a quo) equiparando e disciplinando in
modo eguale fattispecie diverse, come quella in cui la condotta imprudente abbia
determinato un lieve tamponamento con danni alle cose o, al limite, alla sola
persona dello stesso conducente e quella di un grave sinistro stradale con esiti
letali o con danni arrecati alle persone: ha rilevato al riguardo la Corte
costituzionale che «non si riscontra alcuna irragionevolezza intrinseca nella scelta
del legislatore di escludere la possibilità di sostituire la pena detentiva e
pecuniaria irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza con quella del lavoro
di pubblica utilità allorché la fattispecie risulti aggravata dal fatto dì aver
cagionato un incidente stradale», in quanto «la rado dell’aggravante è da
ricercarsi nella volontà del legislatore di punire più gravemente qualsiasi
turbativa delle corrette condizioni di guida, in quanto ritenuta potenzialmente
idonea a porre in pericolo l’incolumità personale dei soggetti e dei beni coinvolti

l’omessa sostituzione della pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità sulla

nella circolazione a causa della strutturale pericolosità connessa alla circolazione
dei veicoli che richiedono una particolare abilitazione alla guida».
Né in senso contrario può argomentarsi sulla base dell’esito del giudizio di
comparazione, posto che, ai fini dell’operatività del divieto di sostituzione della
pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità – previsto dall’art.
186, comma 9-bis, c.d.s. – è sufficiente che ricorra la circostanza aggravante di
aver provocato un incidente stradale essendo, invece, irrilevante che, all’esito del
giudizio di comparazione con circostanza attenuante, essa non influisca sul

P.M. in proc. Selmi, Rv. 263012), risultando altresì manifestamente inconferente
la censura incentrata sulla mancata revoca della patente di guida, ossia su un
eventuale errore nella commisurazione della sanzione accessoria, censura
peraltro non dedotta con i motivi di appello.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle
ammende della somma, che si stima equa, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 25/08/2015.

trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 13853 del 04/02/2015 – dep. 01/04/2015,

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