Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35976 del 14/03/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35976 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI
CATANZARO
nei confronti di:
COSTANZO ROBERTO N. IL 06.05.1963
avverso la sentenza del GIP presso il TRIBUNALE DI CATANZARO del 17/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, lette le
conclusioni del PG in persona del dott. Antonio Gialanella che ha chiesto l’annullamento
con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa disposizione sulla
sospensione della patente di guida

RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Catanzaro applicava ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen. a Costanzo Roberto, imputato del reato di guida in stato di
ebbrezza con tasso alcolemico pari a 0,85/0,87 g/I, la pena di € 4750,00 di ammenda.,
sostituita con diciannove giorni di lavoro di pubblica utilità
2. Avverso tale sentenza promuove ricorso per cassazione il Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, deducendo l’illegalità della
trattamento sanzionatorio per aver omesso il giudice di applicare la sanzione

Data Udienza: 14/03/2014

amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, senza peraltro
rendere alcuna motivazione al riguardo.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Come statuito dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza applicativa di pena
concordata il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie, che dalla
pena medesima conseguano di diritto, “come nel caso di sospensione della patente,
determinando la relativa misura secondo i parametri ai quali rinvia la specifica
normativa del codice della strada” (Sez. un., 27 maggio 1998, n. 8488, Bosio). Il
divieto previsto dall’art. 445 c.p.p. è, infatti, limitato alle pene accessorie ed alle
misure di sicurezza diverse dalla confisca, sicché con la sentenza ex art. 444 c.p.p.
deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida e non rileva che nella richiesta di patteggiamento non si sia
eventualmente fatta alcuna menzione di tale sanzione, in quanto questa non può
formare oggetto dell’accordo tra le parti – limitato alla pena – e consegue di diritto alla
sollecitata pronuncia (Sez. 6, 3.11.1998, n. 3427, P.G. in proc. Orlandi; Sez. 5,
23.1.1992, n. 7487, P.G. in proc. Vicidomini). Nel caso di specie, l’accordo sulla pena
ratificato dal giudice comprendeva era relativo al reato di guida in condizioni di
ebbrezza alcolica, dal cui accertamento consegue, secondo quanto stabilisce il D.Lgs.
n. 285 del 1992, art. 186, comma 2 lett. b), la sospensione della patente di guida per
un tempo tra sei mesi ed un anno.
4. Poiché l’applicazione in concreto di tali criteri comporta l’uso dei poteri discrezionali
riservati al giudice di merito, in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico
ministero la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nella parte in cui non
dispone l’applicazione della predetta sanzione amministrativa.

P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al
tribunale di Catanzaro…

Così deciso nella camera di consiglio del 14 marzo 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

3. Il ricorso è fondato.

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