Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35975 del 14/03/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35975 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI
L’AQUILA
Nei confronti di:
DEL TOSTO MARCO N. IL 08.09.1975
avverso la sentenza del GIP presso il TRIBUNALE DI L’AQUILA del 10/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, lette le
conclusioni del PG in persona del dott. Aldo Policastro che ha chiesto l’annullamento con
rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa alla sanzione amministrativa della
sospensione della patente di g uida

RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di L’A q uila ha
proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di
L’Aquila in data 10 aprile 2013 con cui veniva applicata ex art. 444 c.p.p., nei confronti
di Del Tosto Marco la pena concordata in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2,
lett, c) del C.d.S. (con l’aggravante dell’ora notturna) di mesi q uattro di arresto ed C
1.500,00 di ammenda , con sospensione della patente di g uida per anni uno.
2. Con il ricorso è stato chiesto l’annullamento della sentenza impugnata per essere stato
il periodo di sospensione della patente di guida erroneamente determinato.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Data Udienza: 14/03/2014

Lo

3. Il ricorso è fondato: al Del Tosto è stato contestato il reato di guida in stato di ebbrezza
di cui al comma 2 lett. c) del C.d.S., avendo il test alcolimetrico rilevato valori pari a
2,32 gli alla prima prova e 2,23 g/I alla seconda effettuata dopo pochi minuti.
Con L. 15 luglio 2009, n. 94 è stato disposto il raddoppio della durata della
sospensione della patente nel caso, che ricorre nella specie (cfr. verbale di
accertamento allegato al ricorso), in cui il veicolo appartenga a persona estranea al
reato.

4. Deve quindi essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla
durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida, e questa deve essere rideterminata in anni due.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la impugnata sentenza limitatamente alla statuizione di
sospensione della patente di guida per anni uno, sospensione che ridetermina in anni
due.

Così deciso nella camera di consiglio del 14 marzo 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Dovendosi soltanto rettificare la quantità della sanzione, per errore di computo, può
provvedere direttamente questa Corte ex art. 619 c.p.p.

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