Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35974 del 28/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35974 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA
Nei confronti di :
PERONE LUIGI ROSARIO

N. IL 07.02.1966 ;

avverso la sentenza del GIP presso il TRIBUNALE DI ROMA in data 24 settembre 2013
sentita la relazione fatta dal Consi g liere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI ;
lette le conclusioni del PG in persona del dott. Gioacchino Izzo che ha chiesto l’acco g limento
del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’impu g nata sentenza, emessa ex art. 444 c.p.p. il GIP presso il Tribunale di Roma
ha applicato a Perone Lui g i Rosario la pena concordata di mesi due e g iorni venti di
arresto ed C 666,00 di ammenda, con sospensione della patente di g uida per la durata
di sei mesi in relazione al reato di g uida in stato di ebbrezza.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il PG lamentando la inosservanza o erronea
applicazione della le gge penale, per aver il Tribunale omesso di applicare la confisca del
veicolo
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
la disposizione normativa di cui all’art. 186 C.d.S. è stata
Osserva la Corte :
parzialmente modificata dalla L. 29 lu g lio 2010, n. 120, art. 33, recante “Disposizioni in
materia di sicurezza stradale”. In particolare, lo specifico richiamo nell’art. 186, come
novellato, all’art. 224 ter C.d.S., introdotto dalla richiamata L. n. 120 del 2010
(intitolato “Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della
confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conse g uenza di ipotesi di reato”),
fa fondatamente ritenere, alla stre g ua di una interpretazione or g anica delle norme di
riferimento, che la confisca, prevista per la più g rave ipotesi di g uida in stato di
ebbrezza (nonché per il reato di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest e di g uida sotto
l’influenza di sostanze psicotrope), è ora q ualificata come sanzione amministrativa e
1.

Data Udienza: 28/02/2014

P.Q.M.
annulla la impugnata sentenza limitatamente alla omessa confisca della vettura tg
CV902VH, confisca che applica,.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 febbraio 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

non più penale, come in precedenza, sciogliendo dubbi interpretativi, era stato
affermato da questa Corte (Sez. Un. 25 febbraio 2010, Rv. 247042) e dalla Corte
Costituzionale (sentenza n. 196/2010). Dunque, il legislatore operando una specifica
scelta, ha optato per la natura amministrativa della confisca di cui all’art. 186 C.d.S. in
riferimento alle ipotesi di reato sopra ricordate. Ma, pur con l’entrata in vigore della
ennesima modifica al C.d.S., è rimasto fermo l’obbligo (previsto per espressa
disposizione di legge anche prima dell’ultima novella di cui alla L. n. 120 del 2010, in
quanto introdotto con la riforma del 2008) per il giudice di disporre la confisca (quale
sanzione amministrativa accessoria, al pari della sospensione della patente di guida) nel
caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena per quei reati per i quali la
stessa è prevista dalla legge quale ulteriore conseguenza.
Dunque, analogamente a quanto avviene già per l’applicazione (obbligatoria) della
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice dispone la
confisca con sentenza che a cura del cancelliere viene trasmessa in copia al prefetto
competente (art. 224 ter C.d.S., comma 2, come novellato), salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea al reato. Nè rileva che il veicolo oggetto della confisca
non sia stato sottoposto a sequestro (come nel caso in esame). In effetti, la
trasformazione della natura giuridica del vincolo reale da penale ad amministrativo non
implica la violazione del principio di legalità previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, in
tema di sanzioni amministrative.
Invero, il citato art. 1 recita “nessuno può essere assoggettato a sanzioni
amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della
commissione della violazione”, quest’ultima da intendersi, ovviamente,
“amministrativa”. Ma la violazione, per il caso che ci occupa (art. 186 C.d.S., comma 2,
lett. c)), non integra un’ipotesi di condotta illegale amministrativa, ma esclusivamente
penale, solo che per essa si applica anche una sanzione che ha natura amministrativa
(confisca).
4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente alla
omessa confisca dell’autovettura targata CV 902 VH, confisca che può essere disposta
direttamente dalla Corte conseguendo per le ragioni esposte detta sanzione
direttamente dalla legge.

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