Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35973 del 28/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35973 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
ASTEGGIANO RICCARDO

N. IL 10.02.1971

avverso la sentenza del TRIBUNALE DI TORINO in data 22 aprile 2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette le conclusioni del PG in persona del dott. Vito D’Ambrosio che ha chiesto l’annullamento
senza rinvio dell’impugnata sentenza con rimessione degli atti allo stesso giudice perché
ridetermini il periodo di sospensione della patente di guida
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, emessa ex art. 444 c.p.p. il GIP presso il Tribunale di Torino
ha applicato ad Asteggiano Riccardo la pena concordata di mesi tre e giorni dieci di
arresto ed € 833,00 di ammenda, pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità, con
revoca della patente di guida per il reato di guida in stato di ebbrezza e rifiuto di
sottoporsi agli accertamenti clinici e strumentali necessari, previsti e puniti dagli artt.
186, commi 2 e 7 e 187, comma 8 del Codice della Strada.
2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione a mezzo del difensore
l’Asteggiano deducendo l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale
nell’applicazione della sanzione della revoca della patente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale ha così motivato la disposta revoca della patente : “Segue ex lege la revoca
della patente di guida, alla luce dell’ultima parte dell’art. 186 comma 7 C.d.S., che
prevede che se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti
per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della
revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI (disposizione
introdotta dal decreto legge n. 92 del 2008 in luogo di quella precedente che recitava:
quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, da ciò
desumendosi – in linea con la costante giurisprudenza, che si fonda sulla lettera
espressa della legge- che la modifica normativa sul punto è stata effettuata proprio per
ancorare la decorrenza dei due anni alla precedente condanna e non alla data di
commissione del precedente reato. Nel caso di specie, quindi, non si ordina la mera
1.

Data Udienza: 28/02/2014

sospensione della patente , bensì la revoca, poiché risulta dal certificato penale che
ASTEGGIANO è stato condannato in data 15.12.2009 dal Trib. Torino, sezione
distaccata di Ciriè, irrev. Il 27.2.2010, per violazione dell’art. 186, comma 2 lett. c)
C.d.S. Il fatto oggetto del presente procedimento è stato commesso in data 9 maggio
2011”.
Va in proposito osservato che, come precisato da questa Corte (cfr. ex plurimi, Sez. 4,
n. 13548 del 2013), “La questione che viene in rilievo concerne l’ermeneusi del
sintagma contenuto nell’art. 186 C.d.S., comma 7, laddove è previsto che, se il fatto è
commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti “per il medesimo reato”,
è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di
guida. Come noto, con D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla L. 2 ottobre 2007,
n. 160, la fattispecie del rifiuto di sottoporsi dall’accertamento relativo al tasso
alcolemico era stata depenalizzata e sanzionata solo in via amministrativa. A seguito
delle modifiche successivamente introdotte al codice della strada dal D.L. 23 maggio
2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, la fattispecie
che occupa è stata nuovamente criminalizzata, atteso che l’art. 186 C.d.S., comma 7,
prevede espressamente l’applicazione “delle pene di cui al comma 2, lett. c)”,
dell’articolo ora citato, per il caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso
alcolemico. Si osserva, inoltre, che il testo dell’art. 186 C.d.S., comma 7, come
modificato dal D.L. n. 92 del 2008, prevede che la condanna comporti: la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei
mesi a due anni; la confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona
estranea alla violazione; e la revoca della patente di guida, se il fatto è commesso da
soggetto già condannato nei due anni precedenti per il “medesimo reato”.
Le considerazioni ora svolte sulle modifiche legislative che hanno interessato l’ipotesi
del rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, inducono ad apprezzare
l’autonoma rilevanza della fattispecie del rifiuto di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7,
rispetto alle altre ipotesi di reato previste dall’art. 186 C.d.S., comma 2, riguardanti le
diverse fattispecie di guida in stato di ebbrezza, per il caso in cui risultino accertati
determinati valori alcolemici. Conseguentemente, deve ritenersi che il riferimento
operato dal legislatore nel quarto periodo, dell’art. 186 C.d.S., comma 7, alla condanna
riportata dal soggetto nei due anni precedenti per il “medesimo reato” – implicante la
revoca della patente di guida – riguardi unicamente l’ipotesi di condotta recidivante
rispetto alla specifica fattispecie del “rifiuto”, compiutamente disciplinata dalla norma
incriminatrice di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7″.
Peraltro questa Suprema Corte ha da tempo parimenti chiarito che pure le diverse
ipotesi di guida in stato di ebbrezza, previste dall’art. 186 C.d.S., comma 2, a seguito
delle modifiche introdotte dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni
in L. 2 ottobre 2007, n. 160 – oggetto poi di ulteriori modifiche – integrano autonome
fattispecie incriminatici e che non ricorre alcun rapporto di specialità tra le diverse
disposizioni, che risultano caratterizzate da reciproca alternatività (Cass. Sez. 4,
sentenza n. 7305 del 29.01.2009, Rv. 242869).
Deve, pertanto, ritenersi che la condanna riportata dal soggetto nei due anni
precedenti, comportante la più grave sanzione della revoca della patente di guida,
debba riguardare non già genericamente una delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza
di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, bensì, specificamente, il “medesimo reato”
disciplinato dalla norma incriminatrice di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7, cioè a dire, il
rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.
4. Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla
disposta revoca della patente di guida, statuizione che viene eliminata. Ed invero, il
giudice procedente, erroneamente, ha ritenuto applicabile la sanzione della revoca della
patente di guida, nei confronti dell’imputato Asteggiano, il quale ha riportato condanna
nei due anni precedenti per guida in stato di ebbrezza, ex art. 186 C.d.S., comma 2, e
non già per l’ipotesi del rifiuto di sottoporsi all’accertamento tecnico del valore
alcolemico, sanzionata dall’art. 186 C.d.S., comma 7. Poiché l’applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per un
periodo da sei mesi a due anni, che consegue all’accertamento del reato che occupa,
comporta l’esercizio di poteri discrezionali demandati in via esclusiva al giudice del

merito, si dispone il rinvio degli atti al Tribunale di Torino, per la determinazione della
durata della predetta sanzione amministrativa.
P.Q.M.
annulla la impugnata sentenza limitatamente alla disposta revoca della patente,
disposizione che elimina nonché in ordine alla mancata applicazione di sospensione
della patente e rinvia al tribunale di Torino sull’ultimo punto_

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Così deciso nella camera di consiglio del 28 febbraio 2014

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