Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35973 del 03/03/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 35973 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
QUINAG MELANIE CAUNTAY N. IL 08/05/1977
avverso l’ordinanza n. 3172/2014 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
26/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
(2496R1 G„,kr,
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
esiti
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a )

(

Uditi difensor Avv.;

Lg

Data Udienza: 03/03/2015

RITENUTO IN FATTO
1 Con ordinanza 26.11.2014 il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di
riesame proposta nell’interesse di Quinag Melanie Cauntay contro l’ordinanza del GIP
che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al reato
di concorso in importazione di stupefacente del tipo metanfetamina tipo Cr/stai (artt.
73 DPR n. 309/1990).
Per quanto ancora interessa in questa sede, secondo il Tribunale, la gravità
indiziaria desunta dagli accertamenti presso le banche dati INPS e Agenzia delle

cellulari, unitamente alle esigenze cautelari (rappresentate dal pericolo di recidiva e dal
pericolo di fuga) giustificavano la massima misura restrittiva nei confronti della
Quinag, ritenuta l’organizzatrice dell’importazione attraverso un collaudato sistema.
2 II difensore ricorre per cassazione denunziando tre motivi.
2.1. Col primo motivo denunzia l’illogicità e contraddittorietà della motivazione
sulle esigenze cautelari ravvisate dal Tribunale (pericolo di fuga e reiterazione del
reato). Secondo la ricorrente, le misure vanno disposte quando sussistono esigenze
cautelari a prescindere dalla gravità del fatto ed il riferimento “all’arco di tempo”

di

cui all’ordinanza impugnata – è in contraddizione con il provvedimento del GIP che
contesta invece un unico fatto, avvenuto in data 12.5.2014. Osserva poi che l’arresto
avvenuto sei mesi dopo il fatto e sotto casa smentisce la concretezza ed attualità del
pericolo di fuga che il Tribunale ha ricavato dal ruolo, dall’arco di tempo e dalla
notevole entità della pena irroganda. Sul ritenuto pericolo di recidiva, infine, osserva
che la motivazione appare in contraddizione con l’informativa del 2.7.2014: in tale
atto, infatti, si registra l’interruzione dell’attività criminosa dopo il fatto contestato,
dimostrandosi così l’inesistenza di concreto pericolo di recidiva oltre che l’esaurimento
del tema di indagine.
2.2. Con altro motivo si deduce il vizio di motivazione sui gravi indizi di
colpevolezza con particolare riferimento al ruolo di organizzatrice dell’importazione
ravvisato dal Tribunale.
Osserva la riguardo la ricorrente:
– che le dichiarazioni di Pastorin e Bugay sono viziate dall’intento di escludere il
loro coinvolgimento, intento perseguito attraverso l’indicazione di una persona in
posizione sovraordinata: tali dichiarazioni, dunque, se possono avere valenza indiziaria
sul concorso della Quinag, non possono valere per riconoscere una diversa posizione
rispetto a quella dei dichiaranti. Stesse osservazioni valgono, secondo il ricorrente, con
riferimento agli accertamenti eseguiti presso la Banca dati dell’INPS e dell’Agenzia
delle Entrate, nonché ai contatti emersi dall’esame delle memorie dei cellulari in uso ai
coindagati; inoltre, rileva un errore dei giudici nell’interpretazione del contenuto di un
sms inviato dalla Quinag al Pastorin circa il nome del soggetto che doveva stare

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Entrate, nonché dalle dichiarazioni dei coindagati e dall’esame delle memorie dei

attento a non firmare al momento del ritiro del pacco: il messaggio della Quinag
conteneva un invito al Pastorin a non apporre il proprio nome (cioè quello del Pastorin
stesso e non quello della Quinag) quando firmava per la ricezione.
Un tale messaggio non esprimeva affatto la preoccupazione della Quinag di
essere identificata, ma la preoccupazione che il Pastorin potesse esserlo, e ciò – ad
avviso della ricorrente – è indicativo di un normale concorso di persone in posizione
analoga. Tali elementi, ad avviso della ricorrente, dimostrano il travisamento della
prova.

dell’art. 275 comma 3 con particolare riferimento alla adeguatezza della misura. Si
duole in particolare delle argomentazioni utilizzate dal Tribunale per giustificare il
diverso trattamento cautelare riservato ai coindagati Pastorin e Bugay e ritiene che la
misura degli arresti domiciliari applicata a costoro debba ritenersi adeguata anche per
lei.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Evidenti ragioni di priorità logica consigliano di partire dall’esame della
censura riguardante la motivazione sui gravi indizi di colpevolezza (contenuta nel
secondo motivo di ricorso): essa è infondata.
In linea di principio, va premesso che l’obbligo di motivazione dell’ordinanza
applicativa della custodia cautelare in carcere non può ritenersi assolto, per quanto
concerne l’esposizione dei gravi indizi di colpevolezza, con la mera elencazione
descrittiva degli elementi di fatto, occorrendo invece una valutazione critica ed
argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente
considerate, il cui controllo in sede di legittimità deve limitarsi a verificarne la
rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza di completezza
espositiva (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 18190 del 04/04/2012 Cc. dep. 14/05/2012 Rv.
253006; Sez. 6, Sentenza n. 18728 del 19/04/2012 Cc. dep. 16/05/2012 Rv. 252645;
cfr. altresì cass. pen. sez. 6, 40609/2008 Rv. 24121, massime precedenti conformi: n.
30257 del 2002 Rv. 222750, N. 15733 del 2003 Rv. 225440).
Nel caso che ci occupa, il Tribunale del riesame ha ravvisato il ruolo di
organizzatrice non solo dalle dichiarazioni dei coindagati Pastorin e Bugay e dalle
informazioni delle Banche dati INPS e Agenzia delle Entrate, ma anche dai numerosi
contatti dei coindagati con l’utenza della ricorrente ed ha considerato emblematico
l’sms del 13.5.2014 inviato al Pastorin nonché il fatto che la donna risultasse l’effettiva
destinataria della sostanza stupefacente inviata dalle Filippine ed occultate in pacchi
contenenti microfoni per karaoke. Ha considerato il ruolo attivo della Quinag
nell’ambito di un rodato meccanismo di importazione di notevoli quantitativi (per un
totale di 10 consegne) e quindi l’inserimento in un insidioso e stratificato circuito

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2.3. Con un terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 3 Cost. e

delinquenziale oltre che la capacità di approvvigionamento dal Pese di origine e di
distribuzione.
L’errore su chi fosse il soggetto che doveva stare attento a non firmare al
momento del ritiro del pacco – di cui al messaggio del 13.5.2014 – è un dettaglio
secondario che non può travolgere la struttura motivazionale del provvedimento,
perché in sostanza ciò che il Tribunale voleva evidenziare era il ruolo di
“organizzatrice” ed il messaggio, anche se letto nel senso proposto dal ricorrente, è
comunque emblematico di una attività volta ad impartire istruzioni di comportamento

Il ragionamento del Tribunale è dunque coerente e pertanto resiste alla critica
che in sostanza finisce per proporre una alternativa ricostruzione delle risultanze
processuali sul ruolo rivestito dalla donna, attività difensiva che il giudizio di legittimità
però non ammette. Infatti, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della
motivazione attiene solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia
l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo: al giudice di legittimità è
preclusa – in sede di controllo sulla motivazione – la rilettura degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri
di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito
perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa).
Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell’ennesimo giudice del fatto e le
impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo
deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di
merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno
standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter
logico seguito dal giudice per giungere alla decisione (cass. Sez. 6, Sentenza n. 9923
del 05/12/2011 Ud. dep. 14/03/2012 Rv. 252349).
2. Venendo all’esame delle censure sulle esigenze cautelari (primo e terzo
motivo di ricorso), va rilevata ugualmente la infondatezza delle stesse.
Innanzitutto, ai sensi dell’art. 309 comma 9 cpp il tribunale può confermare il
provvedimento impugnato

“anche per ragioni diverse da quelle indicate nella

motivazione del provvedimento stesso”:
commissione del reato contestato”

pertanto, “il notevole arco di tempo di

costituisce un tipico accertamento in fatto

rientrante nei poteri del Tribunale del Riesame, che vale ad integrare la motivazione
del GIP.
Ciò detto, è’ noto che il principio di proporzionalità, al pari di quello di
adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle
specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della
adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo
una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le
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ai concorrenti.

esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor
compressione possibile della libertà personale (cfr. Sez. U, Sentenza n. 16085 del
31/03/2011 Cc. dep. 22/04/2011 Rv. 249324).
L’art. 292 cod. proc. pen., in attuazione dell’obbligo costituzionale, sancito per
tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111 Cost., comma 6) e, specificamente, per
qualsiasi atto di restrizione della libertà personale (art. 13 Cost., comma 1), stabilisce
proprio, quale contenuto essenziale dell’ordinanza “de libertate” del giudice,
“l’esposizione delle specifiche esigenze caute/ari e degli indizi che giustificano in

desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza”. Il primo comma dell’art. 275
cpp impone al giudice di tener conto, nel disporre le misure cautelari, della specifica
idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da
soddisfare nel caso concreto (cfr. cass. Sez. 6, Sentenza n. 18728 del 19/04/2012 Cc.
dep. 16/05/2012 Rv. 252645).
Nel caso di specie, il Tribunale, ha ritenuto che la custodia in carcere fosse da
ritenersi l’unica adeguata per l’elevato pericolo di recidiva desunto dall’inserimento
nell’insidioso circuito delinquenziale dimostrato a sua volta, come già detto, dal rodato
meccanismo di importazione mediante società di spedizione, dalla capacità di
approvvigionamento e distribuzione e dall’ostinata proclività delinquenziale dimostrata
dal notevole arco di tempo di commissione dell’illecito (2013-2014).
Le considerazioni sul pericolo di fuga non sono decisive perché, come più volte
affermato in giurisprudenza, in tema di misure cautelari personali, le tre esigenze
cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, pericolo di fuga e di
reiterazione del reato, non devono necessariamente concorrere, bastando anche
l’esistenza di una sola di esse per fondare la misura (cfr. tra le varie, Sez. 6, Sentenza
n. 4829 del 12/12/1995 Cc. dep. 09/02/1996 Rv. 203610; Sez. 3, Sentenza n. 937 del
21/04/1993 Cc. dep. 29/05/1993 Rv. 194729).
La motivazione sul pericolo di reiterazione del reato è pertanto già da sola
sufficiente a giustificare la misura.
La differenziazione delle misure nei confronti dei

vari indagati è stata

giustificata infine considerando la diversità dei ruoli ed anche tale valutazione, frutto di
accertamento in fatto, appare priva di vizi logici oltre che giuridicamente corretta.
Dunque, non sussiste il denunciato vizio di motivazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al
Direttore dell’Istituto Penitenziario competente ai sensi dell’art. 94 comma 1 ter disp.
att cpp .
Così deciso in Roma, il 3.3.2015.

concreto la misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono

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