Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35972 del 04/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35972 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PRIFTI REZART N. IL 10/12/1981
avverso l’ordinanza n. 643/2013 TRIB. LIBERTA’ di BRESCIA, del
17/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
fette ntite le conclusioni del PG Dott.

Ickezsv; cao- c/e.< otbiZ ,pc." Uditi difensor Avv.; r" • Data Udienza: 04/02/2014 Ricorrente PRIFTI Rezart Ritenuto in fatto Con ordinanza 17 dicembre 2013, il Tribunale di Brescia - Sezione del riesame respingeva l'appello proposto da PRIFTI Rezart avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Bergamo in data 23 novembre 2013, in reiezione della cautelare della custodia in carcere al predetto applicata a seguito della convalida dell'arresto quale indagato del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, per aver illecitamente detenuto kg. 2 di eroina e kg. 29 di marijuana e per aver ceduto kg,1,5 e kg. 1 di tale ultima sostanza stupefacente ad Acunzo Ciro ed a Torri Cristian. Con sentenza emessa il 20 novembre 2013 dallo stesso GIP del Tribunale di Bergamo, in esito a giudizio abbreviato, l'imputato era stato condannato alla pena detentiva di anni SEI e mesi QUATTRO di reclusione. Ricorre per cassazione il PRIFTI, per tramite del difensore, deducendo un unico motivo per violazione degli artt.274 lett. c) e 275 cod.proc. pen. e per vizio della motivazione. A sostegno dell'invocata mitigazione del regime cautelare, deduce il difensore che, a smentire la ritenuta gravità del fatto, la condotta del prevenuto concerneva la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti di cui solo in parte fu verificata la capacità drogante. Assume altresì,quanto agli altri profili ritenuti dal Tribunale ostativi all'accoglimento del proposto appello, che il ruolo svolto dall'imputato nella catena dello spaccio era stato quello di " detentore precario " e non di soggetto con responsabilità apicali tantopiù che i precedenti penali aspecifici riportati per detenzione di armi clandestine e per falso non valevano a delinearne una personalità allarmante. Inoltre - secondo il ricorrente - il Tribunale del riesame non avrebbe preso in considerazione la condotta, positivamente valutabile dell'indagato, di sincera resipiscenza oltre alla dimostrata volontà del prevenuto di non sottrarsi agli obblighi impostigli di guisa da far apparire del tutto adeguata l'applicazione della misura autocustodiale. Conclude il ricorrente per l'annullamento della impugnata sentenza. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e deve quindi esser respinto con ogni conseguente effetto a carico dell'imputato, ex art. 616 cod. proc. pen. richiesta di sostituzione - con quella degli arresti domiciliari - della misura Il provvedimento impugnato, ad onta delle critiche dedotte del ricorrente, risulta congruamente motivato nonché adottato in conformità alla legittima applicazione delle disposizioni di legge di riferimento, giusta l'insegnamento di questa Corte. Il Tribunale ha invero logicamente dedotto la persistenza di rilevanti esigenze cautelari - non altrimenti tutelabili che con la protrazione della custodia in carcere - dalla gravità del fatto (attinente al delitto di detenzione illecita ed alla cessione di rilevanti quantitativi di eroina e di marijuana, in ordine al quale il prevenuto ha riportato condanna alla pena di anni SEI e mesi personalità dello stesso,persistendo pericolo di reiterazione del reato in ragione sia dei precedenti penali ancorchè aspecifici che dell'indubbio inserimento dello stesso in ambienti criminali dediti al narcotraffico, nei quali l'indagato godeva evidentemente piena fiducia. Ha inoltre il Collegio del riesame del tutto logicamente giudicato subvalenti, a fronte di siffatto allarmante quadro direttamente incidente sulla tutela delle esigenze cautelari, sia la pregressa durata dell' esecuzione della misura cautelare intramuraria sia i dedotti " sintomi oggettivi di distacco dai contesti illeciti di riferimento da parte dello stesso Prifti Rezart ." Quanto alle ulteriori censure dedotte in ordine alla presunta violazione del principio di adeguatezza, non pare sindacabile il ragionevole assunto del Tribunale del riesame che, ferma comunque la gravità del fatto e la pericolosità sociale dell'imputato, ha escluso che qualsivoglia elemento sopravvenuto potesse significativamente incidere sull'attenuazione delle già richiamate esigenze cautelari, rivelandosi la protrazione della misura della custodia in carcere come "l'unica efficacemente praticabile ". PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito dall'articolo 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc.pen. Così deciso in Roma, lì 4 febbraio 2014. QUATTRO di reclusione, in esito al giudizio di primo grado ) e dalla negativa

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