Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35971 del 05/02/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 35971 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA

4S- 455- 114

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S- S- G8

sui ricorsi proposti da:

SINESI Elisabetta, nata a Foggia il 24 gennaio 1982;
DELLI CARRI Anna Maria, nata a Foggia il 2 settembre 1986;
DE SAIO Valeria, nata a Foggia il 4 marzo 1985;

avverso le ordinanze recanti i nn. 110/2014 RTLS, 110/2014, RTLS e 109/2014
RTLS tutte emesse nei loro confronti in data 9 giugnci 2014 dal Tribunale di Bari;

letti o!i atti di causa, le ordinanze impugnate e i ricorsi introduttivi;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Enrico Delehaye, il
quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

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Data Udienza: 05/02/2015

RITIIENUTO

F TTO

Con separate ordinanze, tutte emesse il 9 giugno 2014, il Tribunale di
Bari, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato i ricorsi coi quali Sinesi
Elisabetta, De Sano Valeria e Delli Carri Anna Maria, nella rispettiva qualità, la
prima, oltre che in proprio, di socia ed amministratrice unica della Società
cooperativa Mare e, le altre due, di sode lavoratrici della predetta Società

dal locale Gip il precedente 9 maggio 2014 ed avente ad oggetto, oltre ad un
immobile di proprietà esclusiva della Sinesi (in relazione al quale il ricorso era
stato invece accolto), le somme depositate in due conti correnti bancari
intrattenuti presso il Banco di Napoli nonché le quote sociali della citata
Società cooperativa Mare.
Il presupposto del provvedimento cautelare reale, eseguito ai sensi
dell’art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992, era che i detti beni fossero il
frutto della messa a disposizione delle ricorrenti dei proventi della attività
illecita realizzata da tale Francavilla Antonello, convivente della Sinesi
indagato per reati, anche associativi, connessi allo spaccio di stupefacenti, e
che, pertanto, la titolarità di tali beni in capo alle medesime fosse solo fittizia.
Ai fini della dimostrazione di tale solo formale interposizione, il Tribunale si
era in particolare avvalso, sulla scorta delle indagini compiute a carico del
Francavilla, delle numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite,
le quali hanno evidenziato, secondo il Tribunale di Bari, la posizione del
Francaviila di effettivo dominus della situazione.
Avverso tale provvedimento hanno proposto separati ricorsi per
cassazione le predette Sinesi, Delli Carri e De Sano, tramite il comune
difensore munito di procura speciale, deducendo tutte quale unico ma
articolato motivo di impugnazione la carenza assoluta di motivazione della
ordinanza impugnata, carenza ridondante nel vizio di violazione di legge.
Essendo stati riuniti, stante la evidente connessione, i ricorsi proposti
dalla Delhi Carri e dalla De Sano, recanti rispettivamente i nrg 45568 del 2014
e 45495 del 2014, a quello proposto dalla Sinesi, avente il nrg 45468 del
2014, essi erano portati per la decisione alla odierna udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Prioritariamente ad ogni altra considerazione va dichiarata la
inammissibilità di tutti e tre i ricorsi per avere tutte le ricorrenti, con atto da
loro sottoscritto in data 26 gennaio 2015, dichiarato espressamente di
rinunziare al ricorso da ciascuna proposto, essendo loro venuto meno
l’interesse alla sua coltivazione, per avere, con provvedimento del precedente
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cooperativa, avevano impugnato il decreto di sequestro preventivo emesso

22 gennaio 2015, il Gip del Tribunale di Bari revocato il sequestro preventivo
dei beni oggetto del provvedimento cautelare, disponendone la restituzione alle
aventi diritto.
La circostanza che la carenza di interessa sia derivante da atto
sopravvenuto alla proposizione dell’originario ricorso, peraltro sostanzialmente
satisfattorio delle istanze delle ricorrenti, esime nella presente sede questa
Corte dalla condanna delle medesime al pagamento delle spese del giudizio

PQM
Dichiara inammissibili í ricorsi.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2015
Il Consigliere este sore

Il Presidente

nonché di ogni altra somma a titolo di sanzione.

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