Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35971 del 04/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35971 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI LUCERA
nei confronti di:
STOIAN CONSTANTIN N. IL 09/06/1968
avverso l’ordinanza n. 101/2013 TRIB.SEZ.DIST. di APRICENA, del
27/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
1ette4efitite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 04/02/2014

Ricorrente il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucera nei
confronti di STOIAN Costantin

Ritenuto in fatto

Con ordinanza in data

27 marzo 2013, il Tribunale di Lucera – Sezione

staccata di Apricena, in composizione monocratica, ex artt. 379, 380 e 381 cod.

2013 dai Carabinieri della Stazione di Apricena nei confronti di:

STOIAN

Costantin colto nella flagranza del delitto di cui agli artt. 624 e 625 n. 4 cod.
pen., sul rilievo della insussistenza della gravità del fatto e della pericolosità del
soggetto,versandosi in ipotesi di arresto in flagranza una volta esclusa
l’aggravante della destrezza.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore

della Repubblica presso il

Tribunale di Lucera, lamentando la violazione degli artt. 391 e 449 cod.proc.pen.
per avere il giudice esorbitato dai limiti della mera verifica

ex ante

della

regolarità della condotta della P.G. non essendogli consentita un’autonoma
valutazione degli elementi oggettivi indicati nel verbale di arresto né un
rivalutazione di elementi emersi nella immediatezza dei fatti, non decisivi ai fini
della sussistenza dello stato di flagranza.
Con requisitoria scritta in atti il Procuratore Generale presso questa Corte ha
concluso per il rigetto del ricorso siccome infondato.

Considerato in diritto

Il ricorso è privo di pregio.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente,i1 provvedimento impugnato di
diniego della convalida dell’arresto dello Stoian risulta emesso in conformità alle
disposizioni di legge di riferimento. Rileva invero il Collegio che, legittimamente
esclusa dal commesso reato di furto, l’aggravante della destrezza ( in ossequio
all’ormai consolidato e prevalente insegnamento di questa Corte secondo il quale
non ricorre un “quid pluris ”

nella condotta di colui che,prelevata la merce dagli

scaffali del supermercato, la occulti repentinamente, sostanzialmente null’altro
integrando, in tal modo, che l’oggettiva materialità dell’ impossessamento
stesso) il Tribunale ha del pari ravvisato non sussistere i presupposti – in
termini di gravità del fatto e di pericolosità dell’agente – cui l’art.381, comma
40 cod. proc. pen. subordina la praticabilità dell’arresto facoltativo in flagranza.
In tale ottica ha messo in luce la motivazione dell’ordinanza l’incensuratezza
dello Stoian ed il comportamento di costui che, subito dopo l’impossessamento,

i

proc. pen., denegava la convalida dell’arresto in flagranza eseguito,i1 26 marzo

provvide a restituire le confezioni di formaggio e di prosciutto, appena sottratte,
rispettivamente poste in vendita,nell’esercizio commerciale, ad euro 9,74 e ad
euro 9,67.

PQM

Rigetta il ricorso.

Il Consigliere estensore
Luca Vitelli Casella

Il Presidente
Gaetanino Zecca

Così deciso in Roma, lì 4 febbraio 2014

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