Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35970 del 18/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35970 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Consonni Fabio n. il 8.1.1965
avverso la sentenza n. 3030/2012 pronunciata dalla Corte d’appello
di Milano il 3.10.2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 18.7.2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. E. Scardaccione,
che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile l’avv.to M. Dalla Chiesa del foro di Castiglione
Olona che ha concluso per la conferma delle statuizioni civili della
sentenza impugnata.

Data Udienza: 18/07/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con sentenza resa in data 11.1.2012, il tribunale di Sondrio,
sezione distaccata di Morbegno, ha condannato Fabio Consonni alla
pena di tre mesi di reclusione, in relazione al reato di lesioni personali colpose commesso, in violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro, ai danni di Rosario Spampinato, in Rogolo,
il 5.3.2007.
All’imputato, unitamente ad altri soggetti, era stata originariamente contestata la violazione colposa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro poiché, in qualità di libero professionista delegato della società S.I.P.E. s.a.s. di Grimoldi Gerolamo e C.,
aveva consentito, o comunque non impedito, che lo Spampinato, titolare della ditta sub-appaltatrice di lavori per conto della S.I.P.E. s.a.s.,
impegnato nelle operazioni di getto del calcestruzzo per il completamento di un solaio di copertura in cemento armato prefabbricato, cadesse al suolo, provocandosi gravi lesioni personali, a causa del cedimento di detto solaio; cedimento dovuto all’inadeguatezza delle opere
provvisionali di sostegno, collocate in assenza di uno specifico calcolo
tale da garantire che le armature supportiassero, oltre il peso delle
strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali,
nonché le sollecitazioni dinamiche dovute all’esecuzione dei lavori.
Con sentenza in data 3.10.2013, la corte d’appello di Milano, in
parziale riforma della sentenza di primo grado, ha disposto la riduzione della pena inflitta all’imputato, determinandola in quella di un
mese e quindici giorni di reclusione (pena convertita in quella pecuniaria d’importo corrispondente), confermando, nel resto, l’impugnata sentenza.
Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore,
ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, censurando il provvedimento della corte territoriale per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo i giudici del merito erroneamente ascritto, in capo
all’imputato, una posizione di garanzia in relazione all’infortunio in
esame, in assenza di alcun presupposto idoneo a giustificarla, attesa
l’originaria limitazione del ruolo del Consonni, nell’ambito dell’attività dell’impresa del Grimoldi, a una mera collaborazione professionale
per la predisposizione dell’istruttoria ai fini della partecipazione alla
gara d’appalto pubblico; posizione alla quale non faceva riscontro
l’attribuzione di alcuna mansione in materia di conduzione del can-

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Considerato in diritto
2. – Il ricorso è infondato.
Osserva il collegio come la corte territoriale abbia riconosciuto
una specifica posizione di garanzia in capo al Consonni, in relazione
all’infortunio oggetto d’esame, muovendo dall’interpretazione del
contratto di prestazione d’opera stipulato tra lo stesso e la S.I.P.E.
s.a.s. di Grimoldi Gerolamo e C., dalla quale è emerso come al Consonni era stata attribuita la qualifica e le mansioni di direttore tecnico, unitamente e/o disgiuntamente al dott. Grimoldi, per la direzione
tecnica dei lavori pubblici eseguiti ai sensi del d.p.r. n. 34/2000.
La stessa corte, ha dato atto come, con la missiva in atti del
10.2.2009, inviata dalla società S.I.P.E. al Servizio di prevenzione degli infortuni sul lavoro della Asl di Morbegno, in risposta ai corrispondenti quesiti formulati dalla stessa Asl (coerentemente con il
contenuto del contratto di prestazione d’opera), si precisava come
l’architetto Consonni, nell’organizzazione della ditta S.I.P.E., rivestisse la funzione di direttore tecnico, come da attestazione SOA, con
competenza sui lavori di carattere edilizio per tutti i contratti di lavori
pubblici di cui alla stessa attestazione SOA (e quindi ivi compreso il
cantiere di Regolo) sulla base della specifica professionalità acquisita
dallo stesso.
A conferma di tali premesse, la corte distrettuale ha altresì richiamato le molteplici e convergenti deposizioni testimoniali rese nel
corso dell’istruttoria dibattimentale, all’esito della quale è emerso
come il Consonni disponesse ed esercitasse effettivamente e concretamente i poteri di gestione e di direzione del cantiere, anche perché
spesso presente in loco impegnato ad attendervi, e ciò anche
nell’immediatezza dell’infortunio oggetto dell’odierno giudizio, prima
del quale il Consonni, che aveva partecipato all’organizzazione dei lavori, nessuna direttiva o disposizione aveva impartito ai fini del corretto e sicuro posizionamento dei puntelli di sostegno del solaio successivamente crollato con lo Spampinato.
Ciò posto, occorre rilevare come la corte territoriale — con motivazione completa ed esauriente, immune da vizi d’indole logica o

tiere o di sicurezza dei lavoratori, non disponendo lo stesso, né del
tempo necessario, né delle specifiche competenze indispensabili a tal
fine.

giuridica — si sia correttamente allineata al consolidato insegnamento
di questa corte di legittimità, ai sensi del quale va riconosciuto che il
direttore dei lavori nominato dal committente è responsabile dell’infortunio sul lavoro, quando allo stesso sia affidato il compito di sovrintendere all’esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire
ordini alle maestranze; e ciò, sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando, per
fatti concludenti, risulti che egli si sia in concreto ingerito nell’organizzazione del lavoro (Cass., Sez. 4, n. 49462/2003, Rv. 227070).
In tema di prevenzione degli infortuni, infatti, il direttore dei
lavori nominato dal committente, mentre svolge normalmente
un’attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all’esecuzione
del progetto nell’interesse di questi, risponde invece dell’infortunio
subito dal lavoratore là dove sia concretamente accertata, come nel
caso di specie, una sua effettiva ingerenza nell’organizzazione del
cantiere (Cass., Sez. 3, n. 1471/2013, Rv. 257922).
Sulla base di tali premesse, riconosciuta l’integrale infondatezza delle doglianze in questa sede avanzate dall’imputato, dev’essere
disposto il rigetto del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per questo giudizio di cassazione liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.7.2014.

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