Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3597 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3597 Anno 2016
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUNGU IONUT-ALEXANDRU N. IL 07/08/1991
avverso la sentenza n. 10738/2015 TRIBUNALE di MILANO, del
11/08/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
lette/sentite lg_conelusiórirdEITUDUtt.

Data Udienza: 26/11/2015


Letta la requisitoria in data 27/10/2015, il Sostituto Procuratore generale
della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. G. Mazzotta ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Milano ha applicato, ex art. 444
cod. proc. pen., a Lungu Ionut Alexandru la pena concordata con il pubblico

2, 4, 5 e 6, cod. pen., con la recidiva specifica infraquinquennale
Avverso l’indicata sentenza ha proposto personalmente ricorso per
cassazione Lungu Ionut Alexandru, denunciando erronea applicazione della legge
penale in considerazione della mancata considerazione, nel calcolo della pena,
della recidiva.
Il ricorso è inammissibile, per plurime convergenti, ragioni: alla carenza di
interesse alla deduzione di un vizio risolventesi in una statuizione in bonam
partem, si aggiunge il rilievo della manifesta infondatezza della censura, posto
che la sentenza ha ritenuto l’equivalenza delle circostanze attenuanti generiche
rispetto alle circostanze aggravanti del delitto tentato, espressione, quest’ultima,
idonea a ricomprendere anche il riferimento alla recidiva.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1500,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 26/11/2015.

ministero in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, primo comma nn.

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